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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1737/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) già assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA VO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avvocati DAVIDE FEOLA e SIMONA P.IVA_1
CHIOLO
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
Con atto notificato in data 12 marzo 2024 la signora odierna opponente, proponeva Parte_1 opposizione verso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3397/2023 (Rg n. 7766/2023). Tale decreto veniva emesso dal Tribunale di Bergamo, su ricorso di Controparte_1
odierna opposta, per l'importo di euro 33.875,98, oltre spese, diritti ed onorari della
[...] procedure.
pagina 1 di 3 L' opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3397/2023 per violazione dell'art. 642 c.p.c.; sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata degli eredi della signora quali terzi e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza allo Persona_1 scopo della citazione stessa;
nel merito: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e per effetto revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, in quanto il credito da esso portato è infondato, insussistente e quindi non dovuto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora alla Parte_1 Controparte_2
in ogni caso con vittoria di spese e onorari, R.F.S.G. 15%, IVA e CPA rifusi”.
[...] Sosteneva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta opposta;
il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la quantificazione del credito;
l'asserita applicazione di tassi usurari;
la errata qualificazione giuridica della signora Pt_1 In data 16 maggio 2024 si costituiva in giudizio la OC , la quale, contestando tutto Parte_2 quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 21 maggio 2024, non veniva concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avanzata da parte opponente con fissazione, ai sensi dell'art. 171 ter co. 3 c.p.c., di udienza al 17 settembre 2024. Le parti depositavano note in sostituzione di udienza e veniva fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 24 settembre 2025, concedendo alle parti stesse i termini ex art. 189 c.p.c. In data 20 marzo 2025, l'avvocato Maria Grazia Salvoni Hahn depositava la rinuncia al mandato difensivo della signora la quale non provvedeva alla nomina di un nuovo difensore. Parte_1 Pertanto, in data 25 luglio 2025, solo parte opposta depositava memoria conclusionale. In data 24 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è da ritenersi infondata e va pertanto respinta per le ragioni di seguito esposte. Non risultano, in primo luogo, contestate nella presente causa né la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 10273009127510, stipulato il 18 ottobre 2005 tra TA s.p.a. e la signora Per_1 (doc. 3 fascicolo monitorio) né la circostanza che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte
[...] le obbligazioni assunte nei confronti di TA s.p.a. da parte della signora si rendeva Per_1 coobbligata la signora odierna opponente. Parte_1
Proprio in forza del suddetto contratto, la signora si era obbligata a restituire il capitale erogato, Per_1 pari ad euro 20.000,00 in n. 72 rate mensili di euro 349,05 ciascuna, a partire dal 18 aprile 2006 sino al 18 febbraio 2012, al T.A.N. del 7,00% ed al T.A.E.G. del 7,23%, come da piano di ammortamento (doc. 5 di parte opposta). Si ritiene, innanzitutto, che la titolarità del credito azionato monitoriamente, in capo alla odierna parte resistente, risulti provata nel presente procedimento a fronte di tutta la documentazione versata in atti, già nel procedimento monitorio e qui nuovamente allegata, nonché del riconoscimento di debito effettuato dalla signora circa la titolarità del credito in favore della cessionaria Pt_1 Controparte_3 alla data del 2 febbraio 2021 (doc. 13 fascicolo monitorio). Inoltre, anche l'entità del credito risulta sufficientemente allegata e provata nel presente procedimento. In particolare, si osserva come, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione risulti sollevata in modo generico e priva di allegazioni, limitandosi a sostenere che “con riferimento al quantum debeatur, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante il calcolo Parte_2 dell'importo di cui Essa si assume creditrice, pur nonostante avendo dato atto di alcuni pagamenti effettuati dalla Signora dei quali però non sono indicati né gli importi, né le rate Persona_1 corrispettive”. L'importo ingiunto, invece, è stato indicato, ricostruito e provato da parte opposta (docc. 4-5-6-7), ferma sempre la rilevanza del riconoscimento di debito effettuato dalla signora circa Pt_1 la titolarità del credito in favore di alla data del 2 febbraio 2021 (doc. 13 fascicolo Controparte_3 monitorio). Anche l'eccezione relativa all'applicazione di tassi usurari va in questa sede respinta. pagina 2 di 3 Risultano correttamente calcolati i tassi applicati al contratto di finanziamento, oggetto della presente causa. Ritenuto, infatti, corretto l'inquadramento della categoria del credito per la quale si discute nell'ambito dei crediti finalizzati all'acquisto rateale di beni di consumo, ne consegue la correttezza e legittimità dei relativi tassi pattuiti e applicati, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, i quali risultano calcolati in conformità alle indicazioni della Banca d'Italia. Si ritiene, poi, che correttamente la odierna attrice opponente sia da qualificarsi quale soggetto coobbligato all'adempimento della prestazione e non come fideiussore, per espressa previsione contrattuale (doc. 3 monitorio), in cui i dati della signora sono riportati nella sezione dedicata al Pt_1 soggetto “coobbligato”; mentre, ai sensi dell'art. 1937 c.c. “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”, ossia inequivoca, circostanza che non emerge nel caso di specie. Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione di parte ricorrente va pertanto respinta e, per l'effetto, il decreto ingiusto opposto confermato. Le spese della lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 3397/2023 (Rg n. 7766/2023) emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.12.2023;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro
[...]
