CASS
Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/08/2024, n. 33080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33080 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 4 marzo 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva accertato la responsabilità penale di NO LE, previa riqualificazione del reato nel delitto di possesso e fabbricazioni? di documenti di identificazione falsi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. I fatti riguardano il rinvenimento nella disponibilità di SI IA di un tesserino del Ministero della Giustizia, riportante i dati anagrafici del SI e la dicitura "Giudice". L'attività di indagine aveva permesso di appurare che il SI, tramite messaggi inviati con l'applicazione Wptsapp, aveva chiesto al suo interlocutore appellato "Pasq2" di fabbricargli un tesserino con il logo del Ministero della Giustizia, con apposizione delle proprie generalità e della dicitura "giudice", come professione svolta. Successive indagini avevano appurato che l'utente memorizzato come "Pasq2" si identificava con il ricorrente, utilizzatore ed intestatario dell'utenza associata, che dopo aver fornito codice iban e codice fiscale al fine di ricevere il pagamento per il lavoro svolto, inviava al SI la fotografia del tesserino con le indicazioni richieste. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NO LE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gianluca Maglio, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per la nullità della citazione in appello, notificata all'imputato presso un erroneo domicilio. In particolare, il ricorrente deduce che con memoria del 16 febbraio 2024 aveva evidenziato come dagli atti di primo grado non emergeva alcuna elezione domicilio presso lo studio dell'Avv. Di ON LA, eccependo la nullità della notifica. Invero, l'elezione di domicilio presso lo studio professionale dell'Avv. Di ON era imputabile a mero errore del giudice di primo grado che aveva fatto riferimento ad altro soggetto nato in [...] il [...] come riportato in prima battuta in sentenza e "residente in [...], Via Veneto n. 8, di fatto in Italia senza fissa dimora". 4. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 521 bis cod. proc. pen., per mancata celebrazione dell'udienza preliminare in relazione al reato per come riqualificato. Il ricorrente evidenzia che l'originaria contestazione riguardava il delitto di cui all'art. 489, poi riqualificato in quello ex art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. e nelle note di udienza del 26 febbraio 2024 aveva evidenziato che il delitto di possesso e fabbricazioni di documenti di identificazione falsi sino al 31 dicembre 2022 prevedeva la celebrazione della udienza preliminare, divenendo reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, sicché all'epoca della pronuncia del dispositivo (14 settembre 2022), il 1 Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell'azione penale. 5. Con il terzo censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere il giudice proceduto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in una fattispecie più grave di quello originariamente contestato, senza dare alle parti la possibilità di interloquire. 6. La Procura Generale ha trasmesso requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio per violazione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., osservando che la citazione diretta per il reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen. è stata introdotta dall'art. 32, comma 1 lett. A), del Digs. 10 ottobre 2022, n. 150 (con modifica dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) a decorrere dal 30 dicembre 2022, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prioritarie esigenze di carattere logico giuridico impongono lo scrutinio del secondo motivo di ricorso in quanto fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa deve essere rilevata, nel caso in esame, una lesione delle prerogative difensive, conseguente alla mancata regressione del procedimento in ossequio alla regola prevista dall'art. 521 bis cod. proc. pen. In tal senso si deve osservare che la mancata celebrazione dell'udienza preliminare configura ex se una lesione delle prerogative difensive che è riconosciuta in via generale ed astratta dal codice, il quale all'art. 521 bis cod. proc. pen. prevede la regressione del procedimento nei casi di riqualificazione in peius, ovvero in caso di assegnazione a fatti originariamente inquadrati in fattispecie in relazione alle quali non era necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare di una qualificazione che avrebbe invece richiesto la celebrazione di tale udienza (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Di Stefano, Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267333). Il Tribunale ha riqualificato il fatto nel delitto previsto dall'art. 497 bis cod. pen., sicché avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero così come precisamente previsto dall'art. 521 bis, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai noti arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza SI c. Italia, non è comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267133). Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la 2 trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo confermato la nuova e diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 27835601). Invero sebbene in tema di udienza preliminare l'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. prevede che nel caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazione originaria richieda di per sé l'udienza preliminare e non quando la necessità dell'udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, Pigozzi, rv. 245118). Non coglie nel segno la motivazione offerta dalla corte ambrosiana che ritiene il reato ex art. 497 bis cod. proc. pen. ricompreso tra quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Invero, l'art. 497 bis cod. pen. è divenuto reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, mentre all'epoca della pronuncia del dispositivo di primo grado (14 settembre 2022) era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare: il Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell'azione penale. Sicché nel caso di specie, deve quindi recuperarsi l'operatività dell'art. 521 bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado, fermo restando - è bene precisarlo - che il P.M. dovrà comunque esercitare l'azione penale secondo le nuove regole processuali, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum in presenza di modifiche legislative attinenti a norme di natura processuale. 