CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/08/2024, n. 31689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31689 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AL DE nato il [...] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2023, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini, ha ritenuto TA AO BO colpevole del delitto di furto di energia elettrica (aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.), e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975. Nel resto la Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza emessa da GUP presso il Tribunale di Rimini, all'esito di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto l'imputata responsabile dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (capo a), Penale Sent. Sez. 5 Num. 31689 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/05/2024 danneggiamento aggravato ai danni di due condomini (capo b e capo d), minaccia grave nei confronti dei medesimi (capi c ed e), nonché del delitto di percosse, così riqualificato il reato di cui al capo f). Aveva quindi rideterminato la pena, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, in mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza TA AO BO ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per mancanza di motivazione rafforzata, non avendo la Corte territoriale specificato le ragioni per cui aveva superato i dubbi espressi dal giudice di primo grado in ordine alla configurabilità del reato di furto dell'energia elettrica. Invero non vi era la certezza che l'imputata fosse l'autrice dell'allaccio abusivo al contatore dal momento che ella viveva nell'abitazione insieme al compagno e al figlio, e pertanto, il fatto che avesse beneficiato dell'energia non sarebbe sufficiente a ritenere la stessa responsabile del reato. Inoltre, la sentenza impugnata, a fondamento del giudizio di responsabilità, si sarebbe limitata a richiamare il contenuto delle querele presentate da due condomini, IL e GI. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'omessa motivazione rafforzata in relazione al diritto dei condomini di proporre querela per il furto di energia. La Corte territoriale non avrebbe chiarito, non essendo stata accertata tale circostanza, se l'allaccio abusivo fosse stato fatto a valle del contatore, ovvero a monte dello stesso, perché solo nel primo caso legittimati a proporre la querela sarebbero stati i condomini, mentre nel secondo la querela avrebbe dovuto essere proposta dall'ente erogatore dell'energia elettrica. Ma anche laddove si volesse ritenere che il furto di energia elettrica sia divenuto procedibile ex officio in ragione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., non essendo questa stata contestata non potrebbe essere ritenuta dal giudice in sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità della ricorrente sul contenuto delle querele, benché nessuno dei due querelanti avesse affermato di aver visto la TA effettuare tale allaccio al contatore condominiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le parti civili costituite, IV MA e BA AL, hanno depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannare l'imputata al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di furto di elettricità (capo g dell'imputazione), per il quale era stata assolta dal GUP. La ricorrente ha censurato la circostanza che la sentenza impugnata non rechi sul punto una motivazione rafforzata, non avendo specificato le ragioni per cui i giudici d'appello hanno ritenuto superabili i dubbi che avevano condotto il primo giudice all'assoluzione. 2.1. Questa Corte ha da tempo chiarito che, quando il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può limitarsi a svolgere nella motivazione della sua decisione delle notazioni critiche di dissenso rispetto alla prima sentenza, ma è invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello. In particolare, si è affermato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01, la quale ha affermato che per la riforma di una pronuncia assolutoria, occorre che la sentenza d'appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.). 2.2. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha riformato la sentenza assolutoria pronunciata dal GUP risulta conforme a tali indicazioni. Essa infatti ha dato specifico conto di tutti gli elementi considerati per ribaltare la conclusione cui era pervenuto il primo giudice, valorizzando le querele, evidenziando come la narrazione in esse contenuta sia intrinsecamente coerente e come esse si riscontrino reciprocamente e concordino sulla ricostruzione dei fatti, nel senso che l'imputata aveva eseguito l'allaccio abusivo al contatore condominiale. Ha inoltre specificamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, affermando che il dolo deve ritenersi sussistente per tabulas, essendo desumibile dalla effettuazione dell'allaccio abusivo, il quale non ha altro scopo che quello di trarre un indebito vantaggio derivante dal mancato pagamento delle utenze per l'energia elettrica. Di contro, il primo giudice non ha offerto alcuna argomentazione di conforto all'ipotesi