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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA, il 07/11/1976, residente in [...], 224
LETT. F 16039 SESTRI LEVANTE ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI VALENTINA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il 08/09/1980, residente in [...]224 LETT. F 16039
SESTRI LEVANTE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 30 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 30 ottobre 2025 i coniugi deducevano che, a seguito di intercorse trattative, essi, nel loro comune interesse, hanno raggiunto un accordo globale per la definizione transattiva della presente vertenza e del successivo divorzio, con la reciproca e incondizionata rinuncia a tutte le pretese, nessuna esclusa, fatte valere nel presente giudizio (ivi comprese le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione) e ad ogni eventuale ulteriore azione, pretesa e domanda dedotta e/o deducibile e/o anche solo occasionata dal loro matrimonio, dalla loro separazione e dallo scioglimento del loro matrimonio;
Rilevato che i coniugi dichiaravano
• di non volersi riconciliare;
• di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
• che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i Minorenni e/o da altra
Pubblica Autorità provvedimenti relativi ai loro tre figli minori Persona_1
(nato a [...] il [...] - C.F ) (nato C.F._5 Persona_2
a Genova il 7.05.2012 - C.F. ) e (nato a C.F._6 Persona_3
Genova il 6.11.2014 - C.F. . C.F._7
Rilevato che i coniugi chiedevano che il Tribunale, previa autorizzazione alla
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., voglia pronunciare la loro separazione personale (consensuale), recependo integralmente le concordate e recepite nel verbale di udienza sottoscritto dalle parti;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI (GE) il 30/09/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa già coniugale ubicata in Sestri Levante, Via per Santa Vittoria n. 224/F
(Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante foglio 16, mappale 1482, subalterno 1, località Santa Vittoria, piano S1-T-1, ZC 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 185, RC euro 939,95) e l'autorimessa pertinenziale (Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante foglio 16, mappale 1482, subalterno 4, Località Santa Vittoria, piano T, ZC 1, categoria
C/6, classe 3, mq 33, superficie catastale mq. 42, RC euro 146,57), in comproprietà tra i coniugi pro-quota indivisa del 50% ciascuno, restano assegnati alla Signora con tutti gli arredi e corredi, salvo il quadro Parte_1 raffigurante una Madonna, ereditato dal Signor Le spese di gestione e/o di CP_1
manutenzione ordinaria, le utenze e le imposte e/o tasse connesse al godimento dell'immobile e sue pertinenze saranno ad integrale carico della Signora
La Signora si impegna ed obbliga a volturare a proprio Parte_1 Pt_1
nome le utenze ancora intestate al Signor e/o, comunque, a Controparte_1 provvedere all'integrale pagamento delle stesse con decorrenza dall'1.11.2025.
Ove i costi delle utenze, sino all'avvenuta voltura, siano anticipati dal Signor
la Signora si impegna ed obbliga alla rifusione Controparte_1 Parte_1
degli importi da lui corrisposti al detto titolo entro e non oltre 7 giorni dall'invio della prova/ricevuta di avvenuto pagamento. Le spese di gestione e/o
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 manutenzione straordinaria e le imposte e/o tasse che gravano sulla proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
2. Il Signor (allo stato, ancora ospite del proprio padre, in Controparte_1
Lavagna, Via Riboli 4/12) ha già trasferito la propria residenza altrove in
Chiavari, C.so Italia 8/4, prelevando i propri effetti personali, e preleverà il quadro di sua proprietà entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta sentenza di separazione.
3. I tre figli e restano affidati in via condivisa ai Per_1 Per_2 Per_3 genitori e manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
4. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché i figli stessi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le decisioni e/o informazioni che riguardano la vita dei figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di questi ultimi;
le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli (ad esempio scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive, cure mediche, scelte educative e formative ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi, con spirito di leale e fattiva collaborazione, cercando, quanto più possibile, di mediare gli eventuali contrasti, di adottare stili educativi sintonici e convergere su soluzioni condivise, garantendo ai figli la possibilità di coltivare la pratica di attività sportive, gli hobbies, le attività scolastiche extracurricolari, le attività culturali, l'approfondimento delle lingue straniere, le relazioni amicali.
5. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con i figli in quel momento.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. Le parti confermano il seguente regime paritario di frequentazione genitori/figli, come già concordato all'udienza del 16.09.2024 e recepito nell'Ordinanza 473-bis 21 cpc datata 8.05.25, fatti salvi diversi accordi e differenti tradizioni familiari per quanto riguarda festività e/o vacanze:
a) il padre terrà con sé i figli, ogni settimana, dalle ore 19 e 30 della domenica alle ore 19 e 30 del mercoledì;
b) la madre terrà con sé i figli, ogni settimana, dal mercoledì alle 19 e 30 al sabato mattina;
c) i weekend dal sabato mattina alla domenica sera saranno sempre alternati. In particolare, nel weekend di competenza del padre, questi preleverà i figli presso il domicilio materno il sabato mattina e li terrà con sé fino al mercoledì alle 19 e
30; nei weekend di competenza della madre, questa li terrà con sé fino alla domenica alle ore 19 e 30 per accompagnarli dal padre;
d) le feste natalizie saranno suddivise ad anni alterni come segue: il 24 dicembre con un genitore (nel 2024 con il padre), il 25 dicembre dal mattino con l'altro genitore per il pranzo di Natale (nel 2024 con la madre), il primo genitore li preleverà nel tardo pomeriggio del 25 dicembre per tenerli sino al 30 sera alle ore
21. L'altro genitore li terrà dal 30 dicembre alle ore 21 sino al 6 gennaio alle ore
19,30;
e) la settimana bianca verrà alternata tra i genitori con le vacanze pasquali: un anno con un genitore e l'altro anno con l'altro genitore;
f) i figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori se possibile, altrimenti ad anni alterni un anno con un genitore e un anno con l'altro genitore;
g) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il proprio compleanno con i figli;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 h) dal 15 giugno al 15 settembre i figli staranno con un genitore da domenica sera a domenica sera e la settimana successiva con l'altro genitore. Nel mese di agosto staranno due settimane consecutive con ciascun genitore sempre a partire dalla (prima) domenica di agosto: le prime due settimane con un genitore e le altre due settimane con l'altro genitore ad anni alterni.
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli l'importo mensile di euro
1.500,00 a far data dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla moglie avente il seguente codice iban [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT (indice base: data di pubblicazione della sentenza di separazione). L'Assegno Unico Universale per i figli, ovvero altra eventuale misura a sostegno del reddito, sarà interamente percepito dalla signora , con espressa rinuncia da parte del Parte_1
Signor alla percezione della propria quota. Controparte_1
8. Il Signor inoltre, si farà integrale carico di tutte le spese Controparte_1 straordinarie relative ai tre figli, come individuate nel verbale ex art. 47 quater
Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, sez. IV civile in data 15.09.16 che le parti dichiarano di conoscere. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al precitato verbale. I genitori concordano che l'eventuale diniego ad una spesa straordinaria (per la quale occorra il consenso, da richiedersi via mail con ricevuta di avvenuta trasmissione/ricezione) debba essere espresso (con eguali modalità) entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta;
la mancata risposta nei termini e modi suddetti equivarrà ad assenso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nel caso in cui la Signora anticipi il pagamento di spese Parte_1 straordinarie per i figli (previamente concordate, ove sia necessario il consenso), la stessa dovrà inviare (a mezzo mail con ricevuta di avvenuta trasmissione/ricezione) al Signor la documentazione comprovante CP_1
l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il relativo rimborso, da parte del Signor CP_1
alla Signora dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Pt_1
9. Il Signor inoltre, provvederà al pagamento delle rate mensili Controparte_1
del mutuo ipotecario da lui stesso contratto con Banca Intesa San Paolo per l'acquisto della quota del 50% di sua proprietà della casa familiare (importo mensile della rata euro 758,67) sino alla naturale o anticipata scadenza del mutuo stesso. Le Parti concordano sin d'ora che l'estinzione naturale o anticipata del detto mutuo e il conseguente venir meno del detto impegno economico a carico del Signor non rappresenta e non rappresenterà mutamento delle CP_1 circostanze di fatto, e, per l'effetto, il contributo di mantenimento per i figli non varierà in ragione della detta cessazione. Il sig. si obbliga fin d'ora a non CP_1 iscrivere nuove ipoteche volontarie sulla sua quota di immobile - casa coniugale di sua proprietà.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o a qualsivoglia contribuzione economica.
