Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/03/2026, n. 2374
TAR
Sentenza 1 agosto 2024
>
CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per applicazione di criteri di computo basati su una delibera annullata

    Il TAR ha accolto questo motivo, annullando gli ordini di pagamento per il 2016 e 2018 in quanto basati sulla delibera n. 5/2015, la cui illegittimità era stata precedentemente accertata dal Consiglio di Stato.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per applicazione di criteri di computo basati su una delibera annullata

    Il TAR ha accolto questo motivo, annullando gli ordini di pagamento per il 2016 e 2018 in quanto basati sulla delibera n. 5/2015, la cui illegittimità era stata precedentemente accertata dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il TAR ha accolto l'eccezione di parziale irricevibilità sollevata da Roma Capitale in relazione all'impugnazione dei solleciti di pagamento per gli anni 2021 e 2022, in quanto meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il TAR ha accolto l'eccezione di parziale irricevibilità sollevata da Roma Capitale in relazione all'impugnazione dei solleciti di pagamento per gli anni 2021 e 2022, in quanto meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il TAR ha accolto l'eccezione di parziale irricevibilità sollevata da Roma Capitale in relazione all'impugnazione dei solleciti di pagamento per gli anni 2021 e 2022, in quanto meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati.

  • Rigettato
    Vizio di incompetenza della delibera

    Il TAR ha ritenuto infondata la doglianza, alla luce della peculiare organizzazione di Roma Capitale che prevede l'attribuzione ai Municipi delle funzioni specificate nei regolamenti.

  • Rigettato
    Vizio di illegittimità derivato dalla delibera n. 5/2015

    Il TAR ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto la delibera n. 5/2015 non è stata annullata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Vizio di illegittimità derivato dalla delibera n. 5/2015

    Il TAR ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto la delibera n. 5/2015 non è stata annullata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Vizio di illegittimità derivato dalla delibera n. 5/2015

    Il TAR ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto la delibera n. 5/2015 non è stata annullata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Vizio di illegittimità derivato dalla delibera n. 5/2015

    Il TAR ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto la delibera n. 5/2015 non è stata annullata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Vizio di illegittimità derivato dalla delibera n. 5/2015

    Il TAR ha implicitamente rigettato questo motivo in quanto la delibera n. 5/2015 non è stata annullata nel suo complesso.

  • Rigettato
    Vizi di illegittimità derivati dagli atti impugnati

    Il TAR ha rigettato questo motivo in quanto gli atti principali sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per applicazione di criteri di computo basati su una delibera annullata

    Il TAR ha accolto questo motivo, annullando gli ordini di pagamento per il 2016 e 2018 in quanto basati sulla delibera n. 5/2015, la cui illegittimità era stata precedentemente accertata dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il TAR ha accolto l'eccezione di parziale irricevibilità sollevata da Roma Capitale in relazione all'impugnazione dei solleciti di pagamento per gli anni 2021 e 2022, in quanto meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Il TAR ha accolto l'eccezione di parziale irricevibilità sollevata da Roma Capitale in relazione all'impugnazione dei solleciti di pagamento per gli anni 2021 e 2022, in quanto meramente confermativi di ordini di introito non tempestivamente impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 20/03/2026, n. 2374
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2374
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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