Sentenza 8 settembre 1998
Massime • 1
In tema di reati finanziari, la sospensione legale dei procedimenti stabilita: a) dall'art. 21 comma settimo del d.L. n. 69 del 1989 convertito con Legge n. 154 del 1989; b) dall'art. 8 sesto comma del d.L. n. 7 del 1991 (i cui effetti sono stati fatti salvi dal d.L. n. 83 del 1991); c) dal d.P.R. n. 23 del 1992 e successivi d.L. n. 174 del 1992, d.L. n. 269 del 1992, d.L. n. 316 del 1992, d.L. n. 319 del 1992 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla Legge n. 75 del 1993); d) dalla Legge n. 75 del 1993 che ha salvato gli effetti del d.L. n. 455 del 1992, comporta anche la sospensione della prescrizione. Dette sospensioni si applicano, però, soltanto ai procedimenti in corso. A tal fine bisogna fare riferimento al concreto inizio delle indagini preliminari, e in materia tributaria utile riferimento in questo senso è quello dell'accertamento, ne' è possibile tener conto dell'art. 57 secondo comma Legge n. 413 del 1991 - che prevede la proroga dei termini di accertamento - in quanto la norma si riferisce ai soli profili tributari ma non a quelli penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/1998, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 8 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Rossi Bruno presidente del 8.9.1998
2. Dott. De Roberto Giovanni consigliere SENTENZA
5. Dott. Colarusso Vincenzo consigliere N. 1502
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Laudati Diana consigliere N. 23325/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TI CE, n. 29.8.57 Pieve a Nievole
avverso la sentenza 13 marzo 1998 della corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo.
Il 13 marzo 1998 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Pistoia, che il 19 aprile 1997 aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire seicentomila di multa RC BR, ritenuto colpevole del reato di cui all'art.2 comma 2 della legge n. 516 del 1982 per omesso versamento di ritenute d'acconto fino al 20 febbraio 1988.
Ricorre l'imputato, deducendo l'intervenuta prescrizione del reato. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Sul tema un pregresso indirizzo giurisprudenziale (sez. 3 n. 443 del 1995) riteneva applicabili ai fatti antecedenti al 1989 le quattro sospensioni legali intervenute nel corso degli anni, in quanto queste disposizioni - si affermava - nel prevedere la possibilità di sanatoria fiscale devono essere tenute presenti anche ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato, proprio perché la parte avrebbe potuto avvalersi del beneficio. In contrario va osservato, però, che le espressioni normative sono tutte nel senso di disporre la sospensione dei "procedimenti penali in corso" e per quella regolata dall'art. 21 del D. L. n. 69 del 1989 la sospensione è riferita ai "giudizi".
Ne deriva che esse sono applicabili soltanto dal momento in cui il procedimento sia esistente.
Occorre stabilire, pertanto, il momento d'inizio del procedimento stesso.
La tesi del riferimento alla data d'iscrizione al registro delle notizie di reato non è convincente.
Il codice di rito del 1988 si differenzia da quello abrogato in tema di indagini preliminari, poiché ha distinto tra procedimento e processo, limitando quest'ultimo alla fase giurisdizionale. Nel procedimento certamente rientrano tutte le indagini preliminari, durante le quali è previsto anche l'intervento della difesa in relazione al compimento di determinati atti e sono anche possibili l'arresto in flagranza ed il fermo.
In particolare in materia tributaria, poi, l'accertamento - che viene riportato nel c.d. processo verbale di constatazione - assume una speciale rilevanza, sia in rito, poiché radica la competenza territoriale (art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) sia in diritto penale sostanziale, poiché comporta l'interruzione della prescrizione(art. 9 D.L. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modif. in L. 7 agosto 1982, n. 516). Deve, pertanto affermarsi che la sospensione legale dei procedimenti stabilita dai seguenti provvedimenti: a) art. 21 comma 7 (che menziona la sospensione dei giudizi) D.L. 2 marzo 1989, n. 69, conv. con modif. in legge 27 aprile 1989, n. 154;
b) art. 8 comma 6 D.L. 14 gennaio 1991, n. 7 non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83 conv. con modif. in Legge 15maggio 1991, n. 154. c) D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 e successivi D.L. 28 febbraio 1992, n. 174; D.L. 27 aprile 1992, n. 269; D.L. 19 giugno 1992, n. 316;
D.L. 25 giugno 1992, n. 319, non convertiti in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
d) D.L. 24 novembre 1992, n. 455, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e legge 24 marzo 1993, n. 75 di conversione del D.L. n. 16 del 1993, che ha
"fatto salvi" anche gli effetti del D.L. n. 455 del 1992 comporta anche la sospensione della prescrizione.
Dette sospensioni si applicano, però, soltanto ai procedimenti in corso.
A tal fine bisogna fare riferimento non al momento di iscrizione al registro delle notizie di reato ma al concreto inizio delle indagini preliminari, che il codice di rito vigente ha inserito nell'ambito del procedimento penale.
In materia tributaria, utile riferimento è quello dell'accertamento, che assume una particolare rilevanza non soltanto sotto il profilo strettamente processuale in tema di competenza ma anche in materia di diritto penale sostanziale, determinando l'interruzione della prescrizione stessa.
Il prolungamento dei termini per il suo espletamento (art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), però, attiene ai profili tributari dell'illecito e non determina un'altra sospensione anche ai fini della prescrizione dei reati. Tale effetto non è espressamente previsto dal successivo art. 67 e dal D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, che collega la sospensione stessa unicamente al termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
Applicando questi criteri al caso in esame nessuna sospensione è applicabile, poiché l'accertamento è avvenuto il 1.7.1993. Nè è possibile - come precisato innanzi e ripetuto qui - tenere conto del disposto dell'art. 57 comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - che prevede la proroga dei termini d'accertamento - in quanto la statuizione si riferisce ai soli profili tributari ma non a quelli penali. L'allungamento dei termini di prescrizione è certamente norma di sfavore. Ne deriva che ogni disciplina ad essa inerente va interpretata in modo limitato, allo scopo di non esporre il cittadino ai rigori di tempi lunghissimi nell'attesa della definitiva pronunzia giurisdizionale penale. Va ancora rilevato che la legge stessa all'art. 67 comma 4 ed il D.P.R. 23 gennaio 1992, n.23 art. 2 comma 3 richiamano espressamente la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa e l'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 citato (relativa a coloro che alla data del 30 settembre 1990 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente) e nessuna altra disposizione. Nè può giovare la dizione dell'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 23 del 1992 "reati previsti in materia di imposte e di imposta sul valore aggiunto ... e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge" n. 413 del 1991, poiché il riferimento è relativo alla individuazione dei periodi d'imposta e non a qualsiasi statuizione contenuta nel titolo VI.
Diversamente opinando, si modifica sostanzialmente la norma relativa alla sospensione dei procedimenti in corso: essa attiene esclusivamente al tempo di presentazione della dichiarazione integrativa, concernente il privato e non l'Amministrazione finanziaria.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 1998