CASS
Sentenza 12 novembre 2021
Sentenza 12 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2021, n. 41082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41082 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/s~ le conclusioni del PG i ALA ortp c il Noi tt Chirts1-0 t Vi (rò 2)% Ri ArD v Penale Sent. Sez. 1 Num. 41082 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2021, il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di IO DI con cui era stata chiesta la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa nei confronti del medesimo dal Tribunale di Velletri in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 30 aprile 2017, in virtù della quale DI - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 582, 585, 612 cod. pen. (capo A) e agli artt. 610, 635, 61, n. 2, cod. pen. (capo B), commessi in Frascati, il 6 febbraio 2020 - era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, danno da liquidarsi in separata sede, con la disposizione della provvisionale di euro 10.000,00. Premesso che la deduzione di non esecutività era stata formulata sulla scorta della constatazione che per lo stesso fatto DI, in precedenza, era stato destinatario di un decreto penale di condanna da lui non opposto, ma successivamente revocato per l'irreperibilità dei coimputati condannati con il medesimo decreto, il giudice dell'esecuzione, inquadrata la prospettazione della tematica come questione sul titolo esecutivo e illustrati i dati di fatti considerati rilevanti, ha ritenuto la stessa inammissibile escludendo che fosse avvenuta la violazione del principio del ne bis in idem. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di diana, chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il punto in cui si denuncia essersi annidato il vizio viene individuato dalla difesa nell'affermazione che l'irreperibilità di uno degli imputati destinatari del decreto penale di condanna emesso nell'ambito del medesimo procedimento sia idonea a determinare la revoca del decreto penale di condanna nei confronti di un altro imputato a cui il decreto penale sia stato regolarmente notificato e, dunque, non possa essere ritenuto irreperibile. Nel caso di specie, evidenzia la difesa, il decreto penale di condanna era stato regolarmente notificato a DI il 12 febbraio 2013, per cui il Giudice per le indagini preliminari aveva errato nel revocare il decreto penale anche nei di lui confronti a cagione dell'irreperibilità dei coimputati. Pertanto, si addebita al giudice dell'esecuzione il fatto che, avallando la tesi della revocabilità complessiva del decreto per l'irreperibilità di alcuni dei suoi destinatari, ha violato l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., in base alla cui retta 2 interpretazione il decreto penale avrebbe dovuto essere revocato soltanto nei confronti dei destinatari irreperibili. Opinando nel senso esposto dal giudice dell'esecuzione, osserva il ricorrente, si perverrebbe alla conclusione che per una circostanza di fatto estranea al controllo e alla volontà dell'imputato - vale a dire la condizione di irreperibilità degli altri imputati - quello destinatario di regolare notifica si vedrebbe escluso dai benefici premiali connessi alla definizione del procedimento speciale, laddove anche nell'elaborazione giurisprudenziale è stato costantemente chiarito che il decreto penale di condanna può essere revocato, oltre che in caso di opposizione, soltanto per impossibilità della notifica dell'atto all'imputato per la sua irreperibilità. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto dell'impugnazione, in quanto il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato, che ha rilevato l'avvenuta revoca del pregresso decreto penale con conseguente esecutività della sentenza poi emessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato nei sensi seguenti e, quindi, da rigettarsi. 2. Giova muovere dalle ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza impugnata, dopo avere dato per acquisiti i seguenti dati: su richiesta del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva emesso in data 25 ottobre 2010 il decreto penale di condanna n. 1065/10 nei confronti di DI e dei coimputati AV VA e LU AM;
il 12 febbraio 2013 tale decreto era stato regolarmente notificato a IO DI che non lo aveva opposto;
però, il 3 luglio 2013, il decreto era stato revocato perché i coimputati VA e AM erano risultati irreperibili;
