CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2024, n. 12161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12161 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI ME nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Piermassimo Marrapodi che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 13 marzo 2023 ha applicato a GI ME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere o relazione a plurime violazioni della norma di cui agli artt. 73 e 80 d.p.R. 309/90, in relazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 12161 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 21/12/2023 all'acquisto di chili di cocaina, in taluni casi aggravato anche dalla transnazionalità della condotta (capi A 13, 14, 17, 25, 27, 33 e 34), nonché per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. cit., 416-bis 1 e 61 bis cod. pen., con il ruolo di partecipe, per essersi approvvigionato abitualmente di ingenti quantitativi di cocaina, così garantendo alla associazione una stabile fonte di guadagno (capo C) e per i reati fine di acquisto di ingenti quantità di cocaina (anche dal Brasile e da Panama) (capi C 5, 8, 11, 21, 69 e 70). La contestazione mossa al ricorrente trae origine da una operazione denominata Eureka che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe permesso di appurare la commissione di una vasta serie di illeciti commessa da soggetti intranei o, comunque, aventi un rapporto di vicinanza alla associazione mafiosa calabrese della 'ndrangheta. Le indagini si sono fondate principalmente sulla analisi delle chat generate da sistemi di comunicazione criptati (quali Enrochat, Sky Ecc e Amon) associati a sím card estere, utilizzati dagli indagati per organizzare a distanza e i traffici di droga. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione avente ad oggetto la denunciata omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p. degli indizi, posto che nell'ordinanza cautelare sono stati trasfusi pedissequamente i fatti reato rappresentati dall'ufficio di Procura nella richiesta per l'applicazione della custodia cautelare a carico di GI. Anche se, graficamente, viene inserito nell'ordinanza del G.i.p. un sottoparagrafo relativo alla propria "autonoma valutazione", in realtà il giudice si è limitato ad effettuare una acritica trasposizione del contenuto della richiesta di misura del Pubblico ministero, ricorrendo alla tecnica di redazione per incorporazione. 2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione perché i v9....:-eè; giudici del riesame, senza compiere alcunà'in ordine al contributo funzionale reso da GI al gruppo criminale dei Sanluchesi, hanno desunto la sua partecipazione alla associazione criminosa contestata al capo C) della provvisoria imputazione da alcune condotte di acquisto di sostanze stupefacenti dal predetto gruppo criminoso - rientranti in un arco temporale molto ristretto e cioè cinque mesi: dal maggio al settembre 2020, rispetto a un più ampio arco temporale, e cioè da gennaio 2020 a gennaio 2022 -, che, da sole, non esprimono sintomaticamente il contributo associativo. Il Tribunale del riesame non dimostra la presenza della cosiddetta affectio societatis tra fornitore e acquirente. La motivazione è apodittica posto che, per i giudici del riesame, GI acquista sostanza stupefacente, nello stesso arco temporale e indifferentemente, sia da '2 soggetti ritenuti facenti parte della associazione contestata al capo A), sia da quelli facenti parte del contesto criminoso di cui al capo C), con coscienza e volontà partecipative. Le singole condotte, frazionate nel tempo e frammentate da comportamenti negativi (acquisto di sostanze stupefacenti da soggetti estranei al gruppo criminoso nello stesso arco di tempo), non rientrano nell'alveo di uno stabile rapporto di natura associativa, ma, eventualmente, in quello di natura concorsuale. Dalle conversazioni captate, si evince chiaramente che vi era una contrapposizione di interessi riguardo a personaggi di vertice della associazione, da un lato, e il ricorrente dall'altro (ripetutamente assillato dalle minacciose richieste di fare rapidamente fronte dai debiti accumulati nei loro confronti). Inoltre, risulta del tutto illogica la ricostruzione storica effettuata circa la partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo C), visto che le contestazioni poste a base della partecipazione sono del tutto speculari rispetto alle condotte contestate in concorso con esponenti del presunto gruppo associativo riportato sub A), ma che non hanno comportato la incolpazione di partecipazione a quest'ultima associazione criminale. In conclusione, il rapporto del ricorrente con l'associazione di cui al capo C) appare non solo ristretto nel tempo rispetto al più ampio arco temporale in cui ha operato l'associazione criminosa di cui al capo C), ma anche non costante e non esclusivo. 2.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit. In particolare: Capo C 5) : il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria in ordine al delitto di acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente relativa ad una quota parte di una nuova importazione dal Brasile riportando il contenuto di alcune chat, intercorse tra altri indagati, che non coinvolgevano il ricorrente;
i giudici hanno travisato il materiale indiziario a base del capo di incolpazione, indicando GI come colui che materialmente aveva provveduto al trasporto della somma da San CA a Bari, tramite un'autovettura dotata di doppio fondo. Capo C 8): il Tribunale non ha risposto alla doglianza difensiva in relazione al dato ponderale oggetto della imputazione;
nei caso in esame il contenuto intercettivo non è chiaro, poiché si fa riferimento a numeri che non consentono una ricostruzione unitaria della vicenda. Capo C 11): L'ordinanza non consente di comprendere in che modo il ricorrente abbia raggiunto l'accordo per l'acquisto di 5/10 kg. di cocaina, posto che iI contenuto dei messaggi non consente di I ndivduare il momento della conclusione dell'accordo. 3 //i Analogo discorso deve essere fatto con riferimento al capo C 21), che si limita a rinviare alle conclusioni del G.i.p. Capo C 69): la condotta imputata doveva essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 49 cod. pen. per inidoneità dell'azione e inesistenza dell'oggetto, ovvero considerata mero tentativo non punibile. Capi C 70), A 14), A 27) A 33) e A 34): il Tribunale si è limitato a fare riferimento al provvedimento cautelare genetico. Capo C 25): la motivazione del Tribunale è illogica laddove considera un elemento non dirimente la discrasia degli orari riportati nell'ordinanza di custodia cautelare rispetto al momento della consegna della sostanza stupefacente da parte dei fornitori al GI. 2.4. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura privativa della libertà da applicare in concreto. La motivazione dell'ordinanza in punto di presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria è illogica, atteso che i legami tra l'acquirente e i presunti appartenenti alla associazione risultano essersi naturalmente interrotti nell'anno 2020, a fronte del perdurare dell'associazione sino al mese di gennaio del 2022. Da ciò logicamente consegue che i legami tra fornitore e acquirente non necessitano di essere recisi a mezzo dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, posto che risultano essersi interrotti molto tempo prima e in maniera naturale. L'ordinanza è, altresì, affetta da mancanza di motivazione circa le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto avendo riguardo al tempo intercorrente tra evento e decisione sulla misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo, che contesta la assenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p, è generico perché non vengono offerti elementi che consentano di effettuare alcuna verifica sul punto, non spettando 'al giudice di legittimità procedere a lettura degli atti interessati, né potendo essere sufficiente, per escludere che vi sia stata tale "autonoma valutazione", il solo dato della riproduzione di atti di indagine e/o della richiesta del Pubblico ministero. 4 3.11 secondo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che, dopo avere delineato gli elementi in base ai quali ritenere sussistente la associazione, sottolinea che la continuità e il gran numero degli illeciti nei quali era coinvolto il ricorrente dimostrano come il predetto si dedicasse in modo continuativo ai traffici delittuosi con stabili contatti con gli altri soggetti presi in considerazione dalle indagini. Il tribunale si è puntualmente soffermato sulle condotte dalle quali desumere come GI fosse pienamente inserito nella associazione, come, ad esempio, il fatto che egli si rapportasse in prima persona con i fornitori sudamericani. Con motivazione congrua e logica, inoltre, l'ordinanza impugnata sottolinea che il fatto che GI vendesse autonomamente a terzi la droga o sfruttasse i propri contatti con membri del sodalizio di cui al capo A), se da un lato non incideva sulla sussistenza della partecipazione al sodalizio di cui al capo C), dall'altro denotava come egli fosse perfettamente integrato nel settore del traffico di stupefacenti. 