TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°41246\2024 del ruolo generale e vertente
TRA
Pa
. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_2 difesa dall'avv.to P. Gerardi in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto NONCHE' in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Cappiello in virtù di procura allegata
Opposta
NONCHE'
in persona del Presidente rapp.te p.t. rapp.ta e difesa CP_3 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura allegata
Opposta
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400009092000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 GE. ha Parte_2 proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà notificata in data 23.10.2024 eccependo l'omessa \ irrituale notifica degli atti presupposto
(cartelle di pagamento e avvisi di addebito) ivi richiamati, la prescrizione quinquennale dei crediti chiedendo di dichiararsi la nullità della comunicazione opposta e degli atti presupposto ivi richiamati, vinte le spese.
Si è costituito eccependo la regolare notifica delle cartelle CP_4 di pagamento e degli avvisi di addebito, il compimento degli atti interruttivi allegati, la sospensione del termine di prescrizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito eccependo la regolare notifica delle cartelle CP_3 di pagamento e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
In corso di causa parte opponente ha indicato le seguenti cartelle ed i seguenti avvisi di addebito oggetto di opposizione:
1)09720050049649631 del 31.3.2005, 2)09720050160490263 del
10.11.2006,3)09720070262375365, 4)09720070335406447 del 22.1.2008,
5)09720070378043816 del 14.11.2007, 6)09720080025538922 del
31.1.2008, 7)09720080092753355 del 19.3.2008, 8)09720080160856144 del 5.8.2008, 9)09720210055108738 del 6.7.2022, 10)39720130025102831 del 11.2.2014, 11)39720130025225145 del 30.1.2014,
12)39720140000222478 del 18.3.2014, 13)39720190001311402 del
13.3.2014, 14)39720190016540855 del 30.7.2019, 15)39720190027408717 del 23.11.2019, 16)3972020000092370 del 17.1.2020,
17)39720210001935369 del 16.10.2021, 18)39720220002543286 del
24.5.2022, 19)39720220002543387 del 24.5.2022, 20)39720230003069228 del 31.5.2023, 21)39720230003124927000 del 31.3.2023,
22)39720230006635067 del 31.7.2023, 23)39720230022094402 del
25.12.2023, 24)3972024000290676 del 17.4.2024.
Deve rilevarsi l'invalidità della notifica delle seguenti cartelle di pagamento: n. 9720050049649631 poiché la sottoscrizione ed il timbro apposti dal ricevente sono illeggibili, n.09720050160490263 stante l'omessa produzione della raccomandata informativa a seguito di attestazione dell'assenza del destinatario con Parte_3 conseguente inconfigurabilità della compiuta giacenza,
n.09720070335406447 per omessa produzione della raccomandata informativa.
Va, al contrario disattesa l'eccezione di invalidità della notifica delle seguenti cartelle: 09720070262375365, 09720070335406447,
09720070378043816, 09720080025538922, 09720080092753355,
09720080160856144 rilevato che la relata di notifica reca la sottoscrizione del soggetto ricevente sicchè in mancanza di querela di falso circa l'eccepita apocrifia della sottoscrizione medesima e l'effettuazione della notifica presso la sede della società destinataria devono ritenersi sufficiente a configurare la validità delle notifiche.
Va dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 l.n.335\1993 delle obbligazioni contributive oggetto delle cartelle di pagamento n.09720050049649631,
n.09720050160490263, n.09720070262375365, n.09720070335406447,
n.09720070378043816, n.09720080025538922 , n.09720080092753355 ,
n.09720080160856144 rilevato che gli atti interruttivi prodotti, notificati a partire dall'anno 2016, sono successivi al compimento del termine di prescrizione iniziato a decorrere, quanto alle cartelle invalidamente notificate, dalla maturazione dei singoli crediti e, quanto alle restanti cartelle, dalle relative notifiche effettuate fino al 5.8.2008. ha, al contrario, prodotto prova Controparte_2 documentale della notifica della cartella n. 09720210055108738 del
6.7.2022 relativamente alla quale la notifica della comunicazione opposta ha interrotto il termine di prescrizione.
