CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. 73/2026 ST TT - Relatore - CC – 15/01/2026 OR AN UC R.G.N. 34806/2025 GI NO AL RI ND ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SE TI, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 13/08/2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ST TT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferrini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Tiziano Gizzi del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. GI RT del foro di Palmi, che insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2919 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di AR TI avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 30-bis), 46), 66-bis), 66-ter), 84), 84-bis). 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della sulla gravità indiziaria rispetto alla qualifica di partecipe all’associazione nella veste di fornitore, posto che, dalle emergenze probatorie, non emerge la consapevolezza di contribuire agli scopi di un’organizzazione criminale, quanto l’agire per finalità personali, anche considerando che gli asseriti delitti scopo sarebbero stati commessi in un arco di tempo ristretto e che egli, in maniera illogica, è stato ritenuto partecipe pur mantenendo una sua autonomia rispetto al IO;
aggiunge il difensore che solo i capi 46) e 84) contemplano una proposta di vendita di sostanza stupefacente al IO, a dimostrazione, peraltro, di un rapporto personale con il IO medesimo e non già con l’associazione. Aggiunge il difensore che l’altro ruolo attribuito al SE, ossia di intermediario con i sodali siciliani per la definizione di transazione illecite, non trova riscontro negli atti, e considerando che la trasferta a Catania del SE era un favore personale al IO, che si trovava agli arresti domiciliari, come emerge dalle intercettazioni ambientali n. 130 e n. 267 e dal fatto che, di ritorno, il SE nemmeno entra in casa del IO, a dimostrazione della sua assenza di interesse per l’affare catanese. Allo stesso modo, l’asserito coinvolgimento del SE negli affari del IO non è dirimente, perché si tratta di affari personali, che non dimostrano la consapevolezza, in capo al ricorrente, di aderire a un consorzio criminale;
2.2. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria dei reati contestati ai capi 30-bis e 66-bis), non risultando dagli atti prove che dimostrino la consapevolezza del SE riguardo alla finalità del viaggio a Catania per la vendita di sostanze stupefacenti, considerando che il ricorrente si limita a far scendere dalla propria auto EN IO;
aggiunge il difensore che il capo 66-bis) sarebbe una duplicazione del capo 30-bis); 3 2.3. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 46), la quale si fonda sul contenuto di un’unica conversazione, intercettata il 25 marzo 2022, il cui contenuto appare del tutto neutro, né appare dimostrativo della cessione di sostanza stupefacente;
2.4. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 66-ter, ravvisata sulla base di una conversazione intercettata il 20 giugno 2022, ritenuta poco chiara e priva di elementi certi per dimostrare la gravità indiziaria;
2.5. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 84), che è stata desunta da una conversazione del 17 agosto 2022, interpretata in modo suggestivo dal Tribunale, senza prove concrete che dimostrino il coinvolgimento di SE nella fornitura di sostanze stupefacenti;
2.6. violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., considerando che la contestazione al SE è quella non di dirigente ma di mero partecipe e che i fatti contestati risalgono a oltre tre anni prima, sicché non vi sono elementi concreti per dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi cinque motivi, che contestano la sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili perché deducono censure di fatto. 3. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga 4 censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione – ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso – non sia inficiata da elementi di prova travisati. 