il provvedimento di revoca riportava il nominativo di LU AM e, per due volte, per mero errore materiale, quello di AV VA, non quello di IO DI, a cui pure era destinato. Alla stregua di questi elementi, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il decreto penale, pur dopo la sua emissione, non poteva considerarsi per ciò solo esecutivo occorrendo gli adempimenti successivi, fra i quali la notificazione all'imputato, la cui mancata effettuazione per irreperibilità del destinatario determinava, ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., l'inefficacia del decreto, la sua revoca e la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nuova azione 3 penale: e, poiché il decreto penale non era stato notificato ai coimputati di DI, ossia VA e MM, per la loro irreperibilità, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la revoca del decreto stesso, da considerarsi "totale", ancorché per mero disguido l'atto non avesse riportato il nominativo di DI, ma due volte quello di VA, errore non rilevante dal momento che il decreto era stato revocato in toto, esito non sindacabile dall'imputato. Assodato ciò, il giudice dell'esecuzione ha constatato che dalla situazione richiamata era scaturita la legittimazione del pubblico ministero all'esercizio anche nei confronti di DI dell'azione penale nelle forme ordinarie: e l'azione penale era stata esercitata e aveva avuto come terminale la sentenza di condanna oggetto dell'istanza, da considerarsi regolarmente emessa e, poi, passata in giudicato. 3. Posto ciò, occorre puntualizzare che l'ambito di interesse - relativo all'addotta violazione del principio che esclude il bis in idem - va in questo caso correttamente individuato in quello disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen., e non in quello regolato dall'art. 649 cod. proc. pen. (disposizione, quest'ultima, a cui il ricorrente ha proposto di fare primario riferimento). È da osservarsi, infatti, che è l'art. 669, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen. a disciplinare il caso della pluralità di sentenze di condanna emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto risolvendolo in base al principio della prevalenza del provvedimento più favorevole secondo la logica di favor rei (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01, che segnala l'operatività del principio anche ai provvedimenti emessi in sede esecutiva;
v. Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701 - 01, per l'affermazione della portata generale del criterio discretivo posto dall'art. 669 cod. proc. pen.). Eguale principio l'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce ove le decisioni comportanti condanna nei confronti della stessa persona siano rappresentate da una pluralità di decreti penali di condanna ovvero da sentenze e decreti penali di condanna. Inoltre, l'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., disciplina il concorso della sentenza - o del decreto penale - di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ipotesi accomunata alle precedenti dal dato che i titoli giudiziari presi in considerazione sono tutti dotati del crisma dell'irrevocabilità. La suddetta norma ha, dunque, un ambito applicativo diverso dall'art. 649 cod. proc. pen., il quale, invece, disciplina l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che 4 accerti la violazione del divieto di bis in idem di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta (in tal senso v. Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019, dep. 2020, Giglio, Rv. 279315 - 01). 4. Nel caso in esame, DI ha prospettato l'inconciliabilità di due provvedimenti decisori indicati come definitivi, ossia la sentenza di condanna resa in data 25 gennaio 2017 e il decreto penale di condanna emesso il 25 ottobre 2010: di conseguenza, il corretto referente normativo della fattispecie dedotta è l'art. 669 cod. proc. peri., senza che la diversità di natura dei due provvedimenti - sentenza e decreto penale - sia elemento idoneo a precludere l'applicazione del principio, come già la lettera della norma rende chiaro. Ciò, ad eccezione, però, dell'ipotesi in cui il decreto penale sia stato revocato;
