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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4885/2024 R.G. e vertente tra
residente in [...], Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto Via C.F._1
Moleti n. 20 presso lo studio dell'Avv. Francesco Leto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
(di seguito ), Controparte_1 CP_2 in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore per la carica domiciliato presso la sede in Roma, Viale
Manzoni n. 22, resistente contumace
(C.F. n. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, Persona_1 dall'Avvocato Marco Fazio ed elett.te dom.to, con il suo procuratore, presso la sede in Messina, alla via Armeria, n.1 CP_5 resistente Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato il 20/09/2024 proponeva opposizione Parte_1
alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativi a diversi atti di intimazione, di cui impugnava per competenza, la cartella n.. 29576202400000938000, deducendo la mancata notifica della stessa.
Nella contumacia di e l' si costituiva chiedendo il rigetto dell'avversa CP_2 CP_3 CP_5
domanda essendo stata regolarmente notificata la cartella in data 05.10.2023 ed essendo quindi spirato il termine di 40 gg per l'impugnazione. Eccepiva altresi il difetto di legittimazione della CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio e scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Assorbite tutte le questioni preliminari, si osserva che l'eccezione sollevata dall' è CP_5 fondata in quanto è stata data prova della regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato e, decorsi i termini di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/99il ricorso è tardivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' che CP_5 liquida in euro 1.310,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Messina, 14 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando