Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.