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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2600/2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice IB TT, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2600/2000 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO IACOMELLI;
Parte_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio degli Avv. PAOLO BAGNARDI;
Controparte_1
APPELLATA
Le conclusioni delle parti
1. All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri scritti.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data 20.3.2020 e depositata in data 15.5.2020 e notificata il 3.6.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria incardinata dall'odierno appellante ex art. 2051 c.c. avverso il appellato, relativa CP_1 all'infortunio occorsogli in data 7.5.2013 a in Piazza Diaz, consistito in una caduta asseritamente CP_1 causata dal lastricato reso viscido a causa dell'acqua fuoriuscita da una fontana.
2. La motivazione dell'impugnata sentenza si basa sul fatto che, secondo il giudice di prime cure, la pericolosità dei luoghi sarebbe stata nel caso di specie dovuta al caso fortuito (“Una imprevista imprevedibile ed eccezionale nevicata fuori dal controllo del proprietario che ha interrotto il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento lesivo”) ed inoltre il danneggiato avrebbe potuto evitare la caduta a fronte della conoscenza che egli aveva dei luoghi e della prevedibilità dell'evento, rilevando ex art. 1227 c.c..
3. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui: non avrebbe rilevato il difetto di rappresentanza processuale della convenuta;
avrebbe erroneamente ricostruito i fatti oggetto di giudizio, non essendovi stato alcun evento eccezionale ed in particolare alcuna nevicata;
avrebbe erroneamente applicato i principi giuridici regolanti la materia. Chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di controparte al risarcimento del danno quantificato in euro 5.000,00, oltre accessori e spese del giudizio.
4. Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di Controparte_1 specificità, sostenendo lo ius postulandi del e comunque producendo delibera della Giunta con CP_1 ratifica della costituzione in primo grado, sostenendo la fondatezza della decisione di primo grado malgrado i refusi in punto di ricostruzione in fatto e chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Nel corso del giudizio, il giudicante che ha preceduto la sottoscritta sul ruolo ha conferito incarico ad un CTU al fine di verificare l'entità del danno, incarico successivamente rimesso dal consulente per impossibilità di compiere una valutazione in mancanza di documentazione medica (in assenza, all'epoca, del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), pur avendo comunque svolto attività parziali consistite nella raccolta dell'anamnesi del periziando e nell'espletamento della visita medico-legale, comunque non trasfuse in una relazione depositata.
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Preliminarmente, quanto al primo motivo e quindi allo ius postulandi del in primo grado, CP_1
a fronte dell'assenza di autorizzazione rilasciata dalla Giunta al Sindaco per il conferimento del mandato ad litem, si osserva quanto segue.
8. L'art. 6 del. D.lgs. 267/2000 recita: “I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio”. Parte ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie fosse necessaria una delibera autorizzatoria della Giunta comunale.
9. A riguardo, in senso assorbente che il ha prodotto in allegato alla propria costituzione in CP_1 appello delibera di autorizzazione a conferire l'incarico per resistere in secondo grado e ratifica del mandato conferito dal sindaco in primo grado. Tale ratifica è pienamente valida a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), potendo la sanatoria intervenire in qualunque stato e grado del giudizio (Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 23274/2016).
10. Ancora preliminarmente, deve ricordarsi che l'art. 345 c.p.c. impone di considerare esclusivamente le domande ed eccezioni originarie, nonché di dare rilievo esclusivamente alla documentazione prodotta in primo grado, salve sopravvenienze. È inoltre onere della parte – sebbene non sussista un obbligo di deposito del fascicolo di primo grado (cfr. sez. II, sentenza n. 23658 del 10/10/2017) – premurarsi di depositare gli atti in esso contenuti che siano ritenuti necessari per il giudice d'appello a fini della decisione, anche ove contenuti nel fascicolo di controparte, essendo invece l'acquisizione del fascicolo d'ufficio rimessa ad una valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del
21/11/2017, Rv. 646777 - 01).