assolutoria che possa ritenersi di maggior affidabilità, limitandosi a qualificare come generiche le dichiarazioni dei condomini. Le ragioni della Corte d'Appello, ampiamente argomentate secondo uno schema lineare di tipo deduttivo, nient'affatto assertivo, hanno invece messo in risalto con coerenza logica le ragioni principali del ribaltamento, valutando in modo del tutto logico e congruo il contenuto delle querele con un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice del merito e che, in quanto adeguatamente motivato, va esente da censure in sede di legittimità. Giova, altresì aggiungere, che la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale i querelanti non avrebbero materialmente visto l'imputata effettuare l'allaccio al contatore, non tiene conto del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell'immobile, né colui che ha operato materialmente l'allaccio (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, Sentenza n. 40740 del 19/09/2023, non massimata. Nello stesso senso Sez.4, n. 5973 del 5/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha basato la ricostruzione del fatto contestato sulle querele di due condomini, dando specificamente conto del fatto che dal loro racconto emergeva che l'imputata avesse eseguito un allaccio abusivo al contatore condominiale, mentre non risulta in alcun modo contestato che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato sulla rete esterna. La sentenza impugnata ha quindi ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza della legittimazione dei condomini a proporre querela in relazione al furto di energia elettrica, dando conto della giurisprudenza di legittimità orientata in tal senso (n. 39735 del 14/06/2023, non massimata;
Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444 - 01; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261 - 4 01) e richiamando, a sostegno di tale conclusione, anche la pronuncia delle Sezioni unite civili di questa Corte le quali hanno affermato che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota (Sez. U. civili, n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. Atteso l'oggetto del presente giudizio, circoscritto alla valutazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto di energia elettrica, non devono essere liquidate le spese a favore delle parti civili, non essendo configurabile al riguardo la sussistenza di un interesse civile tutelabile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla in favore delle parti civili. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2023, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini, ha ritenuto TA AO BO colpevole del delitto di furto di energia elettrica (aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.), e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. n. 110 del 1975. Nel resto la Corte territoriale ha confermato nel resto la sentenza emessa da GUP presso il Tribunale di Rimini, all'esito di giudizio abbreviato, che aveva ritenuto l'imputata responsabile dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (capo a), Penale Sent. Sez. 5 Num. 31689 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 09/05/2024 danneggiamento aggravato ai danni di due condomini (capo b e capo d), minaccia grave nei confronti dei medesimi (capi c ed e), nonché del delitto di percosse, così riqualificato il reato di cui al capo f). Aveva quindi rideterminato la pena, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, in mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale sentenza TA AO BO ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per mancanza di motivazione rafforzata, non avendo la Corte territoriale specificato le ragioni per cui aveva superato i dubbi espressi dal giudice di primo grado in ordine alla configurabilità del reato di furto dell'energia elettrica. Invero non vi era la certezza che l'imputata fosse l'autrice dell'allaccio abusivo al contatore dal momento che ella viveva nell'abitazione insieme al compagno e al figlio, e pertanto, il fatto che avesse beneficiato dell'energia non sarebbe sufficiente a ritenere la stessa responsabile del reato. Inoltre, la sentenza impugnata, a fondamento del giudizio di responsabilità, si sarebbe limitata a richiamare il contenuto delle querele presentate da due condomini, IL e GI. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'omessa motivazione rafforzata in relazione al diritto dei condomini di proporre querela per il furto di energia. La Corte territoriale non avrebbe chiarito, non essendo stata accertata tale circostanza, se l'allaccio abusivo fosse stato fatto a valle del contatore, ovvero a monte dello stesso, perché solo nel primo caso legittimati a proporre la querela sarebbero stati i condomini, mentre nel secondo la querela avrebbe dovuto essere proposta dall'ente erogatore dell'energia elettrica. Ma anche laddove si volesse ritenere che il furto di energia elettrica sia divenuto procedibile ex officio in ragione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., non essendo questa stata contestata non potrebbe essere ritenuta dal giudice in sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe fondato la responsabilità della ricorrente sul contenuto delle querele, benché nessuno dei due querelanti avesse affermato di aver visto la TA effettuare tale allaccio al contatore condominiale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le parti civili costituite, IV MA e BA AL, hanno depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannare l'imputata al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il terzo motivo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di furto di elettricità (capo g dell'imputazione), per il quale era stata assolta dal GUP. La ricorrente ha censurato la circostanza che la sentenza impugnata non rechi sul punto una motivazione rafforzata, non avendo specificato le ragioni per cui i giudici d'appello hanno ritenuto superabili i dubbi che avevano condotto il primo giudice all'assoluzione. 2.1. Questa Corte ha da tempo chiarito che, quando il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può limitarsi a svolgere nella motivazione della sua decisione delle notazioni critiche di dissenso rispetto alla prima sentenza, ma è invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello. In particolare, si è affermato che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082 - 01, la quale ha affermato che per la riforma di una pronuncia assolutoria, occorre che la sentenza d'appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili.). 2.2. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha riformato la sentenza assolutoria pronunciata dal GUP risulta conforme a tali indicazioni. Essa infatti ha dato specifico conto di tutti gli elementi considerati per ribaltare la conclusione cui era pervenuto il primo giudice, valorizzando le querele, evidenziando come la narrazione in esse contenuta sia intrinsecamente coerente e come esse si riscontrino reciprocamente e concordino sulla ricostruzione dei fatti, nel senso che l'imputata aveva eseguito l'allaccio abusivo al contatore condominiale. Ha inoltre specificamente argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, affermando che il dolo deve ritenersi sussistente per tabulas, essendo desumibile dalla effettuazione dell'allaccio abusivo, il quale non ha altro scopo che quello di trarre un indebito vantaggio derivante dal mancato pagamento delle utenze per l'energia elettrica. Di contro, il primo giudice non ha offerto alcuna argomentazione di conforto all'ipotesi assolutoria che possa ritenersi di maggior affidabilità, limitandosi a qualificare come generiche le dichiarazioni dei condomini. Le ragioni della Corte d'Appello, ampiamente argomentate secondo uno schema lineare di tipo deduttivo, nient'affatto assertivo, hanno invece messo in risalto con coerenza logica le ragioni principali del ribaltamento, valutando in modo del tutto logico e congruo il contenuto delle querele con un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice del merito e che, in quanto adeguatamente motivato, va esente da censure in sede di legittimità. Giova, altresì aggiungere, che la circostanza dedotta dalla ricorrente, secondo la quale i querelanti non avrebbero materialmente visto l'imputata effettuare l'allaccio al contatore, non tiene conto del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi, non essendo necessario né che egli sia il proprietario dell'immobile, né colui che ha operato materialmente l'allaccio (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440; Sez. 4, Sentenza n. 40740 del 19/09/2023, non massimata. Nello stesso senso Sez.4, n. 5973 del 5/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha basato la ricostruzione del fatto contestato sulle querele di due condomini, dando specificamente conto del fatto che dal loro racconto emergeva che l'imputata avesse eseguito un allaccio abusivo al contatore condominiale, mentre non risulta in alcun modo contestato che l'allaccio abusivo fosse stato effettuato sulla rete esterna. La sentenza impugnata ha quindi ampiamente e correttamente motivato in ordine alla sussistenza della legittimazione dei condomini a proporre querela in relazione al furto di energia elettrica, dando conto della giurisprudenza di legittimità orientata in tal senso (n. 39735 del 14/06/2023, non massimata;
Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro, Rv. 282444 - 01; Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, V., Rv. 278261 - 4 01) e richiamando, a sostegno di tale conclusione, anche la pronuncia delle Sezioni unite civili di questa Corte le quali hanno affermato che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota (Sez. U. civili, n. 10934 del 18/04/2019, Rv. 653787 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 5. Atteso l'oggetto del presente giudizio, circoscritto alla valutazione di responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto di energia elettrica, non devono essere liquidate le spese a favore delle parti civili, non essendo configurabile al riguardo la sussistenza di un interesse civile tutelabile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla in favore delle parti civili. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.