2. Il primo ed il terzo motivo di gravame restano assorbito,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 25/06/2024 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO BALSAMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33080 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 4 marzo 2024, confermava la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva accertato la responsabilità penale di NO LE, previa riqualificazione del reato nel delitto di possesso e fabbricazioni? di documenti di identificazione falsi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. I fatti riguardano il rinvenimento nella disponibilità di SI IA di un tesserino del Ministero della Giustizia, riportante i dati anagrafici del SI e la dicitura "Giudice". L'attività di indagine aveva permesso di appurare che il SI, tramite messaggi inviati con l'applicazione Wptsapp, aveva chiesto al suo interlocutore appellato "Pasq2" di fabbricargli un tesserino con il logo del Ministero della Giustizia, con apposizione delle proprie generalità e della dicitura "giudice", come professione svolta. Successive indagini avevano appurato che l'utente memorizzato come "Pasq2" si identificava con il ricorrente, utilizzatore ed intestatario dell'utenza associata, che dopo aver fornito codice iban e codice fiscale al fine di ricevere il pagamento per il lavoro svolto, inviava al SI la fotografia del tesserino con le indicazioni richieste. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione NO LE a mezzo del difensore di fiducia, avv. Gianluca Maglio, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 601 cod. proc. pen. per la nullità della citazione in appello, notificata all'imputato presso un erroneo domicilio. In particolare, il ricorrente deduce che con memoria del 16 febbraio 2024 aveva evidenziato come dagli atti di primo grado non emergeva alcuna elezione domicilio presso lo studio dell'Avv. Di ON LA, eccependo la nullità della notifica. Invero, l'elezione di domicilio presso lo studio professionale dell'Avv. Di ON era imputabile a mero errore del giudice di primo grado che aveva fatto riferimento ad altro soggetto nato in [...] il [...] come riportato in prima battuta in sentenza e "residente in [...], Via Veneto n. 8, di fatto in Italia senza fissa dimora". 4. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge in relazione all'art. 521 bis cod. proc. pen., per mancata celebrazione dell'udienza preliminare in relazione al reato per come riqualificato. Il ricorrente evidenzia che l'originaria contestazione riguardava il delitto di cui all'art. 489, poi riqualificato in quello ex art. 497 bis, comma secondo, cod. pen. e nelle note di udienza del 26 febbraio 2024 aveva evidenziato che il delitto di possesso e fabbricazioni di documenti di identificazione falsi sino al 31 dicembre 2022 prevedeva la celebrazione della udienza preliminare, divenendo reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, sicché all'epoca della pronuncia del dispositivo (14 settembre 2022), il 1 Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell'azione penale. 5. Con il terzo censura la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere il giudice proceduto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, in una fattispecie più grave di quello originariamente contestato, senza dare alle parti la possibilità di interloquire. 6. La Procura Generale ha trasmesso requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio per violazione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., osservando che la citazione diretta per il reato previsto dall'art. 497 bis cod. pen. è stata introdotta dall'art. 32, comma 1 lett. A), del Digs. 10 ottobre 2022, n. 150 (con modifica dell'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) a decorrere dal 30 dicembre 2022, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prioritarie esigenze di carattere logico giuridico impongono lo scrutinio del secondo motivo di ricorso in quanto fondato. Come correttamente evidenziato dalla difesa deve essere rilevata, nel caso in esame, una lesione delle prerogative difensive, conseguente alla mancata regressione del procedimento in ossequio alla regola prevista dall'art. 521 bis cod. proc. pen. In tal senso si deve osservare che la mancata celebrazione dell'udienza preliminare configura ex se una lesione delle prerogative difensive che è riconosciuta in via generale ed astratta dal codice, il quale all'art. 521 bis cod. proc. pen. prevede la regressione del procedimento nei casi di riqualificazione in peius, ovvero in caso di assegnazione a fatti originariamente inquadrati in fattispecie in relazione alle quali non era necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare di una qualificazione che avrebbe invece richiesto la celebrazione di tale udienza (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Di Stefano, Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267333). Il Tribunale ha riqualificato il fatto nel delitto previsto dall'art. 497 bis cod. pen., sicché avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero così come precisamente previsto dall'art. 521 bis, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai noti arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla sentenza SI c. Italia, non è comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267133). Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la 2 trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo confermato la nuova e diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 27835601). Invero sebbene in tema di udienza preliminare l'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. prevede che nel caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazione originaria richieda di per sé l'udienza preliminare e non quando la necessità dell'udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, Pigozzi, rv. 245118). Non coglie nel segno la motivazione offerta dalla corte ambrosiana che ritiene il reato ex art. 497 bis cod. proc. pen. ricompreso tra quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen. Invero, l'art. 497 bis cod. pen. è divenuto reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, mentre all'epoca della pronuncia del dispositivo di primo grado (14 settembre 2022) era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare: il Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell'azione penale. Sicché nel caso di specie, deve quindi recuperarsi l'operatività dell'art. 521 bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado, fermo restando - è bene precisarlo - che il P.M. dovrà comunque esercitare l'azione penale secondo le nuove regole processuali, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum in presenza di modifiche legislative attinenti a norme di natura processuale. 2. Il primo ed il terzo motivo di gravame restano assorbito,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 25/06/2024 L'estensore Il Presidente