11. Nel caso di specie, il fascicolo di primo grado è stato acquisito dalla Cancelleria.
12. Il fascicolo di parte appellata è stato ritualmente depositato in allegato all'atto di costituzione nel presente giudizio.
13. Quanto al fascicolo di primo grado di parte appellante, nel fascicolo d'appello alla lista dei documenti si legge “Fascicolo di parte di primo grado” e, con aggiunta manoscritta sottoscritta dal difensore di parte, “(CON RISERVA DI PRODUZIONE)”, ulteriormente seguita dall'appunto “No”, a sua volta siglato.
14. Il fascicolo risulta depositato telematicamente in data 3.1.2024, unitamente ad una attestazione di
Cancelleria del Giudice di Pace di Tivoli in cui si dà atto che solo in data successiva al deposito dell'atto di appello è stata attivata, nel luglio 2022, la procedura per il trasporto e la disponibilità del fascicolo stesso presso la Cancelleria.
15. A verbale dell'udienza odierna, il ricorrente ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per la produzione della detta documentazione.
16. L'istanza deve essere accolta, a norma dell'art. 153 co. 2 c.p.c., posto che la menzionata attestazione dimostra il carattere incolpevole del ritardo nel deposito del fascicolo di parte.
17. Tanto premesso, sulla base delle sole domande, allegazioni e della documentazione depositata in primo grado così come risultante dagli atti e documenti depositati dalle parti in adempimento del richiamato onere, è possibile ricostruire, in fatto e in diritto, quanto segue.
18. E' incontestato, e in tal senso accertato, che in data 7.5.2013 alle ore 12 circa, a , in Piazza CP_1
Diaz, il Sig. ha subito un infortunio consistito in una caduta a terra dovuta allo Parte_1 scivolamento sul selciato bagnato per via della fuoriuscita di acqua dalla fontana posizionata sulla piazza.
19. Quanto, più specificamente, alle circostanze fattuali in cui tale infortunio è occorso, in primo grado è stata svolta istruttoria orale, ed i testi escussi hanno confermato la caduta, riferito che altre ve ne erano state in precedenza, specificato che al momento della caduta stessa erano assenti segnali di pericolo, chiarito che l'appellante è titolare di una attività commerciale sulla stessa piazza.
20. Non è emersa da tali dichiarazioni la presenza di neve, né di ghiaccio (essendosi peraltro i fatti svolti all'inizio del mese di maggio e alle ore 12.00).
21. Nel fascicolo di primo grado di parte resistente sono presenti fotografie – incontestate da controparte – dei luoghi, da cui si evince che la fontana non prevede una vasca di raccolta dell'acqua bensì un meccanismo di scolo su grate direttamente inserite sul selciato e che conseguentemente, quando in funzione, la stessa appare circondata da un'ampia zona bagnata, chiaramente visibile dalle foto stesse.
22. Risulta inoltre in atti del giudizio di primo grado una relazione di servizio della polizia locale nella quale si legge che al momento della caduta, avvenuta sotto gli occhi degli agenti stessi, il signor Pt_1 trasportava una sedia “sorretta con entrambe le mani”. Ad ulteriore sostegno della veridicità di tale circostanza, deve darsi rilievo, a norma dell'art. 232 c.p.c., alla mancata comparizione di parte ricorrente a rendere l'interrogatorio formale espressamente richiesto a riguardo.
23. Da ultimo, in punto di ricostruzione in fatto, si rileva che non sono contestate le conseguenze dell'infortunio (che parte ricorrente allega essere consistite nella “frattura composta del capitello radiale).
24. A fronte di tali risultanze probatorie, la domanda deve essere rigettata per mancanza del nesso causale, in base alle ragioni che si vanno ad esporre.
25. Premesso che incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara - benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso - tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità - oggettiva - per fatto della cosa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., poste le differenze di funzione, presupposti e relativo onere probatorio delle due azioni (tra molte: Cass. 05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463), in base al tenore testuale della citazione deve ricondursi la domanda attorea alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
L'attore ha infatti invocato la responsabilità del per i danni asseritamente causatigli dalla res che CP_1 detto ente ha in custodia, costituita dalla piazza, dalla relativa pavimentazione e dalla fontana ivi collocata.