11. Le spese legali sono integralmente compensate, talché i legali delle parti sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 58, Parte 1 , Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Dispone come da separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA, il 07/11/1976, residente in [...], 224
LETT. F 16039 SESTRI LEVANTE ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI VALENTINA (C.F. ), che C.F._2 la rappresenta e la difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il 08/09/1980, residente in [...]224 LETT. F 16039
SESTRI LEVANTE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MATRAINI PAOLA (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 30 ottobre
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 30 ottobre 2025 i coniugi deducevano che, a seguito di intercorse trattative, essi, nel loro comune interesse, hanno raggiunto un accordo globale per la definizione transattiva della presente vertenza e del successivo divorzio, con la reciproca e incondizionata rinuncia a tutte le pretese, nessuna esclusa, fatte valere nel presente giudizio (ivi comprese le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione) e ad ogni eventuale ulteriore azione, pretesa e domanda dedotta e/o deducibile e/o anche solo occasionata dal loro matrimonio, dalla loro separazione e dallo scioglimento del loro matrimonio;
Rilevato che i coniugi dichiaravano
• di non volersi riconciliare;
• di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione;
• che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i Minorenni e/o da altra
Pubblica Autorità provvedimenti relativi ai loro tre figli minori Persona_1
(nato a [...] il [...] - C.F ) (nato C.F._5 Persona_2
a Genova il 7.05.2012 - C.F. ) e (nato a C.F._6 Persona_3
Genova il 6.11.2014 - C.F. . C.F._7
Rilevato che i coniugi chiedevano che il Tribunale, previa autorizzazione alla
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., voglia pronunciare la loro separazione personale (consensuale), recependo integralmente le concordate e recepite nel verbale di udienza sottoscritto dalle parti;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI (GE) il 30/09/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa già coniugale ubicata in Sestri Levante, Via per Santa Vittoria n. 224/F
(Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante foglio 16, mappale 1482, subalterno 1, località Santa Vittoria, piano S1-T-1, ZC 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, superficie catastale mq 185, RC euro 939,95) e l'autorimessa pertinenziale (Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante foglio 16, mappale 1482, subalterno 4, Località Santa Vittoria, piano T, ZC 1, categoria
C/6, classe 3, mq 33, superficie catastale mq. 42, RC euro 146,57), in comproprietà tra i coniugi pro-quota indivisa del 50% ciascuno, restano assegnati alla Signora con tutti gli arredi e corredi, salvo il quadro Parte_1 raffigurante una Madonna, ereditato dal Signor Le spese di gestione e/o di CP_1
manutenzione ordinaria, le utenze e le imposte e/o tasse connesse al godimento dell'immobile e sue pertinenze saranno ad integrale carico della Signora
La Signora si impegna ed obbliga a volturare a proprio Parte_1 Pt_1
nome le utenze ancora intestate al Signor e/o, comunque, a Controparte_1 provvedere all'integrale pagamento delle stesse con decorrenza dall'1.11.2025.
Ove i costi delle utenze, sino all'avvenuta voltura, siano anticipati dal Signor
la Signora si impegna ed obbliga alla rifusione Controparte_1 Parte_1
degli importi da lui corrisposti al detto titolo entro e non oltre 7 giorni dall'invio della prova/ricevuta di avvenuto pagamento. Le spese di gestione e/o
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 manutenzione straordinaria e le imposte e/o tasse che gravano sulla proprietà saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
2. Il Signor (allo stato, ancora ospite del proprio padre, in Controparte_1
Lavagna, Via Riboli 4/12) ha già trasferito la propria residenza altrove in
Chiavari, C.so Italia 8/4, prelevando i propri effetti personali, e preleverà il quadro di sua proprietà entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta sentenza di separazione.
3. I tre figli e restano affidati in via condivisa ai Per_1 Per_2 Per_3 genitori e manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
4. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con i figli un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché i figli stessi possano ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le decisioni e/o informazioni che riguardano la vita dei figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di questi ultimi;
le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli (ad esempio scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive, cure mediche, scelte educative e formative ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi, con spirito di leale e fattiva collaborazione, cercando, quanto più possibile, di mediare gli eventuali contrasti, di adottare stili educativi sintonici e convergere su soluzioni condivise, garantendo ai figli la possibilità di coltivare la pratica di attività sportive, gli hobbies, le attività scolastiche extracurricolari, le attività culturali, l'approfondimento delle lingue straniere, le relazioni amicali.
5. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con i figli in quel momento.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. Le parti confermano il seguente regime paritario di frequentazione genitori/figli, come già concordato all'udienza del 16.09.2024 e recepito nell'Ordinanza 473-bis 21 cpc datata 8.05.25, fatti salvi diversi accordi e differenti tradizioni familiari per quanto riguarda festività e/o vacanze:
a) il padre terrà con sé i figli, ogni settimana, dalle ore 19 e 30 della domenica alle ore 19 e 30 del mercoledì;
b) la madre terrà con sé i figli, ogni settimana, dal mercoledì alle 19 e 30 al sabato mattina;
c) i weekend dal sabato mattina alla domenica sera saranno sempre alternati. In particolare, nel weekend di competenza del padre, questi preleverà i figli presso il domicilio materno il sabato mattina e li terrà con sé fino al mercoledì alle 19 e
30; nei weekend di competenza della madre, questa li terrà con sé fino alla domenica alle ore 19 e 30 per accompagnarli dal padre;
d) le feste natalizie saranno suddivise ad anni alterni come segue: il 24 dicembre con un genitore (nel 2024 con il padre), il 25 dicembre dal mattino con l'altro genitore per il pranzo di Natale (nel 2024 con la madre), il primo genitore li preleverà nel tardo pomeriggio del 25 dicembre per tenerli sino al 30 sera alle ore
21. L'altro genitore li terrà dal 30 dicembre alle ore 21 sino al 6 gennaio alle ore
19,30;
e) la settimana bianca verrà alternata tra i genitori con le vacanze pasquali: un anno con un genitore e l'altro anno con l'altro genitore;
f) i figli trascorreranno il compleanno con entrambi i genitori se possibile, altrimenti ad anni alterni un anno con un genitore e un anno con l'altro genitore;
g) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere il proprio compleanno con i figli;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 h) dal 15 giugno al 15 settembre i figli staranno con un genitore da domenica sera a domenica sera e la settimana successiva con l'altro genitore. Nel mese di agosto staranno due settimane consecutive con ciascun genitore sempre a partire dalla (prima) domenica di agosto: le prime due settimane con un genitore e le altre due settimane con l'altro genitore ad anni alterni.
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli l'importo mensile di euro
1.500,00 a far data dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, importo da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla moglie avente il seguente codice iban [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT (indice base: data di pubblicazione della sentenza di separazione). L'Assegno Unico Universale per i figli, ovvero altra eventuale misura a sostegno del reddito, sarà interamente percepito dalla signora , con espressa rinuncia da parte del Parte_1
Signor alla percezione della propria quota. Controparte_1
8. Il Signor inoltre, si farà integrale carico di tutte le spese Controparte_1 straordinarie relative ai tre figli, come individuate nel verbale ex art. 47 quater
Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, sez. IV civile in data 15.09.16 che le parti dichiarano di conoscere. Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di quelle che ne prescindono si farà riferimento al precitato verbale. I genitori concordano che l'eventuale diniego ad una spesa straordinaria (per la quale occorra il consenso, da richiedersi via mail con ricevuta di avvenuta trasmissione/ricezione) debba essere espresso (con eguali modalità) entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta;
la mancata risposta nei termini e modi suddetti equivarrà ad assenso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nel caso in cui la Signora anticipi il pagamento di spese Parte_1 straordinarie per i figli (previamente concordate, ove sia necessario il consenso), la stessa dovrà inviare (a mezzo mail con ricevuta di avvenuta trasmissione/ricezione) al Signor la documentazione comprovante CP_1
l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il relativo rimborso, da parte del Signor CP_1
alla Signora dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Pt_1
9. Il Signor inoltre, provvederà al pagamento delle rate mensili Controparte_1
del mutuo ipotecario da lui stesso contratto con Banca Intesa San Paolo per l'acquisto della quota del 50% di sua proprietà della casa familiare (importo mensile della rata euro 758,67) sino alla naturale o anticipata scadenza del mutuo stesso. Le Parti concordano sin d'ora che l'estinzione naturale o anticipata del detto mutuo e il conseguente venir meno del detto impegno economico a carico del Signor non rappresenta e non rappresenterà mutamento delle CP_1 circostanze di fatto, e, per l'effetto, il contributo di mantenimento per i figli non varierà in ragione della detta cessazione. Il sig. si obbliga fin d'ora a non CP_1 iscrivere nuove ipoteche volontarie sulla sua quota di immobile - casa coniugale di sua proprietà.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o a qualsivoglia contribuzione economica.
11. Le spese legali sono integralmente compensate, talché i legali delle parti sottoscrivono il presente verbale anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 58, Parte 1 , Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Dispone come da separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio.
Genova, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9