invero, si è già affermato - e va senz'altro ribadito - che, allorquando il decreto penale di condanna sia stato revocato, lo stesso successivo spontaneo adempimento del precetto contenuto nello stesso decreto non assume rilevanza giuridica, poiché esso inerisce a un provvedimento divenuto inefficace. Pertanto, la sentenza di condanna pronunziata nell'ambito del giudizio instaurato dopo la revoca del predetto decreto non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, n. 2444 del 12/12/2007, dep. 2008, Vazzano, Rv. 239206 - 01). 4.1. Quest'ultima precisazione si rivela determinante nello scrutinio del caso in esame. Se, infatti, il provvedimento di revoca del decreto penale è stato emesso anche nei confronti di DI, l'atto ha dispiegato i suoi effetti e - non risultando essere stato impugnato - ha deprivato di efficacia giuridica uno dei due provvedimenti che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbero determinato il contrasto fra giudicati, da risolversi alla stregua del suindicato criterio normativo, in quanto inerenti allo stesso fatto di reato. Ebbene, il presupposto comune all'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione e alla stessa analisi da cui muove il ricorrente è che il decreto penale di condanna emesso il 25 ottobre 2010 nei confronti dei tre imputati AV VA, LU AM e IO DI è stato poi revocato con l'atto emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 3 luglio 2013 contestualmente nei riguardi di VA, di AM e anche di DI: l'errore di omessa indicazione del cognome di quest'ultimo è stato ritenuto l'esito di un disguido di carattere materiale, impregiudicata l'effettività della revoca deliberata e indirizzata anche nei suoi confronti. 5 Deve quindi muoversi dal dato di fatto che - contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire - l'emissione del contrarius actus è stata pronunciata nei confronti di tutti i destinatari del decreto penale di condanna per il fatto che ai soli VA e AM tale decreto non era stato notificato per la loro irreperibilità (non per quella di DI, a cui il decreto era stato regolarmente notificato). 4.2. Non si dubita, ben vero, che la revoca del 3 luglio 2013 - nella parte in cui ha attinto la posizione di IO DI - abbia integrato un provvedimento giuridicamente viziato, provvedimento da doversi, anzi, qualificare come abnorme: il cumulo delle posizioni soggettive destinatarie del decreto penale di condanna in un unico contesto provvedimentale non elideva, infatti, l'autonomia delle statuizioni parallelamente emesse nei confronti di ciascun imputato, per cui la posizione di DI, soggetto in thesi regolarmente raggiunto dalla notificazione del decreto penale, restava del tutto estranea alle valutazioni e alle conseguenze dipendenti dall'omessa notificazione del provvedimento agli altri imputati;
da qui il corollario che la revoca del decreto penale nei suoi confronti ha costituito un atto giuridico estraneo al sistema. Tale revoca non sarebbe stata da qualificare abnorme, ma soltanto atto censurabile come illegittimo, se fosse stata emessa sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità dell'imputato (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo, Rv. 278916 - 01; Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Berenbruch, Rv. 255093 - 01). Non potendo decamparsi dal principio di diritto secondo cui il decreto penale di condanna, al di fuori dell'ipotesi di impossibilità della sua notificazione per irreperibilità dell'imputato, di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., può essere revocato soltanto a seguito di opposizione proposta dall'imputato, che introduce il conseguente giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22158 del 16/01/2019, Conterosito, Rv. 276534 - 01), deve, per contro, qualificarsi come abnorme e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori della suddetta ipotesi regolata dall'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39196 del 01/07/2014, Spano, Rv. 260396 - 01; Sez. 3, n. 6458 del 14/12/2007, dep. 2008, Piacentini, Rv. 239049 - 01; Sez. 3, n. 7385 del 14/11/2000, dep. 2001, Carrisi, Rv. 218694 - 01). 4.3. Assodato quanto precede, non può, peraltro, non obliterarsi l'ulteriore rilievo che il soggetto legittimato deve, salvo casi limite, impugnare anche l'atto abnorme per paralizzarne gli effetti. E', invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione 6 operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di impugnazione proposta nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 - 01), l'eccezione al decorso dei termini ricollegandosi al rilievo che l'anomalia funzionale produca una perdurante stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 - 01); Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Pellegrini, Rv. 263484 - 01). 