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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
EO ZO, TO
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004047089000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 giugno 2025 e depositato il 7 luglio 2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Melfi (PZ), Indirizzo_1 .c., codice fiscale P.IVA_1 , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1, nato a [...], codice fiscale CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal professor avvocato Difensore_1
(codice fiscale CF_Difensore_1), dal dottor commercialista Difensore_2 (codice fiscale CF_Difensore_2) e dal dottor commercialista Difensore_3 (codice fiscale CF_Difensore_3), con domicilio elettivo presso Email_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 092 2025 00040470 89 000 relativa al periodo d'imposta 2021, notificata a mezzo PEC in data 10 aprile 2025
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA, con sede in Indirizzo_2.c., 85100 Potenza, codice fiscale P.IVA_2, in persona del Direttore pro tempore Nominativo_1, domiciliata presso Email_3, rappresentata dal funzionario incaricato Nominativo_2 e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Agente della riscossione della provincia di Potenza, codice fiscale P.IVA_3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso Email_2 con la quale è stata richiesta la somma complessiva di euro 7.295.784,32, comprensiva di imposta IRES, sanzioni e interessi. La cartella impugnata trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del DPR n.
600 del 1973 del modello CNM 2022 per l'anno d'imposta 2021 presentato dalla società ricorrente in qualità di consolidante fiscale. Il controllo è stato preceduto dalla notificazione, in data 6 settembre 2024, della comunicazione di irregolarità n. 261622971 per l'importo di euro 5.698.164,28. L'Ufficio ha proceduto all'azzeramento delle perdite in misura limitata dichiarate nel quadro CS rigo 1 colonna 2 e delle perdite che la società consolidante intendeva scomputare dal reddito imponibile nel rigo CN 3, nonché all'aumento del reddito che la società consolidata Società_1 Società_2 S.r.l. intendeva trasferire al gruppo. Tali modifiche hanno comportato l'aumento del reddito imponibile del gruppo, il generarsi dell'imposta dovuta e la conseguente riduzione dell'importo a credito spettante. La società ricorrente si è costituita in giudizio con ricorso depositato il 7 luglio 2025, articolando la propria difesa su quattro motivi principali. Il primo motivo contesta la violazione dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il ricorso al controllo automatizzato della dichiarazione in presenza di valutazioni giuridiche complesse che avrebbero richiesto l'emissione di un avviso di accertamento motivato. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 della legge n. 388 del 2000, 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e 23 del decreto legge n. 83 del 2012, sostenendo la legittimità dell'esposizione nella dichiarazione per il 2021 del credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione Tremonti Ambiente. Il terzo motivo eccepisce la non debenza delle sanzioni per violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997, invocando l'assenza di colpevolezza e le obiettive condizioni di incertezza normativa. Il quarto motivo contesta la violazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, lamentando la mancata indicazione nella cartella dei criteri per la quantificazione degli interessi. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza si è regolarmente costituita in giudizio in data 2 settembre 2024 con atto di controdeduzioni, eccependo la tardività delle dichiarazioni integrative presentate dalla società nel 2019 per gli anni d'imposta dal 2013 in avanti, la mancata estensione delle rettifiche alle dichiarazioni delle società consolidate e la ritenuta decadenza dalla fruizione del beneficio fiscale. L'Ufficio ha ribadito che l'agevolazione Tremonti Ambiente non sarebbe più vigente già a partire dal 2012 e che l'emersione successiva delle perdite configurerebbe un comportamento elusivo contrario alla corretta determinazione del reddito. La difesa erariale ha richiamato precedenti giurisprudenziali della stessa Corte potentina che si erano pronunciate negativamente su analoghe istanze della società, tra cui le sentenze n. 103/1/2022, n. 107/1/2022 e n. 27/2/2024. L'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, pur regolarmente notificata presso Email_2, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace nel presente procedimento. La società ricorrente ha replicato alle controdeduzioni richiamando decisioni di senso opposto, tra cui la sentenza n. 827/2023 della
Cassazione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2016 e recenti riforme favorevoli pronunciate in secondo grado a livello regionale, ritenendo tali orientamenti prevalenti rispetto ai precedenti sfavorevoli.