Passando agli avvisi di addebito, è infondata l'eccezione relativa alla inidoneità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo posta certificata stante la decadenza dalla relativa eccezione formale;
l'opponente, invero, non ha contestato il ricevimento dell'atto bensì l'irregolarità dello stesso in quanto non provvisto del contrassegno ai senso dell'art.23 co.2 d.lgs.n.82\2005 e, tuttavia, tale vizio formale dell'atto notificato avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art.617 c.p.c. Si osserva sul punto che le eccezione formali attinenti alla regolarità dell'intimazione le quali, non essendo relative al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma del provvedimento stesso, nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari e successivi all'avviso di addebito, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto secondo il disposto dell'art. 617 co. 1 c.p.c. (ex multis
Cass.sez. 3° n.597/1975; Cass Sez. Lavoro n.21863\2004 e n.15149\2005).
Deve, tuttavia, dichiararsi l'estinzione per decorso del termine di prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito
39720130025102831, 39720130025225145 e 39720140000222478 notificati rispettivamente delle date 11.2.2014, 30.1.2014 e 18.3.2014 nel rilievo che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201900004934000 notificata a mezzo posta elettronica in data
16.4.2019.
Va, al contrario, disattesa l'eccezione di prescrizione relativamente agli ulteriori avvisi di addebito suindicati rilevato che il termine quinquennale, decorrente dalla notifica degli stessi,
è stato utilmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201900004934000 notificata a mezzo posta elettronica in data 16.4.2019 e, successivamente, dalla notifica della comunicazione opposta.
Ed invero, la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale ex art.37 d.l.n.18\2020 e succ. mod.
e la notifica degli avvisi di addebito hanno impedito la decorrenza del termine medesimo quanto agli ulteriori avvisi di addebito suindicati indicati dal n.14 al n.23 regolarmente notificati a mezzo posta elettronica, come si evince dalla relativa documentazione prodotta in atti da . CP_4
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione delle metà stante il parziale accoglimento e la società opponente è condannata al pagamento del restante 1\2 in favore di ciascuno degli enti opposti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
9720050049649631, n.09720050160490263, n.09720070335406447 e dichiara estinte le obbligazioni contributive oggetto delle stesse nonché delle cartelle di pagamento n.09720070262375365,
n.09720070378043816, n.09720080025538922 , n.09720080092753355 ,
n.09720080160856144 e degli avvisi di addebito n.39720130025102831,
n.39720130025225145 e n.39720140000222478 dichiara la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400009092000 opposta nella parte relativa alle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito rigetta nel resto l'opposizione e conferma la comunicazione nella restante parte oggetto di opposizione, conferma la cartella di pagamento 09720210055108738 e gli avvisi di addebito
39720190001311402 del 13.3.2014, 39720190016540855 del 30.7.2019,
39720190027408717 del 23.11.2019, 3972020000092370 del 17.1.2020,
39720210001935369 del 16.10.2021, 39720220002543286 del 24.5.2022,
39720220002543387 del 24.5.2022,39720230003069228 del 31.5.2023,
39720230003124927000 del 31.3.2023, 39720230006635067 del 31.7.2023,
39720230022094402 del 25.12.2023, 3972024000290676 del 17.4.2024 richiamati nella comunicazione medesima.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna l'opponente al pagamento della restante metà liquidata, in favore di ciascuno degli enti opposti, nella somma di E.5200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%.