4.4. Nel caso di specie, l'impugnativa del ricorrente è rivolta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, senza la deduzione dell'avvenuta impugnazione da parte di DI del provvedimento di revoca del decreto penale di condanna, atto successivamente al quale, invece, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale anche nei suoi riguardi nelle forme ordinarie: atto a cui è seguito il relativo processo fino all'emissione della sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 30 aprile 2017. Soltanto con la proposizione dell'incidente di esecuzione e, poi, con il ricorso in esame, dunque, DI ha evidenziato il vizio gravante il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna riguardante la sua posizione, ma non ha dedotto di aver proposto tempestiva impugnazione avverso quell'atto. Conseguentemente, per un verso, si è registrata l'omessa impugnazione della revoca del decreto penale di condanna nei confronti di DI, certo abnorme ma non tale da determinare un'indefinita stasi processuale, per cui la rimozione dei relativi effetti avrebbe richiesto l'impugnazione con ricorso per cassazione, e, per altro verso e corrispondentemente, DI è stato sottoposto a processo, per lo stesso fatto, nelle forme ordinarie fino a sentenza divenuta irrevocabile. L'esito delle svolte considerazioni è che il giudice dell'esecuzione - laddove ha ritenuto conclusivamente assente il contrasto fra giudicati per la carenza di operatività di uno dei due titoli dedotti da DI, ovvero il decreto penale di condanna del 25 ottobre 2010 - ha raggiunto un approdo che la doglianza del ricorrente, in carenza di allegazione e prova dell'avvenuta utile impugnazione dell'atto di revoca del 3 luglio 2013, non si rivela idonea a contrastare. 5. Per questa ragione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2021
lette/s~ le conclusioni del PG i ALA ortp c il Noi tt Chirts1-0 t Vi (rò 2)% Ri ArD v Penale Sent. Sez. 1 Num. 41082 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 14/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 29 gennaio 2021, il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di IO DI con cui era stata chiesta la dichiarazione di non esecutività della sentenza emessa nei confronti del medesimo dal Tribunale di Velletri in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 30 aprile 2017, in virtù della quale DI - imputato dei reati di cui agli artt. 110, 81, 582, 585, 612 cod. pen. (capo A) e agli artt. 610, 635, 61, n. 2, cod. pen. (capo B), commessi in Frascati, il 6 febbraio 2020 - era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, danno da liquidarsi in separata sede, con la disposizione della provvisionale di euro 10.000,00. Premesso che la deduzione di non esecutività era stata formulata sulla scorta della constatazione che per lo stesso fatto DI, in precedenza, era stato destinatario di un decreto penale di condanna da lui non opposto, ma successivamente revocato per l'irreperibilità dei coimputati condannati con il medesimo decreto, il giudice dell'esecuzione, inquadrata la prospettazione della tematica come questione sul titolo esecutivo e illustrati i dati di fatti considerati rilevanti, ha ritenuto la stessa inammissibile escludendo che fosse avvenuta la violazione del principio del ne bis in idem. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di diana, chiedendone l'annullamento e adducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il punto in cui si denuncia essersi annidato il vizio viene individuato dalla difesa nell'affermazione che l'irreperibilità di uno degli imputati destinatari del decreto penale di condanna emesso nell'ambito del medesimo procedimento sia idonea a determinare la revoca del decreto penale di condanna nei confronti di un altro imputato a cui il decreto penale sia stato regolarmente notificato e, dunque, non possa essere ritenuto irreperibile. Nel caso di specie, evidenzia la difesa, il decreto penale di condanna era stato regolarmente notificato a DI il 12 febbraio 2013, per cui il Giudice per le indagini preliminari aveva errato nel revocare il decreto penale anche nei di lui confronti a cagione dell'irreperibilità dei coimputati. Pertanto, si addebita al giudice dell'esecuzione il fatto che, avallando la tesi della revocabilità complessiva del decreto per l'irreperibilità di alcuni dei suoi destinatari, ha violato