4. Ciò chiarito in termini generali, si osserva i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 4.1. Rammentato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva, quanto al capo 30-bis), che il Tribunale ha ricostruito i contorni della vicenda sulla base della conversazione ambientale n. 130 del 16 giugno 2022 (cfr. p. 21-22 dell’ordinanza), in cui il SE manifesta la propria disponibilità per la trasferta in Catania a IO AN, il quale conclude la conversazione raccomandando all’interlocutore di portare una ingente quantità della “cosa”, ossia sostanza stupefacente, come risulta confermato da una conversazione successiva, intercettata quello stesso giorno, in cui EN IO, di ritorno da Catania sulla Mercedes in uso al SE, riferisce che i catanesi non aveva acquistato la droga perché il prezzo era troppo alto. 4.2. Con riguardo al capo 46), il Tribunale ha valorizzato il contenuto della conversazione ambientale captata il 25 marzo 2022 presso l’abitazione di AN IO, da cui risulta che il SE consegnava una campione di marijuana al IO stesso (“non c’è bisogno che lo provi, te l’ho portato. E’ garantito”), proponendone l’acquisto di due kg. (“se facciamo un paio …salgo un poco di soldi”), proposta che il IO accettava, chiedendo una fornitura di tre kg. (“Se ne prendono circa tre chili diciamo di no?”). 4.3. Quanto ai capi 66-bis e 66-ter), il Tribunale ha desunto il requisito della gravità indiziaria dal contenuto di una conversazione avvenuta il 20 giugno 2022 presso l’abitazione di AN IO, dalla quale risulta, in maniera esplicita, l’acquisto di marijuana al prezzo di 33.000 al kg., nonché la pregressa 5 conclusione di un affare che era costato la perdita di circa 140.000 euro, a causa della mancata riscossione del prezzo pattuito per la vendita di un’ingente quantitativo di marijuana. Quanto alla censura secondo cui il capo 66-bis) sarebbe una duplicazione del capo 30-bis), si osserva, per un verso, che la questione, implicando apprezzamenti di tipo fattuale, avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio del Tribunale e non introdotta, per la prima volta, in sede di legittimità, e, per altro verso, che, in ogni caso, dalla mera lettura dei capi di incolpazione provvisoria risulta la diversità del fatto, posto che lo stupefacente veniva offerto, in un caso, ad “acquirenti siciliani” (capo 30-bis), nell’altro a “soggetti allo stato non identificati (capo 66-bis). 4.4. Con riferimento al capo 84), anche in tal caso il Tribunale ha dato rilievo a una conversazione ambientale, captata il 17 agosto 2022, da cui risulta che il SE aveva proposto al IO una fornitura di due kg. di sostanza stupefacente (“li vuoi per te un paio?”), che il SE portò il giorno seguente presso l’abitazione del Caraccio, circostanza confermata dal contenuto di una conversazione captata all’interno della vettura del SE, da cui risulta, appunto, che si stava recando dal IO, nonché dall’attività di acquisizione dei dati del traffico telefonico. 4.5. Infine, con riferimento al delitto associativo, il Tribunale ha correttamente valorizzato non solo la realizzazione dei numerosi reati scopi, che certamente può essere valorizzata per dimostrare, a livello di gravità indiziaria, l’adesione al sodalizio (cfr. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379), ma anche il contenuto di alcune conversioni ambientali – in particolare, quelle successive al 16 giugno 2022 – captate all’interno dell’abitazione del IO, ossia l’asserito capo dell’associazione (riportate alle p. 26-29 dell’ordinanza impugnata) – in cui costui, conversando che il SE, discute della gestione delle successive forniture di stupefacenti, delle relative destinazioni – calabresi e siciliane – e dei prezzi da praticare, nonché dell’individuazione dei fornitori, ciò che è chiaramente indicativo della piena conoscenza ed adesione, da parte del SE, agli scopi del sodalizio criminale. 4.6. Orbene, come anticipato, a fronte di tale apparato motivazione, adeguato e scevro da aporie logiche, le censure del ricorrente hanno un contenuto meramente fattuale, che esulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 5. Il sesto motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 6 6. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata pure disposta la misura di massimo rigore nei confronti della ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza;
solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435). Si tratta di elementi che - caratterizzando proprio il grado di professionalità e di inserimento nei circuiti criminali - implicano una valutazione dei caratteri del fenomeno accertato rilevante ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illeciti ulteriori. Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla operatività della medesima associazione, né alla data ultima dei reati fine della associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che 7 siano espressione della medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzavano l'associazione di appartenenza. Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7. Orbene, nel caso di specie gli elementi addotti dal ricorrente per superare l’indicata duplice presunzione sono due: il fatto che al SE sia contestato il ruolo di partecipe (e non di direttore dell’associazione) e l’asserito tempo trascorso dalla commissione dei fatti Si tratta di elementi inidonei a superare l’indicata presunzione. Per un verso, la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in virtù del rinvio operato all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., considera in maniera unitaria i delitti di cui l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinzione tra comma 1 e comma 2. Per altro verso, come correttamente rilevato dal Tribunale (cfr. p. 30 dell’ordinanza), non solo non è dato rilevare una “notevole consistenza” del fattore temporale, posto che i reati oggetto di incolpazione non appaiono così datati, ma – e soprattutto - la contestazione del delitto associativo è perdurante (essendo riportata, in calce al capo 2, la seguente dicitura: “dal mese di settembre 2021 in permanenza”), elemento, quello della permanenza del consorzio criminale, che, come evidenziato dal Tribunale non è ipotetico, ma trova conferma nella relazione di p.g. dell’11 luglio 2025, in cui si dà atto di conversazione tra AN IO, il quale, dal carcere, essendo recluso in forza del titolo cautelare emesso per il procedimento in esame, impartiva istruzioni alle sodali TA BR e NC IO in vista della auspicata sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari (“sei sette mesi che mi mandano ai domiciliari, così mi aggiusto una cosa là... che dobbiamo lavorare”). Ne consegue che, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia ai profili di scelta della misura, non sono emersi in atti, nemmeno a seguito delle contestazioni difensive, elementi idonei a superare le presunzioni codicistiche conseguenti alla sussistenza della gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 8 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ST TT LU CI
udita la relazione svolta dal consigliere ST TT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferrini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Tiziano Gizzi del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. GI RT del foro di Palmi, che insiste per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2919 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 15/01/2026 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di AR TI avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 26 giugno 2025 per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2), e per i delitti scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 30-bis), 46), 66-bis), 66-ter), 84), 84-bis). 2. Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della sulla gravità indiziaria rispetto alla qualifica di partecipe all’associazione nella veste di fornitore, posto che, dalle emergenze probatorie, non emerge la consapevolezza di contribuire agli scopi di un’organizzazione criminale, quanto l’agire per finalità personali, anche considerando che gli asseriti delitti scopo sarebbero stati commessi in un arco di tempo ristretto e che egli, in maniera illogica, è stato ritenuto partecipe pur mantenendo una sua autonomia rispetto al IO;
aggiunge il difensore che solo i capi 46) e 84) contemplano una proposta di vendita di sostanza stupefacente al IO, a dimostrazione, peraltro, di un rapporto personale con il IO medesimo e non già con l’associazione. Aggiunge il difensore che l’altro ruolo attribuito al SE, ossia di intermediario con i sodali siciliani per la definizione di transazione illecite, non trova riscontro negli atti, e considerando che la trasferta a Catania del SE era un favore personale al IO, che si trovava agli arresti domiciliari, come emerge dalle intercettazioni ambientali n. 130 e n. 267 e dal fatto che, di ritorno, il SE nemmeno entra in casa del IO, a dimostrazione della sua assenza di interesse per l’affare catanese. Allo stesso modo, l’asserito coinvolgimento del SE negli affari del IO non è dirimente, perché si tratta di affari personali, che non dimostrano la consapevolezza, in capo al ricorrente, di aderire a un consorzio criminale;
2.2. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria dei reati contestati ai capi 30-bis e 66-bis), non risultando dagli atti prove che dimostrino la consapevolezza del SE riguardo alla finalità del viaggio a Catania per la vendita di sostanze stupefacenti, considerando che il ricorrente si limita a far scendere dalla propria auto EN IO;
aggiunge il difensore che il capo 66-bis) sarebbe una duplicazione del capo 30-bis); 3 2.3. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 46), la quale si fonda sul contenuto di un’unica conversazione, intercettata il 25 marzo 2022, il cui contenuto appare del tutto neutro, né appare dimostrativo della cessione di sostanza stupefacente;