4.11 terzo motivo è generico. Quanto ai capi C 70), A 14), A 27) A 33) e A 34), il tribunale del riesame richiama le conversazioni più rilevanti dalle quali desumere la sussistenza dell'accordo sulla qualità, quantità e prezzo di acquisto della sostanza stupefacente in relazione a tutti i capi di incolpazione, rinviando legittimamente per relationem all'ordinanza genetica per una più specifica descrizione della dinamica dei fatti. Quanto ai capo C 5), l'ordinanza impugnata chiarisce che il ricorrente, ai quale era affidato il compito di trasportare i soldi dalla Calabria al Belgio, veniva individuato grazie all'utilizzo di soprannomi (CR 7) o al rimando a parentele. Quanto al capo C 8), il tribunale del riesame sottolinea che, a prescindere dal quantitativo acquistato, dalle conversazioni richiamate emerge una effettiva condotta di acquisto di sostanza da parte del ricorrente. Quanto al capo C 11), il tribunale del riesame evidenzia, puntualmente, che, a prescindere dal fatto che la consegna risulta effettivamente avvenuta, come si comprende dai messaggi richiamati, il delitto si consuma con il raggiungimento dell'accordo per la cessione, della quale le conversazioni danno prova univoca. Analogo discorso deve essere fatto con riferimento al capo C 21), in relazione al quale vengono richiamate le chat dalla quale emergeva che colui che aveva in custodia la droga l'aveva consegnata a GI. Quanto al capo C 69), il tribunale del riesame spiega che, alla luce delle chat riportate, la condotta di acquisto di 50 kg. di cocaina - da importare da Panama tramite nave diretta al porto di Gioia Tauro, mai arrivata per un errore nella spedi 5 Il Predh1te r-a zione o per non essere stata rinvenuta per un errore nelle indicazioni del container -, si realizzava tra San CA, Gioia Tauro e Panama con il perfezionamento dell'accordo tra GI Ø ME e i fornitori in Sud America. 5. Anche il quarto motivo è affetto da genericità perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che fa riferimento, non solo alla doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ma anche alla eccezionale gravità dei fatti, stante l'enormità dei volumi clt;
traffici trattati e i conseguenti incassi (l'associazione veicolava tonnellate di droga e milioni di euro), nonché ai contatti con i narcotrafficanti sudamericani. Ancora, il Collegio della cautela richiama una conversazione, nel corso della quale l'indagato, furibondo per il fatto di non avere ricevuto venti chilogrammi di cocaina dal proprio fornitore ecuadoriano, minacciava di uccidere quest'ultimo. Ciò, come correttamente messo in evidenza nell'ordinanza impugnata, denota la spiccata aggressività e pericolosità sociale di GI, al quale nessuna altra misura cautelare può essere applicata, perché inidonea, ivi compresi gli arresti domiciliari. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2023
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Piermassimo Marrapodi che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 13 marzo 2023 ha applicato a GI ME la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere o relazione a plurime violazioni della norma di cui agli artt. 73 e 80 d.p.R. 309/90, in relazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 12161 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 21/12/2023 all'acquisto di chili di cocaina, in taluni casi aggravato anche dalla transnazionalità della condotta (capi A 13, 14, 17, 25, 27, 33 e 34), nonché per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. cit., 416-bis 1 e 61 bis cod. pen., con il ruolo di partecipe, per essersi approvvigionato abitualmente di ingenti quantitativi di cocaina, così garantendo alla associazione una stabile fonte di guadagno (capo C) e per i reati fine di acquisto di ingenti quantità di cocaina (anche dal Brasile e da Panama) (capi C 5, 8, 11, 21, 69 e 70). La contestazione mossa al ricorrente trae origine da una operazione denominata Eureka che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe permesso di appurare la commissione di una vasta serie di illeciti commessa da soggetti intranei o, comunque, aventi un rapporto di vicinanza alla associazione mafiosa calabrese della 'ndrangheta. Le indagini si sono fondate principalmente sulla analisi delle chat generate da sistemi di comunicazione criptati (quali Enrochat, Sky Ecc e Amon) associati a sím card estere, utilizzati dagli indagati per organizzare a distanza e i traffici di droga. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione avente ad oggetto la denunciata omessa autonoma valutazione da parte del G.i.p. degli indizi, posto che nell'ordinanza cautelare sono stati trasfusi pedissequamente i fatti reato rappresentati dall'ufficio di Procura nella richiesta per l'applicazione della custodia cautelare a carico di GI. Anche se, graficamente, viene inserito nell'ordinanza del G.i.p. un sottoparagrafo relativo alla propria "autonoma valutazione", in realtà il giudice si è limitato ad effettuare una acritica trasposizione del contenuto della richiesta di misura del Pubblico ministero, ricorrendo alla tecnica di redazione per incorporazione. 2.2. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione perché i v9....:-eè; giudici del riesame, senza compiere alcunà'in ordine al contributo funzionale reso da GI al gruppo criminale dei Sanluchesi, hanno desunto la sua partecipazione alla associazione criminosa contestata al capo C) della provvisoria imputazione da alcune condotte di acquisto di sostanze stupefacenti dal predetto gruppo criminoso - rientranti in un arco temporale molto ristretto e cioè cinque mesi: dal maggio al settembre 2020, rispetto a un più ampio arco temporale, e cioè da gennaio 2020 a gennaio 2022 -, che, da sole, non esprimono sintomaticamente il contributo associativo. Il Tribunale del riesame non dimostra la presenza della cosiddetta affectio societatis tra fornitore e acquirente. La motivazione è apodittica posto che, per i giudici del riesame, GI acquista sostanza stupefacente, nello stesso arco temporale e indifferentemente, sia da '2 soggetti ritenuti facenti parte della associazione contestata al capo A), sia da quelli facenti parte del contesto criminoso di cui al capo C), con coscienza e volontà partecipative. Le singole condotte, frazionate nel tempo e frammentate da comportamenti negativi (acquisto di sostanze stupefacenti da soggetti estranei al gruppo criminoso nello stesso arco di tempo), non rientrano nell'alveo di uno stabile rapporto di natura associativa, ma, eventualmente, in quello di natura concorsuale. Dalle conversazioni captate, si evince chiaramente che vi era una contrapposizione di interessi riguardo a personaggi di vertice della associazione, da un lato, e il ricorrente dall'altro (ripetutamente assillato dalle minacciose richieste di fare rapidamente fronte dai debiti accumulati nei loro confronti). Inoltre, risulta del tutto illogica la ricostruzione storica effettuata circa la partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo C), visto che le contestazioni poste a base della partecipazione sono del tutto speculari rispetto alle condotte contestate in concorso con esponenti del presunto gruppo associativo riportato sub A), ma che non hanno comportato la incolpazione di partecipazione a quest'ultima associazione criminale. In conclusione, il rapporto del ricorrente con l'associazione di cui al capo C) appare non solo ristretto nel tempo rispetto al più ampio arco temporale in cui ha operato l'associazione criminosa di cui al capo C), ma anche non costante e non esclusivo. 2.3. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. cit. In particolare: Capo C 5) : il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria in ordine al delitto di acquisto di 50 chilogrammi di sostanza stupefacente relativa ad una quota parte di una nuova importazione dal Brasile riportando il contenuto di alcune chat, intercorse tra altri indagati, che non coinvolgevano il ricorrente;
i giudici hanno travisato il materiale indiziario a base del capo di incolpazione, indicando GI come colui che materialmente aveva provveduto al trasporto della somma da San CA a Bari, tramite un'autovettura dotata di doppio fondo. Capo C 8): il Tribunale non ha risposto alla doglianza difensiva in relazione al dato ponderale oggetto della imputazione;
nei caso in esame il contenuto intercettivo non è chiaro, poiché si fa riferimento a numeri che non consentono una ricostruzione unitaria della vicenda. Capo C 11): L'ordinanza non consente di comprendere in che modo il ricorrente abbia raggiunto l'accordo per l'acquisto di 5/10 kg. di cocaina, posto che iI contenuto dei messaggi non consente di I ndivduare il momento della conclusione dell'accordo. 3 //i Analogo discorso deve essere fatto con riferimento al capo C 21), che si limita a rinviare alle conclusioni del G.i.p. Capo C 69): la condotta imputata doveva essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 49 cod. pen. per inidoneità dell'azione e inesistenza dell'oggetto, ovvero considerata mero tentativo non punibile. Capi C 70), A 14), A 27) A 33) e A 34): il Tribunale si è limitato a fare riferimento al provvedimento cautelare genetico. Capo C 25): la motivazione del Tribunale è illogica laddove considera un elemento non dirimente la discrasia degli orari riportati nell'ordinanza di custodia cautelare rispetto al momento della consegna della sostanza stupefacente da parte dei fornitori al GI. 2.4. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura privativa della libertà da applicare in concreto. La motivazione dell'ordinanza in punto di presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria è illogica, atteso che i legami tra l'acquirente e i presunti appartenenti alla associazione risultano essersi naturalmente interrotti nell'anno 2020, a fronte del perdurare dell'associazione sino al mese di gennaio del 2022. Da ciò logicamente consegue che i legami tra fornitore e acquirente non necessitano di essere recisi a mezzo dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, posto che risultano essersi interrotti molto tempo prima e in maniera naturale. L'ordinanza è, altresì, affetta da mancanza di motivazione circa le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto avendo riguardo al tempo intercorrente tra evento e decisione sulla misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo, che contesta la assenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p, è generico perché non vengono offerti elementi che consentano di effettuare alcuna verifica sul punto, non spettando 'al giudice di legittimità procedere a lettura degli atti interessati, né potendo essere sufficiente, per escludere che vi sia stata tale "autonoma valutazione", il solo dato della riproduzione di atti di indagine e/o della richiesta del Pubblico ministero. 4 3.11 secondo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che, dopo avere delineato gli elementi in base ai quali ritenere sussistente la associazione, sottolinea che la continuità e il gran numero degli illeciti nei quali era coinvolto il ricorrente dimostrano come il predetto si dedicasse in modo continuativo ai traffici delittuosi con stabili contatti con gli altri soggetti presi in considerazione dalle indagini. Il tribunale si è puntualmente soffermato sulle condotte dalle quali desumere come GI fosse pienamente inserito nella associazione, come, ad esempio, il fatto che egli si rapportasse in prima persona con i fornitori sudamericani. Con motivazione congrua e logica, inoltre, l'ordinanza impugnata sottolinea che il fatto che GI vendesse autonomamente a terzi la droga o sfruttasse i propri contatti con membri del sodalizio di cui al capo A), se da un lato non incideva sulla sussistenza della partecipazione al sodalizio di cui al capo C), dall'altro denotava come egli fosse perfettamente integrato nel settore del traffico di stupefacenti. 4.11 terzo motivo è generico. Quanto ai capi C 70), A 14), A 27) A 33) e A 34), il tribunale del riesame richiama le conversazioni più rilevanti dalle quali desumere la sussistenza dell'accordo sulla qualità, quantità e prezzo di acquisto della sostanza stupefacente in relazione a tutti i capi di incolpazione, rinviando legittimamente per relationem all'ordinanza genetica per una più specifica descrizione della dinamica dei fatti. Quanto ai capo C 5), l'ordinanza impugnata chiarisce che il ricorrente, ai quale era affidato il compito di trasportare i soldi dalla Calabria al Belgio, veniva individuato grazie all'utilizzo di soprannomi (CR 7) o al rimando a parentele. Quanto al capo C 8), il tribunale del riesame sottolinea che, a prescindere dal quantitativo acquistato, dalle conversazioni richiamate emerge una effettiva condotta di acquisto di sostanza da parte del ricorrente. Quanto al capo C 11), il tribunale del riesame evidenzia, puntualmente, che, a prescindere dal fatto che la consegna risulta effettivamente avvenuta, come si comprende dai messaggi richiamati, il delitto si consuma con il raggiungimento dell'accordo per la cessione, della quale le conversazioni danno prova univoca. Analogo discorso deve essere fatto con riferimento al capo C 21), in relazione al quale vengono richiamate le chat dalla quale emergeva che colui che aveva in custodia la droga l'aveva consegnata a GI. Quanto al capo C 69), il tribunale del riesame spiega che, alla luce delle chat riportate, la condotta di acquisto di 50 kg. di cocaina - da importare da Panama tramite nave diretta al porto di Gioia Tauro, mai arrivata per un errore nella spedi 5 Il Predh1te r-a zione o per non essere stata rinvenuta per un errore nelle indicazioni del container -, si realizzava tra San CA, Gioia Tauro e Panama con il perfezionamento dell'accordo tra GI Ø ME e i fornitori in Sud America. 5. Anche il quarto motivo è affetto da genericità perché non si confronta con l'ordinanza impugnata che fa riferimento, non solo alla doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., ma anche alla eccezionale gravità dei fatti, stante l'enormità dei volumi clt;
traffici trattati e i conseguenti incassi (l'associazione veicolava tonnellate di droga e milioni di euro), nonché ai contatti con i narcotrafficanti sudamericani. Ancora, il Collegio della cautela richiama una conversazione, nel corso della quale l'indagato, furibondo per il fatto di non avere ricevuto venti chilogrammi di cocaina dal proprio fornitore ecuadoriano, minacciava di uccidere quest'ultimo. Ciò, come correttamente messo in evidenza nell'ordinanza impugnata, denota la spiccata aggressività e pericolosità sociale di GI, al quale nessuna altra misura cautelare può essere applicata, perché inidonea, ivi compresi gli arresti domiciliari. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 dicembre 2023