26. La menzionata fattispecie giuridica configura in capo al custode una responsabilità di tipo oggettivo, sicché compete al danneggiato la sola – ma rigorosa – prova del nesso di causalità tra la res e il danno, potendo il custode stesso esimersi esclusivamente dimostrando la sussistenza di un fattore eziologico imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito e quindi idoneo a recidere il suddetto nesso. In tale scenario la colpa del danneggiante, da intendersi come scostamento da norme imperative o anche solo da regole di ragionevolezza e di buona condotta, non ha rilievo se non come elemento idoneo a qualificare la res come pericolosa, in base alla concreta configurazione che la stessa conseguentemente assume (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2481). 27. È quindi opportuno richiamare, in estrema sintesi, i principi che reggono il rapporto di causalità, onde successivamente applicarli al caso concreto.
28. La prova che l'attore deve fornire attiene al nesso di causalità materiale, ossia al rapporto tra la cosa e il danno-evento, a sua volta legato al danno-conseguenza (patrimoniale o non) dal nesso di causalità giuridica. La causalità materiale, in base all'insegnamento giurisprudenziale ormai consacrato anche dalle
Sezioni Unite (sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia), si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., in base alla teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
29. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
30. I richiamati principi, validi in generale per qualsiasi fattispecie di responsabilità aquiliana, assumono un particolare rilievo in materia di responsabilità da cose in custodia con riguardo alla condotta del danneggiato (cfr., amplius, Cass. Civ. Sez. III - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01).
Perché esista il nesso di causalità tra cosa e danno, infatti, è necessario che la prima abbia provocato il secondo in base alle sue caratteristiche intrinseche, e non in base ad una interazione del tutto accidentale con la condotta del danneggiato stesso (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/01/2018, n. 1064). In altri termini, la cosa è causa dell'evento se la serie causale è stata da essa innescata da essa in quanto pericolosa, da un suo particolare modo di essere o di atteggiarsi;
la cosa non è causa dell'evento quando la serie causale sia stata invece innescata da un comportamento del danneggiato stesso, che solo occasionalmente ha implicato il contatto con la res. La Cassazione ha ben espresso tale concetto richiedendo che, ai fini del nesso ex art. 2051, la cosa deve essere stata causa e non mera occasione del danno (Cass. civ. Sez. III,
06/08/1997, n. 7276; cfr anche Cass. 05/12/2013, n. 28616).
31. Una volta raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra cosa e danno, il comportamento del danneggiato può ulteriormente assumere rilievo in base alla sua incidenza eziologica. Se tale comportamento si presenta come del tutto abnorme, e quindi oggettivamente imprevedibile, esso è idoneo a configurare il caso fortuito, che elide il nesso di causalità ed esime il custode che tale circostanza alleghi e provi, trattandosi di eccezione in senso stretto. Laddove tale scostamento non sia tale da integrare il caso fortuito, il comportamento negligente del danneggiato può comunque consentire di circoscrivere, anche d'ufficio, le conseguenze dannose risarcibili in base ai principi che regolano il concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., fino ad eventualmente eliderle del tutto.
32. In particolare, quanto alla condotta colposa – ma non necessariamente abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile – del danneggiato che, per mera negligenza o distrazione non adotti delle semplici regole di cautela, quando queste sarebbero bastate ad evitare l'evento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale comportamento idoneo a recidere totalmente il nesso di causalità, ritenendo interamente ascrivibile al danneggiato stesso l'evento (tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14228/2023). In particolare, il carattere visibile e quindi facilmente percepibile delle caratteristiche anomale della res ritenute pericolose, e quindi foriere del danno, può rilevare fino ad escludere del tutto il rapporto causale tra pericolosità intrinseca della cosa e danno, ritenendo che quest'ultimo sia integralmente dovuto alla condotta colposa del danneggiato stesso, senza la quale l'evento non si sarebbe mai verificato.