5.261,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00, per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 11 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1737/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) già assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA VO;
ATTRICE OPPONENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avvocati DAVIDE FEOLA e SIMONA P.IVA_1
CHIOLO
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
Con atto notificato in data 12 marzo 2024 la signora odierna opponente, proponeva Parte_1 opposizione verso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3397/2023 (Rg n. 7766/2023). Tale decreto veniva emesso dal Tribunale di Bergamo, su ricorso di Controparte_1
odierna opposta, per l'importo di euro 33.875,98, oltre spese, diritti ed onorari della
[...] procedure.
pagina 1 di 3 L' opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3397/2023 per violazione dell'art. 642 c.p.c.; sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata degli eredi della signora quali terzi e per l'effetto disporre il differimento della prima udienza allo Persona_1 scopo della citazione stessa;
nel merito: dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e per effetto revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, in quanto il credito da esso portato è infondato, insussistente e quindi non dovuto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla signora alla Parte_1 Controparte_2
in ogni caso con vittoria di spese e onorari, R.F.S.G. 15%, IVA e CPA rifusi”.
[...] Sosteneva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva dell'odierna convenuta opposta;
il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la quantificazione del credito;
l'asserita applicazione di tassi usurari;
la errata qualificazione giuridica della signora Pt_1 In data 16 maggio 2024 si costituiva in giudizio la OC , la quale, contestando tutto Parte_2 quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con provvedimento del 21 maggio 2024, non veniva concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo avanzata da parte opponente con fissazione, ai sensi dell'art. 171 ter co. 3 c.p.c., di udienza al 17 settembre 2024. Le parti depositavano note in sostituzione di udienza e veniva fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 24 settembre 2025, concedendo alle parti stesse i termini ex art. 189 c.p.c. In data 20 marzo 2025, l'avvocato Maria Grazia Salvoni Hahn depositava la rinuncia al mandato difensivo della signora la quale non provvedeva alla nomina di un nuovo difensore. Parte_1 Pertanto, in data 25 luglio 2025, solo parte opposta depositava memoria conclusionale. In data 24 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione. L'opposizione è da ritenersi infondata e va pertanto respinta per le ragioni di seguito esposte. Non risultano, in primo luogo, contestate nella presente causa né la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 10273009127510, stipulato il 18 ottobre 2005 tra TA s.p.a. e la signora Per_1 (doc. 3 fascicolo monitorio) né la circostanza che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte
[...] le obbligazioni assunte nei confronti di TA s.p.a. da parte della signora si rendeva Per_1 coobbligata la signora odierna opponente. Parte_1
Proprio in forza del suddetto contratto, la signora si era obbligata a restituire il capitale erogato, Per_1 pari ad euro 20.000,00 in n. 72 rate mensili di euro 349,05 ciascuna, a partire dal 18 aprile 2006 sino al 18 febbraio 2012, al T.A.N. del 7,00% ed al T.A.E.G. del 7,23%, come da piano di ammortamento (doc. 5 di parte opposta). Si ritiene, innanzitutto, che la titolarità del credito azionato monitoriamente, in capo alla odierna parte resistente, risulti provata nel presente procedimento a fronte di tutta la documentazione versata in atti, già nel procedimento monitorio e qui nuovamente allegata, nonché del riconoscimento di debito effettuato dalla signora circa la titolarità del credito in favore della cessionaria Pt_1 Controparte_3 alla data del 2 febbraio 2021 (doc. 13 fascicolo monitorio). Inoltre, anche l'entità del credito risulta sufficientemente allegata e provata nel presente procedimento. In particolare, si osserva come, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione risulti sollevata in modo generico e priva di allegazioni, limitandosi a sostenere che “con riferimento al quantum debeatur, non ha prodotto alcuna documentazione comprovante il calcolo Parte_2 dell'importo di cui Essa si assume creditrice, pur nonostante avendo dato atto di alcuni pagamenti effettuati dalla Signora dei quali però non sono indicati né gli importi, né le rate Persona_1 corrispettive”. L'importo ingiunto, invece, è stato indicato, ricostruito e provato da parte opposta (docc. 4-5-6-7), ferma sempre la rilevanza del riconoscimento di debito effettuato dalla signora circa Pt_1 la titolarità del credito in favore di alla data del 2 febbraio 2021 (doc. 13 fascicolo Controparte_3 monitorio). Anche l'eccezione relativa all'applicazione di tassi usurari va in questa sede respinta. pagina 2 di 3 Risultano correttamente calcolati i tassi applicati al contratto di finanziamento, oggetto della presente causa. Ritenuto, infatti, corretto l'inquadramento della categoria del credito per la quale si discute nell'ambito dei crediti finalizzati all'acquisto rateale di beni di consumo, ne consegue la correttezza e legittimità dei relativi tassi pattuiti e applicati, sia con riferimento agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, i quali risultano calcolati in conformità alle indicazioni della Banca d'Italia. Si ritiene, poi, che correttamente la odierna attrice opponente sia da qualificarsi quale soggetto coobbligato all'adempimento della prestazione e non come fideiussore, per espressa previsione contrattuale (doc. 3 monitorio), in cui i dati della signora sono riportati nella sezione dedicata al Pt_1 soggetto “coobbligato”; mentre, ai sensi dell'art. 1937 c.c. “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”, ossia inequivoca, circostanza che non emerge nel caso di specie. Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione di parte ricorrente va pertanto respinta e, per l'effetto, il decreto ingiusto opposto confermato. Le spese della lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 3397/2023 (Rg n. 7766/2023) emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.12.2023;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro
[...]
5.261,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00, per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in data 11 novembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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