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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9732/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9732/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COCOZZA ANGELO, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere, Corso Garibaldi, n. 116, presso il difensore avv. COCOZZA ANGELO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SACCO MARIAROSARIA, elettivamente domiciliata in CASERTA, VIA
BATTISTESSA 11, presso il difensore avv. SACCO MARIAROSARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2024, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2017, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2307/2017 emesso il 31.8.2017, depositato il
08/09/2017 e notificato il 20.9.2017, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere le ingiungeva di pagare a , la somma di € 47.840,74 Controparte_1 oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese della procedura, per omessa restituzione di somme erogate in forza di contratto di finanziamento n.
20080727550613 del 15.12.2011, di € 53.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili di
€ 683,40 ciascuna con decorrenza dal 05.02.2012; e contratto “Linea di Credito Revolving” n. 20080727550602 del 15.11.2011 con fido concesso per € 1.500,00, e pagina 1 di 6 per il cui utilizzo la contraente beneficiava dell'importo complessivo di € 3.150,00, con impegno a provvedere al relativo rimborso rateale.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inidoneità della documentazione posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, in particolare del saldaconto ex art. 50 TUB, a provare la sussistenza e consistenza del credito, nonché il superamento della soglia di usura del T.A.E.G, la violazione della L. 108/96 e la conseguente nullità delle clausole relative agli interessi per entrambi i contratti di finanziamento. Affermava infatti che, annoverando nel calcolo del TAEG tutti gli oneri connessi, dunque anche la polizza assicurativa stipulata per un importi di €
5.004,00 (pari ad € 41,70 mensili), il TAEG praticato al contratto di finanziamento ammontasse al 20,44% dunque superiore del tasso soglia vigente al momento dell'erogazione del finanziamento, pari al 18,013%, così come quello applicato al momento della messa in mora (risalente al 5.4.2016) del 19,09%, superiore a quello al tempo vigente, pari al 17,32%. Muoveva le medesime censure in riferimento al
TAEG applicato al contratto di linea di credito revolving, pari al 28,94%, in quanto superiore a quello vigente al momento della stipula. Concludeva, quindi, chiedendo
“nel merito: DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto n. 2307/2017 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, RG 2152/2017, e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà della opponente ponendo a carico della Banca opposta le relative spese DICHIARARE NULLI i contratti di finanziamento n.
20080727550613 e di linea di credito revolving n. 20080727550602 del 15.12.2011, statuendo che la dovrà restituire alla opponente tutti gli Controparte_1 interessi ad oggi versati da quest'ultima. IN SUBORDINE ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), anche a mezzo di CTU contabile, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni, Controparte_1
e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, in riferimento al contratto di finanziamento del
15.12.2011 n. 20080727550613, avente natura di presto personale per € 53.000,00, sia al momento della sottoscrizione che alla data della messa in mora del 05.04.2016, nonché in riferimento al contratto del n. 20080727550602 del 15.12.2011 (linea di credito revolving), al momento della sottoscrizione del medesimo. DICHIARARE, per
l'effetto che entrambi i contratti n. 20080727550613 e n. 20080727550602 stipulati in data 15.12.2011 risultano usurari ab origine e quindi a titolo gratuito per quanto previsto dall'art. 1815 secondo comma c.c. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rideterminazione del saldo dovuto, che le somme da corrispondersi alla
in riferimento al contratto di finanziamento “prestito Controparte_1 personale” n. 200 807 275 506 13, detratto il capitale pagato dalla sig.ra Parte_1 per € 27.445,34, ammontano ad € 25.554,66 . DICHIARARE altresì, quale ulteriore
pagina 2 di 6 conseguenza dell'illegittimità del citato contratto, l'illegittimità della contestazione della decadenza dal beneficio del termine, ripristinando il predetto beneficio. Per
l'effetto, stabilire che il saldo da corrispondersi alla per € Controparte_1
25.554,66, dovrà essere suddiviso in n. 57 rate dell'importo di € 441,66 e n. 1 rata pari ad € 380,04 per residuo da saldarsi, a decorrere dal provvedimento giudiziale;
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
CONDANNARE la convenuta banca al risarcimento del danno ex art. 96 cpc
ORDINARE a tutti i gestori delle banche dati dei rischi bancari la cancellazione della sig.ra dagli elenchi dei cattivi pagatori. ORDINARE la Parte_1 pubblicazione della emananda sentenza su due quotidiani locali e su due quotidiani nazionali da eseguirsi a cura della opponente ed a spese della opposta.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 16.04.2018 si costituiva la CP_1
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per omesso
[...] esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando nel merito tutte le doglianze. Affermava, infatti, la correttezza delle clausole applicate, formalmente accettate dal cliente e la validità della decadenza dal beneficio del termine, recante un resoconto delle rate scadute, comprovate dagli estratti conto certificati già prodotti in fase monitoria. Contestava il superamento dei tassi soglia per entrambi i contratti.