33. L'analisi sull'esistenza ed incidenza del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., attiene quindi esclusivamente al rapporto di tale fatto con le conseguenze dannose riscontrate in base al parametro della colpa (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 20943/2022). Il giudizio di concorrenza o esclusività causale di tale fatto è inoltre rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex multis, Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 19218/2018), ed integra giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex multis,
Cass. n. 842/2020).
34. I principi così brevemente richiamati conducono, nel caso di specie, a ritenere che il nesso di causalità tra la cosa e il danno sia escluso dall'incidenza causalmente determinante della condotta del danneggiato, in considerazione del fatto che le caratteristiche di pericolosità della res fossero chiaramente percepibili, e che detto pericolo fosse quindi presuntivamente evitabile mediante l'ordinaria diligenza, così da non potersi ritenere che la causa dell'evento sia stata la pericolosità della cosa in sé, bensì
l'interazione con la cosa della condotta colposa della parte danneggiata stessa.
35. Come rilevato, infatti, la pavimentazione della piazza era bagnata in modo assolutamente visibile
(cfr. fotografie in atti), in ragione delle condizioni di luminosità (i fatti sono avvenuti intorno alle ore
12.00) ed a fronte dell'ampiezza dell'area interessata dagli schizzi della fontana, area peraltro anche visivamente circoscritta da una grata di scolo di forma circolare (costituendo la pavimentazione della piazza parte della fontana stessa, come evidente dalle foto), e come del resto deve presumersi noto all'appellante che aveva un'attività commerciale sulla piazza, e quindi conosceva bene i luoghi. La fontana era inoltre attiva, così che il getto centrale della stessa era a sua volta chiaramente visibile.
36. Quanto alla possibile scivolosità di una pavimentazione bagnata, tale circostanza deve parimenti presumersi nota alla stregua di un criterio di id quod plerumque accidit. 37. A fronte di tali premesse, deve ritenersi che una condotta diligente avrebbe consentito di evitare la zona bagnata semplicemente camminando a maggiore distanza dalla fontana, o comunque ponendo la dovuta cautela al fine di non scivolare. Nel caso di specie, invece, è provato come già ricordato che il ricorrente attraversava la pur visibile area bagnata, peraltro trasportando una sedia con entrambe le mani, ponendo quindi in essere una condotta colposa che, globalmente considerate tutte le circostanze fin qui richiamate, può ritenersi tale da avere di per sé causato l'evento, che sarebbe invece stato facilmente evitato a fronte di una condotta diligente.
38. Da ultimo, deve sottolinearsi come la circostanza pure emersa dalla prova orale, relativa al fatto che successivamente all'infortunio la polizia municipale abbia provveduto alla perimetrazione cautelativa dell'area, non prova per ciò solo la responsabilità dell'ente in termini giuridici, il cui accertamento si configura nei più complessi termini fin qui espressi.
39. Ad abundantiam si osserva, quanto al danno evento ed al danno conseguenza, che il rigetto della domanda in relazione al nesso di causalità risulta assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione della entità delle conseguenze lesive, in termini di danno biologico così come di equivalente monetario dello stesso.
40. Ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022 e coerentemente con i parametri dallo stesso indicati, tenuto conto della quantità e difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, della natura delle parti, del valore della controversia (valore 5.000,00 euro, importo prossimo ai valori medi per tutte le fasi processuali con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 2600/2000 r.g.:
Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma, con le precisazioni motivazionali di cui alla presente sentenza, la sentenza impugnata, n. 282/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data 20.3.2020 e depositata in data 15.5.2020 e notificata il 3.6.2020;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite per la presente fase del giudizio, liquidate in euro 1.701,00, oltre accessori come per legge;
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il giudice
IB TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tivoli
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice IB TT, ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2600/2000 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO IACOMELLI;
Parte_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio degli Avv. PAOLO BAGNARDI;
Controparte_1
APPELLATA
Le conclusioni delle parti
1. All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri scritti.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 282/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data 20.3.2020 e depositata in data 15.5.2020 e notificata il 3.6.2020, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda risarcitoria incardinata dall'odierno appellante ex art. 2051 c.c. avverso il appellato, relativa CP_1 all'infortunio occorsogli in data 7.5.2013 a in Piazza Diaz, consistito in una caduta asseritamente CP_1 causata dal lastricato reso viscido a causa dell'acqua fuoriuscita da una fontana.