l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., in base alla cui retta 2 interpretazione il decreto penale avrebbe dovuto essere revocato soltanto nei confronti dei destinatari irreperibili. Opinando nel senso esposto dal giudice dell'esecuzione, osserva il ricorrente, si perverrebbe alla conclusione che per una circostanza di fatto estranea al controllo e alla volontà dell'imputato - vale a dire la condizione di irreperibilità degli altri imputati - quello destinatario di regolare notifica si vedrebbe escluso dai benefici premiali connessi alla definizione del procedimento speciale, laddove anche nell'elaborazione giurisprudenziale è stato costantemente chiarito che il decreto penale di condanna può essere revocato, oltre che in caso di opposizione, soltanto per impossibilità della notifica dell'atto all'imputato per la sua irreperibilità. 3. Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto dell'impugnazione, in quanto il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione resa nel provvedimento impugnato, che ha rilevato l'avvenuta revoca del pregresso decreto penale con conseguente esecutività della sentenza poi emessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia infondato nei sensi seguenti e, quindi, da rigettarsi. 2. Giova muovere dalle ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell'ordinanza impugnata, dopo avere dato per acquisiti i seguenti dati: su richiesta del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri aveva emesso in data 25 ottobre 2010 il decreto penale di condanna n. 1065/10 nei confronti di DI e dei coimputati AV VA e LU AM;
il 12 febbraio 2013 tale decreto era stato regolarmente notificato a IO DI che non lo aveva opposto;
però, il 3 luglio 2013, il decreto era stato revocato perché i coimputati VA e AM erano risultati irreperibili;
il provvedimento di revoca riportava il nominativo di LU AM e, per due volte, per mero errore materiale, quello di AV VA, non quello di IO DI, a cui pure era destinato. Alla stregua di questi elementi, il giudice dell'esecuzione ha osservato che il decreto penale, pur dopo la sua emissione, non poteva considerarsi per ciò solo esecutivo occorrendo gli adempimenti successivi, fra i quali la notificazione all'imputato, la cui mancata effettuazione per irreperibilità del destinatario determinava, ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., l'inefficacia del decreto, la sua revoca e la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nuova azione 3 penale: e, poiché il decreto penale non era stato notificato ai coimputati di DI, ossia VA e MM, per la loro irreperibilità, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la revoca del decreto stesso, da considerarsi "totale", ancorché per mero disguido l'atto non avesse riportato il nominativo di DI, ma due volte quello di VA, errore non rilevante dal momento che il decreto era stato revocato in toto, esito non sindacabile dall'imputato. Assodato ciò, il giudice dell'esecuzione ha constatato che dalla situazione richiamata era scaturita la legittimazione del pubblico ministero all'esercizio anche nei confronti di DI dell'azione penale nelle forme ordinarie: e l'azione penale era stata esercitata e aveva avuto come terminale la sentenza di condanna oggetto dell'istanza, da considerarsi regolarmente emessa e, poi, passata in giudicato. 3. Posto ciò, occorre puntualizzare che l'ambito di interesse - relativo all'addotta violazione del principio che esclude il bis in idem - va in questo caso correttamente individuato in quello disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen., e non in quello regolato dall'art. 649 cod. proc. pen. (disposizione, quest'ultima, a cui il ricorrente ha proposto di fare primario riferimento). È da osservarsi, infatti, che è l'art. 669, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen. a disciplinare il caso della pluralità di sentenze di condanna emesse nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto risolvendolo in base al principio della prevalenza del provvedimento più favorevole secondo la logica di favor rei (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033 - 01, che segnala l'operatività del principio anche ai provvedimenti emessi in sede esecutiva;
v. Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701 - 01, per l'affermazione della portata generale del criterio discretivo posto dall'art. 669 cod. proc. pen.). Eguale principio l'art. 669, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce ove le decisioni comportanti condanna nei confronti della stessa persona siano rappresentate da una pluralità di decreti penali di condanna ovvero da sentenze e decreti penali di condanna. Inoltre, l'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., disciplina il concorso della sentenza - o del decreto penale - di condanna con quella di proscioglimento, pronunciate nei confronti della medesima persona e per il medesimo fatto, ipotesi accomunata alle precedenti dal dato che i titoli giudiziari presi in considerazione sono tutti dotati del crisma dell'irrevocabilità. La suddetta norma ha, dunque, un ambito applicativo diverso dall'art. 649 cod. proc. pen., il quale, invece, disciplina l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e nei confronti della medesima persona già condannata o prosciolta con sentenza o decreto penale irrevocabile, imponendo al giudice che 4 accerti la violazione del divieto di bis in idem di pronunciare comunque sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere in ogni grado e stato del processo a prescindere da ogni valutazione nel merito della regiudicanda inutilmente proposta (in tal senso v. Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019, dep. 2020, Giglio, Rv. 279315 - 01). 4. Nel caso in esame, DI ha prospettato l'inconciliabilità di due provvedimenti decisori indicati come definitivi, ossia la sentenza di condanna resa in data 25 gennaio 2017 e il decreto penale di condanna emesso il 25 ottobre 2010: di conseguenza, il corretto referente normativo della fattispecie dedotta è l'art. 669 cod. proc. peri., senza che la diversità di natura dei due provvedimenti - sentenza e decreto penale - sia elemento idoneo a precludere l'applicazione del principio, come già la lettera della norma rende chiaro. Ciò, ad eccezione, però, dell'ipotesi in cui il decreto penale sia stato revocato;
invero, si è già affermato - e va senz'altro ribadito - che, allorquando il decreto penale di condanna sia stato revocato, lo stesso successivo spontaneo adempimento del precetto contenuto nello stesso decreto non assume rilevanza giuridica, poiché esso inerisce a un provvedimento divenuto inefficace. Pertanto, la sentenza di condanna pronunziata nell'ambito del giudizio instaurato dopo la revoca del predetto decreto non determina alcuna violazione del principio del ne bis in idem (Sez. 1, n. 2444 del 12/12/2007, dep. 2008, Vazzano, Rv. 239206 - 01). 4.1. Quest'ultima precisazione si rivela determinante nello scrutinio del caso in esame. Se, infatti, il provvedimento di revoca del decreto penale è stato emesso anche nei confronti di DI, l'atto ha dispiegato i suoi effetti e - non risultando essere stato impugnato - ha deprivato di efficacia giuridica uno dei due provvedimenti che, nella prospettazione del ricorrente, avrebbero determinato il contrasto fra giudicati, da risolversi alla stregua del suindicato criterio normativo, in quanto inerenti allo stesso fatto di reato. Ebbene, il presupposto comune all'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione e alla stessa analisi da cui muove il ricorrente è che il decreto penale di condanna emesso il 25 ottobre 2010 nei confronti dei tre imputati AV VA, LU AM e IO DI è stato poi revocato con l'atto emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 3 luglio 2013 contestualmente nei riguardi di VA, di AM e anche di DI: l'errore di omessa indicazione del cognome di quest'ultimo è stato ritenuto l'esito di un disguido di carattere materiale, impregiudicata l'effettività della revoca deliberata e indirizzata anche nei suoi confronti. 5 Deve quindi muoversi dal dato di fatto che - contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire - l'emissione del contrarius actus è stata pronunciata nei confronti di tutti i destinatari del decreto penale di condanna per il fatto che ai soli VA e AM tale decreto non era stato notificato per la loro irreperibilità (non per quella di DI, a cui il decreto era stato regolarmente notificato). 4.2. Non si dubita, ben vero, che la revoca del 3 luglio 2013 - nella parte in cui ha attinto la posizione di IO DI - abbia integrato un provvedimento giuridicamente viziato, provvedimento da doversi, anzi, qualificare come abnorme: il cumulo delle posizioni soggettive destinatarie del decreto penale di condanna in un unico contesto provvedimentale non elideva, infatti, l'autonomia delle statuizioni parallelamente emesse nei confronti di ciascun imputato, per cui la posizione di DI, soggetto in thesi regolarmente raggiunto dalla notificazione del decreto penale, restava del tutto estranea alle valutazioni e alle conseguenze dipendenti dall'omessa notificazione del provvedimento agli altri imputati;
