Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/1998, n. 10323
CASS
Sentenza 8 settembre 1998

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In tema di reati finanziari, la sospensione legale dei procedimenti stabilita: a) dall'art. 21 comma settimo del d.L. n. 69 del 1989 convertito con Legge n. 154 del 1989; b) dall'art. 8 sesto comma del d.L. n. 7 del 1991 (i cui effetti sono stati fatti salvi dal d.L. n. 83 del 1991); c) dal d.P.R. n. 23 del 1992 e successivi d.L. n. 174 del 1992, d.L. n. 269 del 1992, d.L. n. 316 del 1992, d.L. n. 319 del 1992 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla Legge n. 75 del 1993); d) dalla Legge n. 75 del 1993 che ha salvato gli effetti del d.L. n. 455 del 1992, comporta anche la sospensione della prescrizione. Dette sospensioni si applicano, però, soltanto ai procedimenti in corso. A tal fine bisogna fare riferimento al concreto inizio delle indagini preliminari, e in materia tributaria utile riferimento in questo senso è quello dell'accertamento, ne' è possibile tener conto dell'art. 57 secondo comma Legge n. 413 del 1991 - che prevede la proroga dei termini di accertamento - in quanto la norma si riferisce ai soli profili tributari ma non a quelli penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/1998, n. 10323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10323
    Data del deposito : 8 settembre 1998

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