2. La motivazione dell'impugnata sentenza si basa sul fatto che, secondo il giudice di prime cure, la pericolosità dei luoghi sarebbe stata nel caso di specie dovuta al caso fortuito (“Una imprevista imprevedibile ed eccezionale nevicata fuori dal controllo del proprietario che ha interrotto il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento lesivo”) ed inoltre il danneggiato avrebbe potuto evitare la caduta a fronte della conoscenza che egli aveva dei luoghi e della prevedibilità dell'evento, rilevando ex art. 1227 c.c..
3. L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui: non avrebbe rilevato il difetto di rappresentanza processuale della convenuta;
avrebbe erroneamente ricostruito i fatti oggetto di giudizio, non essendovi stato alcun evento eccezionale ed in particolare alcuna nevicata;
avrebbe erroneamente applicato i principi giuridici regolanti la materia. Chiede quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di controparte al risarcimento del danno quantificato in euro 5.000,00, oltre accessori e spese del giudizio.
4. Si è costituito il , eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di Controparte_1 specificità, sostenendo lo ius postulandi del e comunque producendo delibera della Giunta con CP_1 ratifica della costituzione in primo grado, sostenendo la fondatezza della decisione di primo grado malgrado i refusi in punto di ricostruzione in fatto e chiedendo il rigetto dell'appello.
5. Nel corso del giudizio, il giudicante che ha preceduto la sottoscritta sul ruolo ha conferito incarico ad un CTU al fine di verificare l'entità del danno, incarico successivamente rimesso dal consulente per impossibilità di compiere una valutazione in mancanza di documentazione medica (in assenza, all'epoca, del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), pur avendo comunque svolto attività parziali consistite nella raccolta dell'anamnesi del periziando e nell'espletamento della visita medico-legale, comunque non trasfuse in una relazione depositata.
6. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Preliminarmente, quanto al primo motivo e quindi allo ius postulandi del in primo grado, CP_1
a fronte dell'assenza di autorizzazione rilasciata dalla Giunta al Sindaco per il conferimento del mandato ad litem, si osserva quanto segue.
8. L'art. 6 del. D.lgs. 267/2000 recita: “I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio”. Parte ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie fosse necessaria una delibera autorizzatoria della Giunta comunale.
9. A riguardo, in senso assorbente che il ha prodotto in allegato alla propria costituzione in CP_1 appello delibera di autorizzazione a conferire l'incarico per resistere in secondo grado e ratifica del mandato conferito dal sindaco in primo grado. Tale ratifica è pienamente valida a sanare retroattivamente il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), potendo la sanatoria intervenire in qualunque stato e grado del giudizio (Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 23274/2016).
10. Ancora preliminarmente, deve ricordarsi che l'art. 345 c.p.c. impone di considerare esclusivamente le domande ed eccezioni originarie, nonché di dare rilievo esclusivamente alla documentazione prodotta in primo grado, salve sopravvenienze. È inoltre onere della parte – sebbene non sussista un obbligo di deposito del fascicolo di primo grado (cfr. sez. II, sentenza n. 23658 del 10/10/2017) – premurarsi di depositare gli atti in esso contenuti che siano ritenuti necessari per il giudice d'appello a fini della decisione, anche ove contenuti nel fascicolo di controparte, essendo invece l'acquisizione del fascicolo d'ufficio rimessa ad una valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27691 del
21/11/2017, Rv. 646777 - 01).
11. Nel caso di specie, il fascicolo di primo grado è stato acquisito dalla Cancelleria.
12. Il fascicolo di parte appellata è stato ritualmente depositato in allegato all'atto di costituzione nel presente giudizio.