da qui il corollario che la revoca del decreto penale nei suoi confronti ha costituito un atto giuridico estraneo al sistema. Tale revoca non sarebbe stata da qualificare abnorme, ma soltanto atto censurabile come illegittimo, se fosse stata emessa sull'erroneo presupposto dell'irreperibilità dell'imputato (Sez. 4, n. 12350 del 14/01/2020, Zoppo, Rv. 278916 - 01; Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Berenbruch, Rv. 255093 - 01). Non potendo decamparsi dal principio di diritto secondo cui il decreto penale di condanna, al di fuori dell'ipotesi di impossibilità della sua notificazione per irreperibilità dell'imputato, di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., può essere revocato soltanto a seguito di opposizione proposta dall'imputato, che introduce il conseguente giudizio ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22158 del 16/01/2019, Conterosito, Rv. 276534 - 01), deve, per contro, qualificarsi come abnorme e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto atto radicalmente estraneo al sistema processuale, il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato dallo stesso giudice che lo ha emesso, al di fuori della suddetta ipotesi regolata dall'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 39196 del 01/07/2014, Spano, Rv. 260396 - 01; Sez. 3, n. 6458 del 14/12/2007, dep. 2008, Piacentini, Rv. 239049 - 01; Sez. 3, n. 7385 del 14/11/2000, dep. 2001, Carrisi, Rv. 218694 - 01). 4.3. Assodato quanto precede, non può, peraltro, non obliterarsi l'ulteriore rilievo che il soggetto legittimato deve, salvo casi limite, impugnare anche l'atto abnorme per paralizzarne gli effetti. E', invero, principio di diritto consolidato quello secondo cui le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione 6 operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi, con la sola eccezione delle ipotesi di impugnazione proposta nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221 - 01), l'eccezione al decorso dei termini ricollegandosi al rilievo che l'anomalia funzionale produca una perdurante stasi processuale superabile unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 - 01); Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Pellegrini, Rv. 263484 - 01). 4.4. Nel caso di specie, l'impugnativa del ricorrente è rivolta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, senza la deduzione dell'avvenuta impugnazione da parte di DI del provvedimento di revoca del decreto penale di condanna, atto successivamente al quale, invece, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale anche nei suoi riguardi nelle forme ordinarie: atto a cui è seguito il relativo processo fino all'emissione della sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 25 gennaio 2017, irrevocabile il 30 aprile 2017. Soltanto con la proposizione dell'incidente di esecuzione e, poi, con il ricorso in esame, dunque, DI ha evidenziato il vizio gravante il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna riguardante la sua posizione, ma non ha dedotto di aver proposto tempestiva impugnazione avverso quell'atto. Conseguentemente, per un verso, si è registrata l'omessa impugnazione della revoca del decreto penale di condanna nei confronti di DI, certo abnorme ma non tale da determinare un'indefinita stasi processuale, per cui la rimozione dei relativi effetti avrebbe richiesto l'impugnazione con ricorso per cassazione, e, per altro verso e corrispondentemente, DI è stato sottoposto a processo, per lo stesso fatto, nelle forme ordinarie fino a sentenza divenuta irrevocabile. L'esito delle svolte considerazioni è che il giudice dell'esecuzione - laddove ha ritenuto conclusivamente assente il contrasto fra giudicati per la carenza di operatività di uno dei due titoli dedotti da DI, ovvero il decreto penale di condanna del 25 ottobre 2010 - ha raggiunto un approdo che la doglianza del ricorrente, in carenza di allegazione e prova dell'avvenuta utile impugnazione dell'atto di revoca del 3 luglio 2013, non si rivela idonea a contrastare. 5. Per questa ragione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 7
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2021