La causa è stata discussa in pubblica udienza il 20 gennaio 2026 con le conclusioni della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e della resistente costituita per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collgiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La presente controversia origina dall'impugnazione della cartella di pagamento n. 092 2025
00040470 89 000, notificata in data 10 aprile 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato, a seguito di controllo automatizzato, un'imposta IRES per l'anno d'imposta 2021, ritenendo indebitamente riportate perdite pregresse derivanti da dichiarazioni integrative presentate dalla contribuente a partire dal
2018. Il primo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato ex articolo 36- bis del DPR n. 600 del 1973, è assorbente e fondato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'Amministrazione finanziaria non può ricorrere alla procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione per disconoscere un credito d'imposta o un riporto di perdite quando ciò implichi una valutazione di natura interpretativa o l'accertamento di presupposti di fatto e di diritto complessi, anziché la mera correzione di errori materiali o di calcolo. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 26162 del
6 settembre 2022, "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 articolo 36 commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 54 bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero". Nel caso di specie, il disconoscimento del riporto delle perdite fiscali da parte dell'Ufficio non si è limitato a una verifica formale dei dati dichiarati, ma ha richiesto una complessa valutazione in merito alla legittimità della procedura adottata dalla società, alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione dell'agevolazione Tremonti Ambiente, alla questione della sua abrogazione e della cumulabilità con altri incentivi. Tali questioni, come ampiamente dimostrato dalle stesse controdeduzioni dell'Ufficio che richiamano precedenti giurisprudenziali e contestano la natura dell'atto integrativo, esulano dal perimetro del controllo meramente "cartolare" e "avalutativo" previsto dall'articolo 36-bis. La questione principale sollevata dalla società concerne la legittimità della fruizione dell'agevolazione fiscale cosiddetta "Tremonti Ambiente", disciplinata dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, in relazione a investimenti ambientali effettuati dalle società del gruppo Società_1 negli anni 2011 e 2012. Ricorrente_1 ha sostenuto di non aver fatto valere l'agevolazione già nelle dichiarazioni originarie in ragione dell'incertezza normativa esistente in merito alla cumulabilità della Tremonti Ambiente con gli incentivi erogati dal GSE, denominati certificati verdi. Solo a seguito dei chiarimenti intervenuti con il decreto ministeriale 5 luglio 2012 e successivamente con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016, nonché con le pronunce giurisprudenziali favorevoli, la contribuente ha deciso di emendare le proprie dichiarazioni mediante dichiarazioni integrative a partire dal 2018. La tesi della ricorrente trova solido fondamento giuridico nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato come, in caso di incertezza normativa, il contribuente conservi il diritto di rettificare ex post le dichiarazioni, anche mediante dichiarazioni integrative ultrattive, purché vi sia fondamento giuridico nel diritto sostanziale e nei documenti giustificativi. In particolare, la Cassazione, con le pronunce n. 827/2023, n.
13408/2024 e n. 3451/2025 presenti negli atti, ha ritenuto che la mancata esposizione originaria del beneficio derivasse da obiettive condizioni di incertezza interpretativa e che, pertanto, il contribuente potesse recuperare il diritto mediante dichiarazioni integrative "a favore", presentate entro il termine per l'accertamento. L'argomento opposto dalla Direzione Provinciale di Potenza, secondo cui le dichiarazioni integrative sarebbero inammissibili in quanto presentate a fini "negoziali" e non correttive di meri errori, non può essere condiviso alla luce del diritto vivente. Infatti, secondo i principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 3451 dell'11 febbraio 2025, l'omesso esercizio tempestivo di un'opzione agevolativa, se dovuto a incertezza normativa, non costituisce una rinuncia definitiva al beneficio, a condizione che il contribuente documenti in modo puntuale e rigoroso gli investimenti agevolabili, come nel caso di specie. Con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, la doglianza della ricorrente appare fondata. La cartella notificata il 10 aprile 2025 si limita a riportare la liquidazione automatizzata ma non dà conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'imposta. Al contrario, la contestazione, come risulta evidente anche dalle difese dell'Ufficio nelle controdeduzioni depositate in data 2 settembre