Roma 23.6.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA –3°Sez. Lavoro-
Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°41246\2024 del ruolo generale e vertente
TRA
Pa
. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_2 difesa dall'avv.to P. Gerardi in virtù di procura in atti
Opponente
E
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to G. Cipriani in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto NONCHE' in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Cappiello in virtù di procura allegata
Opposta
NONCHE'
in persona del Presidente rapp.te p.t. rapp.ta e difesa CP_3 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura allegata
Opposta
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400009092000
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024 GE. ha Parte_2 proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà notificata in data 23.10.2024 eccependo l'omessa \ irrituale notifica degli atti presupposto
(cartelle di pagamento e avvisi di addebito) ivi richiamati, la prescrizione quinquennale dei crediti chiedendo di dichiararsi la nullità della comunicazione opposta e degli atti presupposto ivi richiamati, vinte le spese.
Si è costituito eccependo la regolare notifica delle cartelle CP_4 di pagamento e degli avvisi di addebito, il compimento degli atti interruttivi allegati, la sospensione del termine di prescrizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituito eccependo la regolare notifica delle cartelle CP_3 di pagamento e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Si è costituita eccependo Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
In corso di causa parte opponente ha indicato le seguenti cartelle ed i seguenti avvisi di addebito oggetto di opposizione:
1)09720050049649631 del 31.3.2005, 2)09720050160490263 del
10.11.2006,3)09720070262375365, 4)09720070335406447 del 22.1.2008,
5)09720070378043816 del 14.11.2007, 6)09720080025538922 del
31.1.2008, 7)09720080092753355 del 19.3.2008, 8)09720080160856144 del 5.8.2008, 9)09720210055108738 del 6.7.2022, 10)39720130025102831 del 11.2.2014, 11)39720130025225145 del 30.1.2014,
12)39720140000222478 del 18.3.2014, 13)39720190001311402 del
13.3.2014, 14)39720190016540855 del 30.7.2019, 15)39720190027408717 del 23.11.2019, 16)3972020000092370 del 17.1.2020,
17)39720210001935369 del 16.10.2021, 18)39720220002543286 del
24.5.2022, 19)39720220002543387 del 24.5.2022, 20)39720230003069228 del 31.5.2023, 21)39720230003124927000 del 31.3.2023,
22)39720230006635067 del 31.7.2023, 23)39720230022094402 del
25.12.2023, 24)3972024000290676 del 17.4.2024.
Deve rilevarsi l'invalidità della notifica delle seguenti cartelle di pagamento: n. 9720050049649631 poiché la sottoscrizione ed il timbro apposti dal ricevente sono illeggibili, n.09720050160490263 stante l'omessa produzione della raccomandata informativa a seguito di attestazione dell'assenza del destinatario con Parte_3 conseguente inconfigurabilità della compiuta giacenza,
n.09720070335406447 per omessa produzione della raccomandata informativa.
Va, al contrario disattesa l'eccezione di invalidità della notifica delle seguenti cartelle: 09720070262375365, 09720070335406447,
09720070378043816, 09720080025538922, 09720080092753355,
09720080160856144 rilevato che la relata di notifica reca la sottoscrizione del soggetto ricevente sicchè in mancanza di querela di falso circa l'eccepita apocrifia della sottoscrizione medesima e l'effettuazione della notifica presso la sede della società destinataria devono ritenersi sufficiente a configurare la validità delle notifiche.
Va dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 l.n.335\1993 delle obbligazioni contributive oggetto delle cartelle di pagamento n.09720050049649631,
n.09720050160490263, n.09720070262375365, n.09720070335406447,
n.09720070378043816, n.09720080025538922 , n.09720080092753355 ,
n.09720080160856144 rilevato che gli atti interruttivi prodotti, notificati a partire dall'anno 2016, sono successivi al compimento del termine di prescrizione iniziato a decorrere, quanto alle cartelle invalidamente notificate, dalla maturazione dei singoli crediti e, quanto alle restanti cartelle, dalle relative notifiche effettuate fino al 5.8.2008. ha, al contrario, prodotto prova Controparte_2 documentale della notifica della cartella n. 09720210055108738 del
6.7.2022 relativamente alla quale la notifica della comunicazione opposta ha interrotto il termine di prescrizione.
