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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972023001475444400 IRPEG E ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede l'annullamento di quanto in epigrafe. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio avversando il ricorso.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto il Collegio premette la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, la Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.
Parte ricorrente, con memoria in data 19-11-25 , ha comunicato in giudizio quanto segue:
<< Nessuna argomentazione viene, quindi, più opposta in relazione alla prima motivazione addotta nel ricorso introduttivo ovvero riguardo alla presenta nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata esplicitazione dei calcoli su cui è basata la pretesa tributaria. Risulta di contro necessario e coerente insistere sul secondo motivo di ricorso, con le ulteriori, seguenti precisazioni.>> Ad avviso della Corte, quanto sopra comporta, in relazione alla prima censura, la presenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n° 546/92.
Resta da esaminare il secondo motivo che e' stato articolato nel modo seguente. <diritto di compensazione con i crediti della contribuente riferiti alla doppia imposizione sulle violazioni del principio competenza definitivamente accertate. 5 come descritto nella superiore sezione narrativa, la sentenza, cui esecuzione ha dato luogo iscrizione a ruolo che emanato cartella oggi opposta, parte motiva, pag.4, così si pronunzia: “la società ricorrente_1 potrà esercitare in separata sede l'azione restituzione maggior imposta corrisposta per mancata esposizione nell'annualità dei costi negativi, decorrere dal perfezionamento giudicato sulla legittimità recupero relazione all'annualità non (cass. n. 6331 2008 e nn.10981 16023 2009)”. coerenza quanto ivi indicato dalla sentenza oggetto, l'odierna ricorrente, pari data, presenta apposita istanza rimborso delle imposte gravanti su tutti rilievi tale natura è accertata soccombenza contribuente.>> Detta istanza, ricevuta dall'Ufficio resistente in data 24/10/23, è stata dallo stesso protocollata in data
25/10/2023, con il numero 90393.
Tuttavia a seguito del mancato riscontro a tale istanza, la ricorrente ha presentato, decorso il termine previsto dalla normativa ed avanti a questa Corte di Giustizia, ricorso contro silenzio-rifiuto, rubricato con il n.628/2024.
La pendenza del ricorso sopradetto assegnato ad altra sezione, la IV, rende non utile l'accoglimento della istanza di riunione e, invece, determina la improcedibilità del detto secondo motivo del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché la decisione sullo stesso viene assorbita dalla controversia successivamente proposta ed attualmente sub iudice.
Anche in relazione a tale censura si prospetta perciò, in questa sede, l'estinzione del giudizio (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sentenza n. 958/2025, ER , Sentenza n. 4076/2025,
NAPOLI Sentenza n. 14764/2025 etc.) che verra' deciso dalla IV Sezione di questa Corte quando si pronuncerà sul ricorso n. .628/2024.
La materia in esame, e l'evoluzione della controversia e la decisione adottata sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio come da motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BR CO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2972023001475444400 IRPEG E ILOR 1997
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede l'annullamento di quanto in epigrafe. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio avversando il ricorso.
In data 1-12-25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto il Collegio premette la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, la Corte, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva quanto segue.
Parte ricorrente, con memoria in data 19-11-25 , ha comunicato in giudizio quanto segue:
<< Nessuna argomentazione viene, quindi, più opposta in relazione alla prima motivazione addotta nel ricorso introduttivo ovvero riguardo alla presenta nullità dell'impugnata cartella di pagamento per mancata esplicitazione dei calcoli su cui è basata la pretesa tributaria. Risulta di contro necessario e coerente insistere sul secondo motivo di ricorso, con le ulteriori, seguenti precisazioni.>> Ad avviso della Corte, quanto sopra comporta, in relazione alla prima censura, la presenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n° 546/92.
Resta da esaminare il secondo motivo che e' stato articolato nel modo seguente. <diritto di compensazione con i crediti della contribuente riferiti alla doppia imposizione sulle violazioni del principio competenza definitivamente accertate. 5 come descritto nella superiore sezione narrativa, la sentenza, cui esecuzione ha dato luogo iscrizione a ruolo che emanato cartella oggi opposta, parte motiva, pag.4, così si pronunzia: “la società ricorrente_1 potrà esercitare in separata sede l'azione restituzione maggior imposta corrisposta per mancata esposizione nell'annualità dei costi negativi, decorrere dal perfezionamento giudicato sulla legittimità recupero relazione all'annualità non (cass. n. 6331 2008 e nn.10981 16023 2009)”. coerenza quanto ivi indicato dalla sentenza oggetto, l'odierna ricorrente, pari data, presenta apposita istanza rimborso delle imposte gravanti su tutti rilievi tale natura è accertata soccombenza contribuente.>> Detta istanza, ricevuta dall'Ufficio resistente in data 24/10/23, è stata dallo stesso protocollata in data
25/10/2023, con il numero 90393.
Tuttavia a seguito del mancato riscontro a tale istanza, la ricorrente ha presentato, decorso il termine previsto dalla normativa ed avanti a questa Corte di Giustizia, ricorso contro silenzio-rifiuto, rubricato con il n.628/2024.
La pendenza del ricorso sopradetto assegnato ad altra sezione, la IV, rende non utile l'accoglimento della istanza di riunione e, invece, determina la improcedibilità del detto secondo motivo del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché la decisione sullo stesso viene assorbita dalla controversia successivamente proposta ed attualmente sub iudice.
Anche in relazione a tale censura si prospetta perciò, in questa sede, l'estinzione del giudizio (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sentenza n. 958/2025, ER , Sentenza n. 4076/2025,
NAPOLI Sentenza n. 14764/2025 etc.) che verra' deciso dalla IV Sezione di questa Corte quando si pronuncerà sul ricorso n. .628/2024.
La materia in esame, e l'evoluzione della controversia e la decisione adottata sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio come da motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.