Chiedeva, pertanto “In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio per mancato preventivo tentativo di mediazione obbligatoria per la materia dei contratti bancari oggetto della presente opposizione. Nel merito impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, si chiede respingersi la presente opposizione, per evidente infondatezza della stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese e onorari del presente giudizio”.
Conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, al quale l'allora giudicante aveva rimesso le parti, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c. e disposta la disposta CTU, la causa, assegnata a questo Giudice a far data dal
2.4.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova precisare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale pagina 3 di 6 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (Cass. 12.3.2019, n 7020). Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass.
Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, la Banca, sin dalla fase monitoria ha fondato il proprio diritto di credito di
€ 47.840,74 oltre interessi di mora sino al soddisfo, sul contratto di finanziamento n.
20080727550613, avente natura di prestito personale nonché sul contratto n.
20080727550602, avente ad oggetto apertura di “Linea di Credito Revolving”,
Per contro, gli opponenti nell'atto introduttivo hanno contestato la liceità delle clausole in tema di interessi passivi in quanto usurari.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la attrice in senso CP_1 sostanziale, ha assolto al proprio onere probatorio depositando copia dei contratti di finanziamento e linea di credito unitamente al piano di ammortamento e la contabile di accredito delle somme erogate, la certificazione del credito, le lettere di intimazione di pagamento. Documentazione che appare idonea a provare l'esistenza del credito in capo alla opposta anche alla luce dell'omessa specifica contestazione della debenza oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Di contro, gli opponenti non hanno invece correttamente assolto all'onere probatorio su di loro gravante.
Deve infatti sottolinearsi che, per quanto attiene alla domanda avanzata in sede monitoria dalla banca, gli stessi in qualità di convenuti avrebbero dovuto provare fatti estintivi della pretesa, dunque di aver estinto l'obbligazione ovvero la non debenza della stessa. Nessuno dei quali è stato provato.
Inoltre dall'istruttoria espletata a mezzo di CTU contabile è emerso il mancato superamento del tasso soglia antiusura.
pagina 4 di 6 In particolare, il CTU, dr. , nel proprio elaborato - dal quale Persona_1 non si intende discostarsi in quanto redatto all'esito di una indagine compiuta secondo criteri di logicità e perizia, utilizzando un metodo analitico e privo di critiche
- relativamente al contratto di finanziamento n. 20080727550613 ha calcolato il
TAEG secondo tale formula:
In tale calcolo il professionista ha sviluppato più ipotesi, a seconda delle spese che si intendessero ricomprese nel calcolo del TAEG. Ebbene, il CTU, in ciascuna ipotesi non ha riscontrato alcun superamento del TAEG rispetto a quello soglia vigente alla data della stipula del contratto. Parimenti, il CTU non ha riscontrato alcun superamento del TAEG calcolato trimestralmente relativamente alla linea di credito revolving, contratto n. 20080727550602, sulla base degli oneri e degli interessi addebitati, rispetto al tasso soglia vigente trimestre per trimestre.
A fronte della contestazione in ordine alla configurabilità di una c.d. usura sopravvenuta, che secondo parte opponente si sarebbe verificata al momento della messa in mora, va evidenziato come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano sancito il rilievo della sola usura originaria, focalizzando l'attenzione sul momento pattizio, escludendo invece rilievo alla cd. “usura sopravvenuta” in corso di rapporto
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 24675/2017).