2024, è fondata su valutazioni complesse che hanno richiesto l'esame di atti dichiarativi pregressi, di perizie tecniche di stima, di interpretazioni giurisprudenziali e normative. Pertanto, non si è in presenza di un mero errore materiale o contabile, bensì di un giudizio valutativo che avrebbe imposto l'emissione di un avviso di accertamento motivato, non potendosi legittimamente utilizzare il procedimento ex articolo 36-bis del DPR
600/1973. Sotto il profilo sostanziale, la Corte rileva che la posizione della ricorrente trova conferma nell'evoluzione interpretativa della normativa di settore. L'agevolazione Tremonti Ambiente, disciplinata dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, prevedeva l'esclusione dal reddito imponibile della quota destinata ad investimenti ambientali per le piccole e medie imprese. La norma, abrogata dal 26 giugno
2012, continuava tuttavia a trovare applicazione per gli investimenti realizzati entro tale data, come chiarito dalla stessa risoluzione n. 58/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate. La questione della cumulabilità con gli incentivi GSE ha rappresentato per anni un nodo interpretativo di particolare complessità. Come evidenziato dalla ricorrente e confermato dalla giurisprudenza più recente, l'incertezza normativa in materia ha giustificato la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale da parte di numerosi operatori del settore. La Cassazione, con le ordinanze n. 827/2023 e n. 3451/2025 presenti negli atti, ha definitivamente chiarito che "la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni", incertezza risolta solo a seguito dell'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012. La documentazione prodotta dalla ricorrente, comprensiva delle perizie tecniche redatte dall'ingegnere
Nominativo_3 per la determinazione della componente ambientale degli investimenti, appare congrua e idonea a supportare la richiesta di agevolazione. Le perizie, pur non essendo giurate, costituiscono valida documentazione tecnica che, unitamente alla copiosa documentazione contabile e amministrativa allegata, dimostra la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio fiscale. Sotto il profilo sanzionatorio, la Corte rileva che la contestazione dell'Agenzia delle Entrate non può fondare l'irrogazione di sanzioni, in quanto la posizione della ricorrente era supportata da motivi giuridici non infondati e condivisi anche in sede di legittimità. Come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è da escludere la colpevolezza quando il contribuente abbia operato in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, circostanza che ricorre manifestamente nel caso di specie, considerato che l'amministrazione stessa aveva fornito indirizzi interpretativi successivamente corretti o superati. Quanto alla quantificazione degli interessi, la cartella omette l'indicazione dei criteri applicati per il calcolo, limitandosi a riportare l'importo complessivo senza specificare il dies a quo e il dies ad quem per il computo. Tale carenza determina violazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, che impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa tributaria, con conseguente nullità parziale dell'atto sotto tale profilo. Pertanto, la Corte, attesa la peculiarità della controversia e l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ritiene di dover accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata. Considerata la complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi, nonché la circostanza che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita in giudizio, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
EO ZO, TO
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza - indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004047089000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 giugno 2025 e depositato il 7 luglio 2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., con sede legale in Melfi (PZ), Indirizzo_1 .c., codice fiscale P.IVA_1 , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Rappresentante_1, nato a [...], codice fiscale CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal professor avvocato Difensore_1
(codice fiscale CF_Difensore_1), dal dottor commercialista Difensore_2 (codice fiscale CF_Difensore_2) e dal dottor commercialista Difensore_3 (codice fiscale CF_Difensore_3), con domicilio elettivo presso Email_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 092 2025 00040470 89 000 relativa al periodo d'imposta 2021, notificata a mezzo PEC in data 10 aprile 2025
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA, con sede in Indirizzo_2.c., 85100 Potenza, codice fiscale P.IVA_2, in persona del Direttore pro tempore Nominativo_1, domiciliata presso Email_3, rappresentata dal funzionario incaricato Nominativo_2 e
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, Agente della riscossione della provincia di Potenza, codice fiscale P.IVA_3 , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso Email_2 con la quale è stata richiesta la somma complessiva di euro 7.295.784,32, comprensiva di imposta IRES, sanzioni e interessi. La cartella impugnata trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis del DPR n.
