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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41714 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EA OL nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato EA OL per il reato di bancarotta semplice, relativo alla società "P.M.P. Costruzioni s.r.l.", fallita il 25 settembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41714 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 03/07/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico - avrebbe aggravato il dissesto della società, manifestatosi quantomeno a partire dall'anno 2011, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero accertato la data di insorgenza del dissesto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «del tutto incomprensibile», nella parte relativa alla determinazione della pena principale e della pena accessoria. Nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, invero, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento anche alla «perdurante incensuratezza» e al «remissivo comportamento processuale» dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Ferruccio Rattazzi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha posto in rilievo che: la sottocapitalizzazione e l'illiquidità della società risultava evidente già dal bilancio al 31 dicembre 2011; «tutti i dati ricavabili dai bilanci relativi agli esercizi 2011-2012-2013-2014 ... conclamavano che EA OL» aveva «proseguito l'attività della società, che versava in stato di crisi da almeno quattro anni, senza chiedere che fosse fallita 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2 La Corte di appello - seppur in maniera molto sintetica - ha motivato in ordine alla pena, determinata in misura non distante dal minimo edittale, valutando, a carico, la gravità del reato e l'elevato grado della colpa nonché, a favore dell'imputato, la sua perdurante incensuratezza e il suo remissivo comportamento processuale. Va, d'altronde, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 3 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato EA OL per il reato di bancarotta semplice, relativo alla società "P.M.P. Costruzioni s.r.l.", fallita il 25 settembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41714 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 03/07/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico - avrebbe aggravato il dissesto della società, manifestatosi quantomeno a partire dall'anno 2011, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 217 e 224 legge fall. Sostiene che i giudici di merito non avrebbero accertato la data di insorgenza del dissesto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 217 legge fall. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «del tutto incomprensibile», nella parte relativa alla determinazione della pena principale e della pena accessoria. Nel ritenere congrua la pena inflitta in primo grado, invero, la Corte di appello avrebbe fatto riferimento anche alla «perdurante incensuratezza» e al «remissivo comportamento processuale» dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. Ferruccio Rattazzi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha posto in rilievo che: la sottocapitalizzazione e l'illiquidità della società risultava evidente già dal bilancio al 31 dicembre 2011; «tutti i dati ricavabili dai bilanci relativi agli esercizi 2011-2012-2013-2014 ... conclamavano che EA OL» aveva «proseguito l'attività della società, che versava in stato di crisi da almeno quattro anni, senza chiedere che fosse fallita 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2 La Corte di appello - seppur in maniera molto sintetica - ha motivato in ordine alla pena, determinata in misura non distante dal minimo edittale, valutando, a carico, la gravità del reato e l'elevato grado della colpa nonché, a favore dell'imputato, la sua perdurante incensuratezza e il suo remissivo comportamento processuale. Va, d'altronde, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 3 luglio 2023.