13. Quanto al fascicolo di primo grado di parte appellante, nel fascicolo d'appello alla lista dei documenti si legge “Fascicolo di parte di primo grado” e, con aggiunta manoscritta sottoscritta dal difensore di parte, “(CON RISERVA DI PRODUZIONE)”, ulteriormente seguita dall'appunto “No”, a sua volta siglato.
14. Il fascicolo risulta depositato telematicamente in data 3.1.2024, unitamente ad una attestazione di
Cancelleria del Giudice di Pace di Tivoli in cui si dà atto che solo in data successiva al deposito dell'atto di appello è stata attivata, nel luglio 2022, la procedura per il trasporto e la disponibilità del fascicolo stesso presso la Cancelleria.
15. A verbale dell'udienza odierna, il ricorrente ha quindi chiesto di essere rimesso in termini per la produzione della detta documentazione.
16. L'istanza deve essere accolta, a norma dell'art. 153 co. 2 c.p.c., posto che la menzionata attestazione dimostra il carattere incolpevole del ritardo nel deposito del fascicolo di parte.
17. Tanto premesso, sulla base delle sole domande, allegazioni e della documentazione depositata in primo grado così come risultante dagli atti e documenti depositati dalle parti in adempimento del richiamato onere, è possibile ricostruire, in fatto e in diritto, quanto segue.
18. E' incontestato, e in tal senso accertato, che in data 7.5.2013 alle ore 12 circa, a , in Piazza CP_1
Diaz, il Sig. ha subito un infortunio consistito in una caduta a terra dovuta allo Parte_1 scivolamento sul selciato bagnato per via della fuoriuscita di acqua dalla fontana posizionata sulla piazza.
19. Quanto, più specificamente, alle circostanze fattuali in cui tale infortunio è occorso, in primo grado è stata svolta istruttoria orale, ed i testi escussi hanno confermato la caduta, riferito che altre ve ne erano state in precedenza, specificato che al momento della caduta stessa erano assenti segnali di pericolo, chiarito che l'appellante è titolare di una attività commerciale sulla stessa piazza.
20. Non è emersa da tali dichiarazioni la presenza di neve, né di ghiaccio (essendosi peraltro i fatti svolti all'inizio del mese di maggio e alle ore 12.00).
21. Nel fascicolo di primo grado di parte resistente sono presenti fotografie – incontestate da controparte – dei luoghi, da cui si evince che la fontana non prevede una vasca di raccolta dell'acqua bensì un meccanismo di scolo su grate direttamente inserite sul selciato e che conseguentemente, quando in funzione, la stessa appare circondata da un'ampia zona bagnata, chiaramente visibile dalle foto stesse.
22. Risulta inoltre in atti del giudizio di primo grado una relazione di servizio della polizia locale nella quale si legge che al momento della caduta, avvenuta sotto gli occhi degli agenti stessi, il signor Pt_1 trasportava una sedia “sorretta con entrambe le mani”. Ad ulteriore sostegno della veridicità di tale circostanza, deve darsi rilievo, a norma dell'art. 232 c.p.c., alla mancata comparizione di parte ricorrente a rendere l'interrogatorio formale espressamente richiesto a riguardo.
23. Da ultimo, in punto di ricostruzione in fatto, si rileva che non sono contestate le conseguenze dell'infortunio (che parte ricorrente allega essere consistite nella “frattura composta del capitello radiale).
24. A fronte di tali risultanze probatorie, la domanda deve essere rigettata per mancanza del nesso causale, in base alle ragioni che si vanno ad esporre.
25. Premesso che incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara - benché anche solo di alternatività o reciproca subordinazione, ma espressa in tal senso - tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e quella della responsabilità - oggettiva - per fatto della cosa, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., poste le differenze di funzione, presupposti e relativo onere probatorio delle due azioni (tra molte: Cass. 05/08/2013, n. 18609; Cass. 21/09/2015 n. 18463), in base al tenore testuale della citazione deve ricondursi la domanda attorea alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
L'attore ha infatti invocato la responsabilità del per i danni asseritamente causatigli dalla res che CP_1 detto ente ha in custodia, costituita dalla piazza, dalla relativa pavimentazione e dalla fontana ivi collocata.