600 del 1973 del modello CNM 2022 per l'anno d'imposta 2021 presentato dalla società ricorrente in qualità di consolidante fiscale. Il controllo è stato preceduto dalla notificazione, in data 6 settembre 2024, della comunicazione di irregolarità n. 261622971 per l'importo di euro 5.698.164,28. L'Ufficio ha proceduto all'azzeramento delle perdite in misura limitata dichiarate nel quadro CS rigo 1 colonna 2 e delle perdite che la società consolidante intendeva scomputare dal reddito imponibile nel rigo CN 3, nonché all'aumento del reddito che la società consolidata Società_1 Società_2 S.r.l. intendeva trasferire al gruppo. Tali modifiche hanno comportato l'aumento del reddito imponibile del gruppo, il generarsi dell'imposta dovuta e la conseguente riduzione dell'importo a credito spettante. La società ricorrente si è costituita in giudizio con ricorso depositato il 7 luglio 2025, articolando la propria difesa su quattro motivi principali. Il primo motivo contesta la violazione dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per il ricorso al controllo automatizzato della dichiarazione in presenza di valutazioni giuridiche complesse che avrebbero richiesto l'emissione di un avviso di accertamento motivato. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 6 della legge n. 388 del 2000, 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e 23 del decreto legge n. 83 del 2012, sostenendo la legittimità dell'esposizione nella dichiarazione per il 2021 del credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione Tremonti Ambiente. Il terzo motivo eccepisce la non debenza delle sanzioni per violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997, invocando l'assenza di colpevolezza e le obiettive condizioni di incertezza normativa. Il quarto motivo contesta la violazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, lamentando la mancata indicazione nella cartella dei criteri per la quantificazione degli interessi. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza si è regolarmente costituita in giudizio in data 2 settembre 2024 con atto di controdeduzioni, eccependo la tardività delle dichiarazioni integrative presentate dalla società nel 2019 per gli anni d'imposta dal 2013 in avanti, la mancata estensione delle rettifiche alle dichiarazioni delle società consolidate e la ritenuta decadenza dalla fruizione del beneficio fiscale. L'Ufficio ha ribadito che l'agevolazione Tremonti Ambiente non sarebbe più vigente già a partire dal 2012 e che l'emersione successiva delle perdite configurerebbe un comportamento elusivo contrario alla corretta determinazione del reddito. La difesa erariale ha richiamato precedenti giurisprudenziali della stessa Corte potentina che si erano pronunciate negativamente su analoghe istanze della società, tra cui le sentenze n. 103/1/2022, n. 107/1/2022 e n. 27/2/2024. L'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, pur regolarmente notificata presso Email_2, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace nel presente procedimento. La società ricorrente ha replicato alle controdeduzioni richiamando decisioni di senso opposto, tra cui la sentenza n. 827/2023 della
Cassazione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2016 e recenti riforme favorevoli pronunciate in secondo grado a livello regionale, ritenendo tali orientamenti prevalenti rispetto ai precedenti sfavorevoli.
La causa è stata discussa in pubblica udienza il 20 gennaio 2026 con le conclusioni della ricorrente per l'accoglimento del ricorso e della resistente costituita per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione collgiale, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso così proposto fondato e motivato, pertanto va accolto. La presente controversia origina dall'impugnazione della cartella di pagamento n. 092 2025
00040470 89 000, notificata in data 10 aprile 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato, a seguito di controllo automatizzato, un'imposta IRES per l'anno d'imposta 2021, ritenendo indebitamente riportate perdite pregresse derivanti da dichiarazioni integrative presentate dalla contribuente a partire dal
2018. Il primo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato ex articolo 36- bis del DPR n. 600 del 1973, è assorbente e fondato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'Amministrazione finanziaria non può ricorrere alla procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione per disconoscere un credito d'imposta o un riporto di perdite quando ciò implichi una valutazione di natura interpretativa o l'accertamento di presupposti di fatto e di diritto complessi, anziché la mera correzione di errori materiali o di calcolo. Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 26162 del
6 settembre 2022, "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973 articolo 36 commi 2 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 articolo 54 bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero". Nel caso di specie, il disconoscimento del riporto delle perdite fiscali da parte dell'Ufficio non si è limitato a una verifica formale dei dati dichiarati, ma ha richiesto una complessa valutazione in merito alla legittimità della procedura adottata dalla società, alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione dell'agevolazione Tremonti Ambiente, alla questione della sua abrogazione e della cumulabilità con altri incentivi. Tali questioni, come ampiamente dimostrato dalle stesse controdeduzioni dell'Ufficio che richiamano precedenti giurisprudenziali e contestano la natura dell'atto integrativo, esulano dal perimetro del controllo meramente "cartolare" e "avalutativo" previsto dall'articolo 36-bis. La questione principale sollevata dalla società concerne la legittimità della fruizione dell'agevolazione fiscale cosiddetta "Tremonti Ambiente", disciplinata dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, in relazione a investimenti ambientali effettuati dalle società del gruppo Società_1 negli anni 2011 e 2012. Ricorrente_1 ha sostenuto di non aver fatto valere l'agevolazione già nelle dichiarazioni originarie in ragione dell'incertezza normativa esistente in merito alla cumulabilità della Tremonti Ambiente con gli incentivi erogati dal GSE, denominati certificati verdi. Solo a seguito dei chiarimenti intervenuti con il decreto ministeriale 5 luglio 2012 e successivamente con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016, nonché con le pronunce giurisprudenziali favorevoli, la contribuente ha deciso di emendare le proprie dichiarazioni mediante dichiarazioni integrative a partire dal 2018. La tesi della ricorrente trova solido fondamento giuridico nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato come, in caso di incertezza normativa, il contribuente conservi il diritto di rettificare ex post le dichiarazioni, anche mediante dichiarazioni integrative ultrattive, purché vi sia fondamento giuridico nel diritto sostanziale e nei documenti giustificativi. In particolare, la Cassazione, con le pronunce n. 827/2023, n.