In conclusione, accertata la liceità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria, e dunque la correttezza degli importi richiesti in sede monitoria, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
pagina 5 di 6 2307/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31.8.2017 e depositato il 08/09/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 5.562,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di , nella Parte_1 misura liquidata con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9732/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COCOZZA ANGELO, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua
Vetere, Corso Garibaldi, n. 116, presso il difensore avv. COCOZZA ANGELO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SACCO MARIAROSARIA, elettivamente domiciliata in CASERTA, VIA
BATTISTESSA 11, presso il difensore avv. SACCO MARIAROSARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.6.2024, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.10.2017, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2307/2017 emesso il 31.8.2017, depositato il
08/09/2017 e notificato il 20.9.2017, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere le ingiungeva di pagare a , la somma di € 47.840,74 Controparte_1 oltre interessi di mora sino al soddisfo e spese della procedura, per omessa restituzione di somme erogate in forza di contratto di finanziamento n.
20080727550613 del 15.12.2011, di € 53.000,00 rimborsabile in 120 rate mensili di
€ 683,40 ciascuna con decorrenza dal 05.02.2012; e contratto “Linea di Credito Revolving” n. 20080727550602 del 15.11.2011 con fido concesso per € 1.500,00, e pagina 1 di 6 per il cui utilizzo la contraente beneficiava dell'importo complessivo di € 3.150,00, con impegno a provvedere al relativo rimborso rateale.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inidoneità della documentazione posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, in particolare del saldaconto ex art. 50 TUB, a provare la sussistenza e consistenza del credito, nonché il superamento della soglia di usura del T.A.E.G, la violazione della L. 108/96 e la conseguente nullità delle clausole relative agli interessi per entrambi i contratti di finanziamento. Affermava infatti che, annoverando nel calcolo del TAEG tutti gli oneri connessi, dunque anche la polizza assicurativa stipulata per un importi di €
5.004,00 (pari ad € 41,70 mensili), il TAEG praticato al contratto di finanziamento ammontasse al 20,44% dunque superiore del tasso soglia vigente al momento dell'erogazione del finanziamento, pari al 18,013%, così come quello applicato al momento della messa in mora (risalente al 5.4.2016) del 19,09%, superiore a quello al tempo vigente, pari al 17,32%. Muoveva le medesime censure in riferimento al
TAEG applicato al contratto di linea di credito revolving, pari al 28,94%, in quanto superiore a quello vigente al momento della stipula. Concludeva, quindi, chiedendo
“nel merito: DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50
T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto n. 2307/2017 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, RG 2152/2017, e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà della opponente ponendo a carico della Banca opposta le relative spese DICHIARARE NULLI i contratti di finanziamento n.
20080727550613 e di linea di credito revolving n. 20080727550602 del 15.12.2011, statuendo che la dovrà restituire alla opponente tutti gli Controparte_1 interessi ad oggi versati da quest'ultima. IN SUBORDINE ACCERTARE E
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), anche a mezzo di CTU contabile, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni, Controparte_1
e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, in riferimento al contratto di finanziamento del
15.12.2011 n. 20080727550613, avente natura di presto personale per € 53.000,00, sia al momento della sottoscrizione che alla data della messa in mora del 05.04.2016, nonché in riferimento al contratto del n. 20080727550602 del 15.12.2011 (linea di credito revolving), al momento della sottoscrizione del medesimo. DICHIARARE, per
l'effetto che entrambi i contratti n. 20080727550613 e n. 20080727550602 stipulati in data 15.12.2011 risultano usurari ab origine e quindi a titolo gratuito per quanto previsto dall'art. 1815 secondo comma c.c. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rideterminazione del saldo dovuto, che le somme da corrispondersi alla
in riferimento al contratto di finanziamento “prestito Controparte_1 personale” n. 200 807 275 506 13, detratto il capitale pagato dalla sig.ra Parte_1 per € 27.445,34, ammontano ad € 25.554,66 . DICHIARARE altresì, quale ulteriore
pagina 2 di 6 conseguenza dell'illegittimità del citato contratto, l'illegittimità della contestazione della decadenza dal beneficio del termine, ripristinando il predetto beneficio. Per
l'effetto, stabilire che il saldo da corrispondersi alla per € Controparte_1
25.554,66, dovrà essere suddiviso in n. 57 rate dell'importo di € 441,66 e n. 1 rata pari ad € 380,04 per residuo da saldarsi, a decorrere dal provvedimento giudiziale;
CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
CONDANNARE la convenuta banca al risarcimento del danno ex art. 96 cpc
ORDINARE a tutti i gestori delle banche dati dei rischi bancari la cancellazione della sig.ra dagli elenchi dei cattivi pagatori. ORDINARE la Parte_1 pubblicazione della emananda sentenza su due quotidiani locali e su due quotidiani nazionali da eseguirsi a cura della opponente ed a spese della opposta.
CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 16.04.2018 si costituiva la CP_1
, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per omesso
[...] esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e contestando nel merito tutte le doglianze. Affermava, infatti, la correttezza delle clausole applicate, formalmente accettate dal cliente e la validità della decadenza dal beneficio del termine, recante un resoconto delle rate scadute, comprovate dagli estratti conto certificati già prodotti in fase monitoria. Contestava il superamento dei tassi soglia per entrambi i contratti.
Chiedeva, pertanto “In via preliminare dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio per mancato preventivo tentativo di mediazione obbligatoria per la materia dei contratti bancari oggetto della presente opposizione. Nel merito impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, si chiede respingersi la presente opposizione, per evidente infondatezza della stessa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese e onorari del presente giudizio”.
Conclusosi con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, al quale l'allora giudicante aveva rimesso le parti, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6
c.p.c. e disposta la disposta CTU, la causa, assegnata a questo Giudice a far data dal
2.4.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
04.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova precisare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale pagina 3 di 6 procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (Cass. 12.3.2019, n 7020). Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass.
Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, la Banca, sin dalla fase monitoria ha fondato il proprio diritto di credito di
€ 47.840,74 oltre interessi di mora sino al soddisfo, sul contratto di finanziamento n.
20080727550613, avente natura di prestito personale nonché sul contratto n.
20080727550602, avente ad oggetto apertura di “Linea di Credito Revolving”,
Per contro, gli opponenti nell'atto introduttivo hanno contestato la liceità delle clausole in tema di interessi passivi in quanto usurari.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la attrice in senso CP_1 sostanziale, ha assolto al proprio onere probatorio depositando copia dei contratti di finanziamento e linea di credito unitamente al piano di ammortamento e la contabile di accredito delle somme erogate, la certificazione del credito, le lettere di intimazione di pagamento. Documentazione che appare idonea a provare l'esistenza del credito in capo alla opposta anche alla luce dell'omessa specifica contestazione della debenza oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Di contro, gli opponenti non hanno invece correttamente assolto all'onere probatorio su di loro gravante.
Deve infatti sottolinearsi che, per quanto attiene alla domanda avanzata in sede monitoria dalla banca, gli stessi in qualità di convenuti avrebbero dovuto provare fatti estintivi della pretesa, dunque di aver estinto l'obbligazione ovvero la non debenza della stessa. Nessuno dei quali è stato provato.
Inoltre dall'istruttoria espletata a mezzo di CTU contabile è emerso il mancato superamento del tasso soglia antiusura.
pagina 4 di 6 In particolare, il CTU, dr. , nel proprio elaborato - dal quale Persona_1 non si intende discostarsi in quanto redatto all'esito di una indagine compiuta secondo criteri di logicità e perizia, utilizzando un metodo analitico e privo di critiche
- relativamente al contratto di finanziamento n. 20080727550613 ha calcolato il
TAEG secondo tale formula:
In tale calcolo il professionista ha sviluppato più ipotesi, a seconda delle spese che si intendessero ricomprese nel calcolo del TAEG. Ebbene, il CTU, in ciascuna ipotesi non ha riscontrato alcun superamento del TAEG rispetto a quello soglia vigente alla data della stipula del contratto. Parimenti, il CTU non ha riscontrato alcun superamento del TAEG calcolato trimestralmente relativamente alla linea di credito revolving, contratto n. 20080727550602, sulla base degli oneri e degli interessi addebitati, rispetto al tasso soglia vigente trimestre per trimestre.
A fronte della contestazione in ordine alla configurabilità di una c.d. usura sopravvenuta, che secondo parte opponente si sarebbe verificata al momento della messa in mora, va evidenziato come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano sancito il rilievo della sola usura originaria, focalizzando l'attenzione sul momento pattizio, escludendo invece rilievo alla cd. “usura sopravvenuta” in corso di rapporto
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 24675/2017).
In conclusione, accertata la liceità dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria, e dunque la correttezza degli importi richiesti in sede monitoria, la domanda attorea non può che essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
pagina 5 di 6 2307/2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31.8.2017 e depositato il 08/09/2017, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano in € 5.562,00 per onorari, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di , nella Parte_1 misura liquidata con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel
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