Passando agli avvisi di addebito, è infondata l'eccezione relativa alla inidoneità della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo posta certificata stante la decadenza dalla relativa eccezione formale;
l'opponente, invero, non ha contestato il ricevimento dell'atto bensì l'irregolarità dello stesso in quanto non provvisto del contrassegno ai senso dell'art.23 co.2 d.lgs.n.82\2005 e, tuttavia, tale vizio formale dell'atto notificato avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art.617 c.p.c. Si osserva sul punto che le eccezione formali attinenti alla regolarità dell'intimazione le quali, non essendo relative al merito della pretesa della riscossione in termini di inesistenza sostanziale all'azione esecutiva bensì a vizi del procedimento ovvero di forma del provvedimento stesso, nei quali vanno ricompresi non soltanto gli atti esecutivi ma anche vizi sostanziali degli atti preliminari e successivi all'avviso di addebito, costituiscono opposizione agli atti esecutivi e vanno sollevate entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto secondo il disposto dell'art. 617 co. 1 c.p.c. (ex multis
Cass.sez. 3° n.597/1975; Cass Sez. Lavoro n.21863\2004 e n.15149\2005).
Deve, tuttavia, dichiararsi l'estinzione per decorso del termine di prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito
39720130025102831, 39720130025225145 e 39720140000222478 notificati rispettivamente delle date 11.2.2014, 30.1.2014 e 18.3.2014 nel rilievo che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201900004934000 notificata a mezzo posta elettronica in data
16.4.2019.
Va, al contrario, disattesa l'eccezione di prescrizione relativamente agli ulteriori avvisi di addebito suindicati rilevato che il termine quinquennale, decorrente dalla notifica degli stessi,
è stato utilmente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201900004934000 notificata a mezzo posta elettronica in data 16.4.2019 e, successivamente, dalla notifica della comunicazione opposta.
Ed invero, la sospensione del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale ex art.37 d.l.n.18\2020 e succ. mod.
e la notifica degli avvisi di addebito hanno impedito la decorrenza del termine medesimo quanto agli ulteriori avvisi di addebito suindicati indicati dal n.14 al n.23 regolarmente notificati a mezzo posta elettronica, come si evince dalla relativa documentazione prodotta in atti da . CP_4
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione delle metà stante il parziale accoglimento e la società opponente è condannata al pagamento del restante 1\2 in favore di ciascuno degli enti opposti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
9720050049649631, n.09720050160490263, n.09720070335406447 e dichiara estinte le obbligazioni contributive oggetto delle stesse nonché delle cartelle di pagamento n.09720070262375365,
n.09720070378043816, n.09720080025538922 , n.09720080092753355 ,
n.09720080160856144 e degli avvisi di addebito n.39720130025102831,
n.39720130025225145 e n.39720140000222478 dichiara la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776202400009092000 opposta nella parte relativa alle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito rigetta nel resto l'opposizione e conferma la comunicazione nella restante parte oggetto di opposizione, conferma la cartella di pagamento 09720210055108738 e gli avvisi di addebito
39720190001311402 del 13.3.2014, 39720190016540855 del 30.7.2019,
39720190027408717 del 23.11.2019, 3972020000092370 del 17.1.2020,
39720210001935369 del 16.10.2021, 39720220002543286 del 24.5.2022,
39720220002543387 del 24.5.2022,39720230003069228 del 31.5.2023,
39720230003124927000 del 31.3.2023, 39720230006635067 del 31.7.2023,
39720230022094402 del 25.12.2023, 3972024000290676 del 17.4.2024 richiamati nella comunicazione medesima.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna l'opponente al pagamento della restante metà liquidata, in favore di ciascuno degli enti opposti, nella somma di E.5200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%.
Roma 23.6.2025 Il Giudice