CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 09/02/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2963/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG. n. 3384 IMU
- ING. DI PAG. n. 407 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato, il 6.4.2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 3384/23 e n. 407/23 del 18/11/2023, rispettivamente notificati l'11.1.2024 e il 13.1.2024, con le quali si richiedeva il pagamento dell'ICI/IMU anni di imposta dal 2012 al 2016, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione, il difetto di motivazione e l'illegittimità della richiesta per inagibilità degli immobili tassati. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di Santa Maria di Licodia, costituito giudizio, ha sostenuto che gli avvisi di accertamento, propedeutici agli atti impugnati, sono stati notificati in data 20/01/2018, in data 20/01/2018, in data 16/02/2019 e in data 16/02/2019, mettendo il contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali avvisi non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione e, quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione degli avvisi di accertamento. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato. L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge. L'ingiunzione di pagamento è un atto successivo all'avviso di accertamento, per cui la notifica al contribuente dell'avviso
è atto imprescindibile al fine della produzione dei suoi effetti giuridici.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, stante che negli atti prodotti dal Comune di Santa Maria di Licodia manca il numero identificativo dell'atto notificato, per cui gli atti impugnati sono nulli per mancata notifica degli atti presupposti
Il ricorso, quindi, va accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Santa Maria di Licodia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 gennaio 2026.
Presidente est
IO AT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2963/2024 depositato il 06/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Casa Comunale 95038 Santa Maria Di Licodia CT
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAG. n. 3384 IMU
- ING. DI PAG. n. 407 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato, il 6.4.2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, la sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa in atti, ha impugnato le ingiunzioni di pagamento n. 3384/23 e n. 407/23 del 18/11/2023, rispettivamente notificati l'11.1.2024 e il 13.1.2024, con le quali si richiedeva il pagamento dell'ICI/IMU anni di imposta dal 2012 al 2016, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, la decadenza, la prescrizione, il difetto di motivazione e l'illegittimità della richiesta per inagibilità degli immobili tassati. Ha chiesto, quindi, l'annullamento degli atti impugnati.
Il Comune di Santa Maria di Licodia, costituito giudizio, ha sostenuto che gli avvisi di accertamento, propedeutici agli atti impugnati, sono stati notificati in data 20/01/2018, in data 20/01/2018, in data 16/02/2019 e in data 16/02/2019, mettendo il contribuente a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali avvisi non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione e, quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione degli avvisi di accertamento. Ha, comunque, contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione, avente natura assorbente, è fondato. L'azione amministrativa tesa alla riscossione dei tributi deve avvenire, in ossequio al principio di legalità e secondo la sequenza di atti previsti dalla legge. L'ingiunzione di pagamento è un atto successivo all'avviso di accertamento, per cui la notifica al contribuente dell'avviso
è atto imprescindibile al fine della produzione dei suoi effetti giuridici.
Nel caso de quo, agli atti del processo manca la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, stante che negli atti prodotti dal Comune di Santa Maria di Licodia manca il numero identificativo dell'atto notificato, per cui gli atti impugnati sono nulli per mancata notifica degli atti presupposti
Il ricorso, quindi, va accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sez. quindicesima, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Santa Maria di Licodia al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso, in Camera di Consiglio, in Catania il 26 gennaio 2026.
Presidente est
IO AT