Art. 15.
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977, la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall' articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 .
Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977, la facolta' accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall' articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 .