2.4. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 66-ter, ravvisata sulla base di una conversazione intercettata il 20 giugno 2022, ritenuta poco chiara e priva di elementi certi per dimostrare la gravità indiziaria;
2.5. violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 84), che è stata desunta da una conversazione del 17 agosto 2022, interpretata in modo suggestivo dal Tribunale, senza prove concrete che dimostrino il coinvolgimento di SE nella fornitura di sostanze stupefacenti;
2.6. violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., considerando che la contestazione al SE è quella non di dirigente ma di mero partecipe e che i fatti contestati risalgono a oltre tre anni prima, sicché non vi sono elementi concreti per dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi cinque motivi, che contestano la sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili perché deducono censure di fatto. 3. Per fissare il confine entro cui è censurabile, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si rammenta che a questa Corte di legittimità spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (per tutti, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01). Ciò significa che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga 4 censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01 Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 - 01), sempre che detta ricostruzione – ma non è questo il caso in esame, stante il contenuto dei motivi di ricorso – non sia inficiata da elementi di prova travisati. 4. Ciò chiarito in termini generali, si osserva i motivi confezionati dal ricorrente attaccano non la motivazione, ma la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale e, quindi, la ricostruzione dei fatti, valutazione che, per contro, è supportata da un apparato argomentativo esente da profili di illogicità manifesta. 4.1. Rammentato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (per tutti, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), si osserva, quanto al capo 30-bis), che il Tribunale ha ricostruito i contorni della vicenda sulla base della conversazione ambientale n. 130 del 16 giugno 2022 (cfr. p. 21-22 dell’ordinanza), in cui il SE manifesta la propria disponibilità per la trasferta in Catania a IO AN, il quale conclude la conversazione raccomandando all’interlocutore di portare una ingente quantità della “cosa”, ossia sostanza stupefacente, come risulta confermato da una conversazione successiva, intercettata quello stesso giorno, in cui EN IO, di ritorno da Catania sulla Mercedes in uso al SE, riferisce che i catanesi non aveva acquistato la droga perché il prezzo era troppo alto. 4.2. Con riguardo al capo 46), il Tribunale ha valorizzato il contenuto della conversazione ambientale captata il 25 marzo 2022 presso l’abitazione di AN IO, da cui risulta che il SE consegnava una campione di marijuana al IO stesso (“non c’è bisogno che lo provi, te l’ho portato. E’ garantito”), proponendone l’acquisto di due kg. (“se facciamo un paio …salgo un poco di soldi”), proposta che il IO accettava, chiedendo una fornitura di tre kg. (“Se ne prendono circa tre chili diciamo di no?”). 4.3. Quanto ai capi 66-bis e 66-ter), il Tribunale ha desunto il requisito della gravità indiziaria dal contenuto di una conversazione avvenuta il 20 giugno 2022 presso l’abitazione di AN IO, dalla quale risulta, in maniera esplicita, l’acquisto di marijuana al prezzo di 33.000 al kg., nonché la pregressa 5 conclusione di un affare che era costato la perdita di circa 140.000 euro, a causa della mancata riscossione del prezzo pattuito per la vendita di un’ingente quantitativo di marijuana. Quanto alla censura secondo cui il capo 66-bis) sarebbe una duplicazione del capo 30-bis), si osserva, per un verso, che la questione, implicando apprezzamenti di tipo fattuale, avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio del Tribunale e non introdotta, per la prima volta, in sede di legittimità, e, per altro verso, che, in ogni caso, dalla mera lettura dei capi di incolpazione provvisoria risulta la diversità del fatto, posto che lo stupefacente veniva offerto, in un caso, ad “acquirenti siciliani” (capo 30-bis), nell’altro a “soggetti allo stato non identificati (capo 66-bis). 4.4. Con riferimento al capo 84), anche in tal caso il Tribunale ha dato rilievo a una conversazione ambientale, captata il 17 agosto 2022, da cui risulta che il SE aveva proposto al IO una fornitura di due kg. di sostanza stupefacente (“li vuoi per te un paio?”), che il SE portò il giorno seguente presso l’abitazione del Caraccio, circostanza confermata dal contenuto di una conversazione captata all’interno della vettura del SE, da cui risulta, appunto, che si stava recando dal IO, nonché dall’attività di acquisizione dei dati del traffico telefonico. 