Art. 16. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.