26. La menzionata fattispecie giuridica configura in capo al custode una responsabilità di tipo oggettivo, sicché compete al danneggiato la sola – ma rigorosa – prova del nesso di causalità tra la res e il danno, potendo il custode stesso esimersi esclusivamente dimostrando la sussistenza di un fattore eziologico imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito e quindi idoneo a recidere il suddetto nesso. In tale scenario la colpa del danneggiante, da intendersi come scostamento da norme imperative o anche solo da regole di ragionevolezza e di buona condotta, non ha rilievo se non come elemento idoneo a qualificare la res come pericolosa, in base alla concreta configurazione che la stessa conseguentemente assume (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2481). 27. È quindi opportuno richiamare, in estrema sintesi, i principi che reggono il rapporto di causalità, onde successivamente applicarli al caso concreto.
28. La prova che l'attore deve fornire attiene al nesso di causalità materiale, ossia al rapporto tra la cosa e il danno-evento, a sua volta legato al danno-conseguenza (patrimoniale o non) dal nesso di causalità giuridica. La causalità materiale, in base all'insegnamento giurisprudenziale ormai consacrato anche dalle
Sezioni Unite (sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia), si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., in base alla teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
29. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
30. I richiamati principi, validi in generale per qualsiasi fattispecie di responsabilità aquiliana, assumono un particolare rilievo in materia di responsabilità da cose in custodia con riguardo alla condotta del danneggiato (cfr., amplius, Cass. Civ. Sez. III - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Rv. 647934 – 01).
Perché esista il nesso di causalità tra cosa e danno, infatti, è necessario che la prima abbia provocato il secondo in base alle sue caratteristiche intrinseche, e non in base ad una interazione del tutto accidentale con la condotta del danneggiato stesso (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/01/2018, n. 1064). In altri termini, la cosa è causa dell'evento se la serie causale è stata da essa innescata da essa in quanto pericolosa, da un suo particolare modo di essere o di atteggiarsi;
la cosa non è causa dell'evento quando la serie causale sia stata invece innescata da un comportamento del danneggiato stesso, che solo occasionalmente ha implicato il contatto con la res. La Cassazione ha ben espresso tale concetto richiedendo che, ai fini del nesso ex art. 2051, la cosa deve essere stata causa e non mera occasione del danno (Cass. civ. Sez. III,
06/08/1997, n. 7276; cfr anche Cass. 05/12/2013, n. 28616).
31. Una volta raggiunta la prova del nesso di causalità materiale tra cosa e danno, il comportamento del danneggiato può ulteriormente assumere rilievo in base alla sua incidenza eziologica. Se tale comportamento si presenta come del tutto abnorme, e quindi oggettivamente imprevedibile, esso è idoneo a configurare il caso fortuito, che elide il nesso di causalità ed esime il custode che tale circostanza alleghi e provi, trattandosi di eccezione in senso stretto. Laddove tale scostamento non sia tale da integrare il caso fortuito, il comportamento negligente del danneggiato può comunque consentire di circoscrivere, anche d'ufficio, le conseguenze dannose risarcibili in base ai principi che regolano il concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., fino ad eventualmente eliderle del tutto.
32. In particolare, quanto alla condotta colposa – ma non necessariamente abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile – del danneggiato che, per mera negligenza o distrazione non adotti delle semplici regole di cautela, quando queste sarebbero bastate ad evitare l'evento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale comportamento idoneo a recidere totalmente il nesso di causalità, ritenendo interamente ascrivibile al danneggiato stesso l'evento (tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14228/2023). In particolare, il carattere visibile e quindi facilmente percepibile delle caratteristiche anomale della res ritenute pericolose, e quindi foriere del danno, può rilevare fino ad escludere del tutto il rapporto causale tra pericolosità intrinseca della cosa e danno, ritenendo che quest'ultimo sia integralmente dovuto alla condotta colposa del danneggiato stesso, senza la quale l'evento non si sarebbe mai verificato.