13408/2024 e n. 3451/2025 presenti negli atti, ha ritenuto che la mancata esposizione originaria del beneficio derivasse da obiettive condizioni di incertezza interpretativa e che, pertanto, il contribuente potesse recuperare il diritto mediante dichiarazioni integrative "a favore", presentate entro il termine per l'accertamento. L'argomento opposto dalla Direzione Provinciale di Potenza, secondo cui le dichiarazioni integrative sarebbero inammissibili in quanto presentate a fini "negoziali" e non correttive di meri errori, non può essere condiviso alla luce del diritto vivente. Infatti, secondo i principi affermati dalla Cassazione nella sentenza n. 3451 dell'11 febbraio 2025, l'omesso esercizio tempestivo di un'opzione agevolativa, se dovuto a incertezza normativa, non costituisce una rinuncia definitiva al beneficio, a condizione che il contribuente documenti in modo puntuale e rigoroso gli investimenti agevolabili, come nel caso di specie. Con riferimento alla motivazione dell'atto impugnato, la doglianza della ricorrente appare fondata. La cartella notificata il 10 aprile 2025 si limita a riportare la liquidazione automatizzata ma non dà conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'imposta. Al contrario, la contestazione, come risulta evidente anche dalle difese dell'Ufficio nelle controdeduzioni depositate in data 2 settembre
2024, è fondata su valutazioni complesse che hanno richiesto l'esame di atti dichiarativi pregressi, di perizie tecniche di stima, di interpretazioni giurisprudenziali e normative. Pertanto, non si è in presenza di un mero errore materiale o contabile, bensì di un giudizio valutativo che avrebbe imposto l'emissione di un avviso di accertamento motivato, non potendosi legittimamente utilizzare il procedimento ex articolo 36-bis del DPR
600/1973. Sotto il profilo sostanziale, la Corte rileva che la posizione della ricorrente trova conferma nell'evoluzione interpretativa della normativa di settore. L'agevolazione Tremonti Ambiente, disciplinata dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000, prevedeva l'esclusione dal reddito imponibile della quota destinata ad investimenti ambientali per le piccole e medie imprese. La norma, abrogata dal 26 giugno
2012, continuava tuttavia a trovare applicazione per gli investimenti realizzati entro tale data, come chiarito dalla stessa risoluzione n. 58/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate. La questione della cumulabilità con gli incentivi GSE ha rappresentato per anni un nodo interpretativo di particolare complessità. Come evidenziato dalla ricorrente e confermato dalla giurisprudenza più recente, l'incertezza normativa in materia ha giustificato la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale da parte di numerosi operatori del settore. La Cassazione, con le ordinanze n. 827/2023 e n. 3451/2025 presenti negli atti, ha definitivamente chiarito che "la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, bensì all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni", incertezza risolta solo a seguito dell'articolo 19 del decreto ministeriale 5 luglio 2012. La documentazione prodotta dalla ricorrente, comprensiva delle perizie tecniche redatte dall'ingegnere
Nominativo_3 per la determinazione della componente ambientale degli investimenti, appare congrua e idonea a supportare la richiesta di agevolazione. Le perizie, pur non essendo giurate, costituiscono valida documentazione tecnica che, unitamente alla copiosa documentazione contabile e amministrativa allegata, dimostra la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio fiscale. Sotto il profilo sanzionatorio, la Corte rileva che la contestazione dell'Agenzia delle Entrate non può fondare l'irrogazione di sanzioni, in quanto la posizione della ricorrente era supportata da motivi giuridici non infondati e condivisi anche in sede di legittimità. Come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997, è da escludere la colpevolezza quando il contribuente abbia operato in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, circostanza che ricorre manifestamente nel caso di specie, considerato che l'amministrazione stessa aveva fornito indirizzi interpretativi successivamente corretti o superati. Quanto alla quantificazione degli interessi, la cartella omette l'indicazione dei criteri applicati per il calcolo, limitandosi a riportare l'importo complessivo senza specificare il dies a quo e il dies ad quem per il computo. Tale carenza determina violazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 2000, che impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa tributaria, con conseguente nullità parziale dell'atto sotto tale profilo. Pertanto, la Corte, attesa la peculiarità della controversia e l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ritiene di dover accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata. Considerata la complessità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi, nonché la circostanza che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si è costituita in giudizio, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.