Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2919
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria

    La Corte Suprema di Cassazione dichiara i primi cinque motivi di ricorso inammissibili perché deducono censure di fatto, non di legittimità. La Corte afferma che il proprio compito è verificare la congruità della motivazione del giudice di merito riguardo alla valutazione degli elementi indizianti, ma non può rivalutare le circostanze fattuali. Nel caso specifico, la motivazione del Tribunale del riesame è ritenuta adeguata e scevra da illogicità manifesta.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria dei reati contestati ai capi 30-bis e 66-bis

    La Corte dichiara questo motivo inammissibile in quanto attiene a censure di fatto. Riguardo alla presunta duplicazione del capo 66-bis, la Corte afferma che la questione, implicando apprezzamenti di tipo fattuale, avrebbe dovuto essere sottoposta al Tribunale e non introdotta in sede di legittimità. Inoltre, la mera lettura dei capi di incolpazione provvisoria dimostra la diversità del fatto contestato.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 46

    La Corte dichiara questo motivo inammissibile in quanto attiene a censure di fatto. La Corte evidenzia come il Tribunale abbia valorizzato il contenuto della conversazione, ritenendolo dimostrativo della proposta di acquisto di sostanza stupefacente.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 66-ter

    La Corte dichiara questo motivo inammissibile in quanto attiene a censure di fatto. La Corte evidenzia come il Tribunale abbia desunto la gravità indiziaria dal contenuto della conversazione, ritenendola esplicita riguardo all'acquisto di marijuana e a un precedente affare concluso.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in ordine alla sussistenza delle gravità indiziaria del reato di cui al capo 84

    La Corte dichiara questo motivo inammissibile in quanto attiene a censure di fatto. La Corte evidenzia come il Tribunale abbia valorizzato la conversazione, ritenendola dimostrativa della proposta di fornitura di sostanza stupefacente.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte dichiara questo motivo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte richiama la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sottolineando che tale presunzione può essere vinta solo con specifici elementi che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure meno gravose. Nel caso di specie, gli elementi addotti dal ricorrente (ruolo di partecipe e tempo trascorso) sono ritenuti inidonei a superare tale presunzione, anche in considerazione della contestazione di permanenza del delitto associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 2919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2919
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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