33. L'analisi sull'esistenza ed incidenza del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., attiene quindi esclusivamente al rapporto di tale fatto con le conseguenze dannose riscontrate in base al parametro della colpa (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 20943/2022). Il giudizio di concorrenza o esclusività causale di tale fatto è inoltre rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex multis, Cass. n. 11258/2018; Cass. n. 19218/2018), ed integra giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex multis,
Cass. n. 842/2020).
34. I principi così brevemente richiamati conducono, nel caso di specie, a ritenere che il nesso di causalità tra la cosa e il danno sia escluso dall'incidenza causalmente determinante della condotta del danneggiato, in considerazione del fatto che le caratteristiche di pericolosità della res fossero chiaramente percepibili, e che detto pericolo fosse quindi presuntivamente evitabile mediante l'ordinaria diligenza, così da non potersi ritenere che la causa dell'evento sia stata la pericolosità della cosa in sé, bensì
l'interazione con la cosa della condotta colposa della parte danneggiata stessa.
35. Come rilevato, infatti, la pavimentazione della piazza era bagnata in modo assolutamente visibile
(cfr. fotografie in atti), in ragione delle condizioni di luminosità (i fatti sono avvenuti intorno alle ore
12.00) ed a fronte dell'ampiezza dell'area interessata dagli schizzi della fontana, area peraltro anche visivamente circoscritta da una grata di scolo di forma circolare (costituendo la pavimentazione della piazza parte della fontana stessa, come evidente dalle foto), e come del resto deve presumersi noto all'appellante che aveva un'attività commerciale sulla piazza, e quindi conosceva bene i luoghi. La fontana era inoltre attiva, così che il getto centrale della stessa era a sua volta chiaramente visibile.
36. Quanto alla possibile scivolosità di una pavimentazione bagnata, tale circostanza deve parimenti presumersi nota alla stregua di un criterio di id quod plerumque accidit. 37. A fronte di tali premesse, deve ritenersi che una condotta diligente avrebbe consentito di evitare la zona bagnata semplicemente camminando a maggiore distanza dalla fontana, o comunque ponendo la dovuta cautela al fine di non scivolare. Nel caso di specie, invece, è provato come già ricordato che il ricorrente attraversava la pur visibile area bagnata, peraltro trasportando una sedia con entrambe le mani, ponendo quindi in essere una condotta colposa che, globalmente considerate tutte le circostanze fin qui richiamate, può ritenersi tale da avere di per sé causato l'evento, che sarebbe invece stato facilmente evitato a fronte di una condotta diligente.
38. Da ultimo, deve sottolinearsi come la circostanza pure emersa dalla prova orale, relativa al fatto che successivamente all'infortunio la polizia municipale abbia provveduto alla perimetrazione cautelativa dell'area, non prova per ciò solo la responsabilità dell'ente in termini giuridici, il cui accertamento si configura nei più complessi termini fin qui espressi.
39. Ad abundantiam si osserva, quanto al danno evento ed al danno conseguenza, che il rigetto della domanda in relazione al nesso di causalità risulta assorbente rispetto a qualsivoglia valutazione della entità delle conseguenze lesive, in termini di danno biologico così come di equivalente monetario dello stesso.
40. Ne consegue il rigetto integrale dell'appello.
41. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M.
147/2022 e coerentemente con i parametri dallo stesso indicati, tenuto conto della quantità e difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, della natura delle parti, del valore della controversia (valore 5.000,00 euro, importo prossimo ai valori medi per tutte le fasi processuali con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa
n. 2600/2000 r.g.:
Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma, con le precisazioni motivazionali di cui alla presente sentenza, la sentenza impugnata, n. 282/2020 del Giudice di Pace di Tivoli, emessa in data 20.3.2020 e depositata in data 15.5.2020 e notificata il 3.6.2020;
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite per la presente fase del giudizio, liquidate in euro 1.701,00, oltre accessori come per legge;
Condanna parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il giudice
IB TT