4.5. Infine, con riferimento al delitto associativo, il Tribunale ha correttamente valorizzato non solo la realizzazione dei numerosi reati scopi, che certamente può essere valorizzata per dimostrare, a livello di gravità indiziaria, l’adesione al sodalizio (cfr. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379), ma anche il contenuto di alcune conversioni ambientali – in particolare, quelle successive al 16 giugno 2022 – captate all’interno dell’abitazione del IO, ossia l’asserito capo dell’associazione (riportate alle p. 26-29 dell’ordinanza impugnata) – in cui costui, conversando che il SE, discute della gestione delle successive forniture di stupefacenti, delle relative destinazioni – calabresi e siciliane – e dei prezzi da praticare, nonché dell’individuazione dei fornitori, ciò che è chiaramente indicativo della piena conoscenza ed adesione, da parte del SE, agli scopi del sodalizio criminale. 4.6. Orbene, come anticipato, a fronte di tale apparato motivazione, adeguato e scevro da aporie logiche, le censure del ricorrente hanno un contenuto meramente fattuale, che esulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 5. Il sesto motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 6 6. Si rammenta che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata pure disposta la misura di massimo rigore nei confronti della ricorrente -, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall’indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Si è poi precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prova contraria della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza;
solo in tal caso, è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576); con l’ulteriore importante specificazione che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, p.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435). Si tratta di elementi che - caratterizzando proprio il grado di professionalità e di inserimento nei circuiti criminali - implicano una valutazione dei caratteri del fenomeno accertato rilevante ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illeciti ulteriori. Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla operatività della medesima associazione, né alla data ultima dei reati fine della associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che 7 siano espressione della medesima professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzavano l'associazione di appartenenza. Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 7. Orbene, nel caso di specie gli elementi addotti dal ricorrente per superare l’indicata duplice presunzione sono due: il fatto che al SE sia contestato il ruolo di partecipe (e non di direttore dell’associazione) e l’asserito tempo trascorso dalla commissione dei fatti Si tratta di elementi inidonei a superare l’indicata presunzione. Per un verso, la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in virtù del rinvio operato all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., considera in maniera unitaria i delitti di cui l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, senza distinzione tra comma 1 e comma 2. Per altro verso, come correttamente rilevato dal Tribunale (cfr. p. 30 dell’ordinanza), non solo non è dato rilevare una “notevole consistenza” del fattore temporale, posto che i reati oggetto di incolpazione non appaiono così datati, ma – e soprattutto - la contestazione del delitto associativo è perdurante (essendo riportata, in calce al capo 2, la seguente dicitura: “dal mese di settembre 2021 in permanenza”), elemento, quello della permanenza del consorzio criminale, che, come evidenziato dal Tribunale non è ipotetico, ma trova conferma nella relazione di p.g. dell’11 luglio 2025, in cui si dà atto di conversazione tra AN IO, il quale, dal carcere, essendo recluso in forza del titolo cautelare emesso per il procedimento in esame, impartiva istruzioni alle sodali TA BR e NC IO in vista della auspicata sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari (“sei sette mesi che mi mandano ai domiciliari, così mi aggiusto una cosa là... che dobbiamo lavorare”). Ne consegue che, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia ai profili di scelta della misura, non sono emersi in atti, nemmeno a seguito delle contestazioni difensive, elementi idonei a superare le presunzioni codicistiche conseguenti alla sussistenza della gravità indiziaria per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 8 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ST TT LU CI