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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11
con l'avvocato Ludovica Amenta Parte_12 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1 nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. ovvero ovvero , Persona_1 Persona_2 Persona_3 cittadino italiano, nato a [...] in data [...], figlio di e Persona_4 [...]
così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc. Persona_5
3);
3. che il sig. ovvero ovvero , mai è Persona_1 Persona_2 Persona_3 stato naturalizzato cittadina brasiliana, in ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del
, così conservando la cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti Controparte_1 senza interruzioni, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza brasiliano, con apostilla n. 121100 del 18.01.2024
(doc. 4);
4. che in data 22.08.1903 il sig. ovvero ovvero Persona_1 Persona_2
ha contratto matrimonio a TO IO de PO (SP-Brasile) con la sig.ra Persona_3
(doc.5), dalla cui unione è nato a [...]- Controparte_2 Brasile) in data 16.09.1906 il sig. (doc.6), anch'esso cittadino italiano per il fatto Persona_6 di essere nato da padre cittadino italiano;
5. che in data 28.09.1929 il sig. ha Persona_6 contratto matrimonio a TO IO da PO (SP-Brasile) con la sig.ra (doc.7), Persona_7 dalla cui unione è nata a [...]-Brasile) in data 24.02.1941 la sig.ra Per_8
(doc.8), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino
[...] italiano;
6. che in data 27.02.1960 la sig.ra ha contratto matrimonio a SA Persona_8
NA do AM (SP- Brasile) con il sig. (doc.9), dalla cui unione sono nati a Parte_6
SA NA do AM (SP-Brasile) due figli: in data 11.12.1960 il sig. Parte_1
(doc.10), odierno ricorrente, in data 03.07.1965 la sig.ra (doc.11), anch'essi Parte_13 cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana;
7. che in data 24.07.1982 il sig. ha contratto matrimonio a Campinas (SP-Brasile) con la sig.ra Parte_1 [...]
(doc.12), nata a [...]-Brasile) il 01.03.1963 (doc. 13), Persona_9 odierna ricorrente, la quale ha acquisito la cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell'art. 10 della legge n. 555/1912, avendo contratto matrimonio prima del 21.04.1983, data di entrata in vigore della legge n. 123/19831 ;
8. dall'unione di e Parte_1 Parte_11 [...]
sono nati tre figli: a Campinas (SP-Brasile) in data 07.02.1984 il sig. Parte_2 [...]
(doc.14), a DO (SP-Brasile) in data 05.11.1986 la sig.ra Parte_3 Parte_8
(doc.15), a SA IG AN (SP-Brasile) in data 05.09.2006 la Parte_8 sig.ra (doc.16), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani Parte_2 per il fatto di essere nati da madre e padre cittadini italiani;
9. che in data 26.09.2003 il sig.
, ha contratto matrimonio a SA IG AN (SP-Brasile) con la Parte_3 sig.ra (doc.17), dallla quale divorzia e dalla cui unione è nata a [...]_10
SU (SP-Brasile) in data 30.07.2010 la sig.ra (doc.18), Parte_4 Parte_3 odierna ricorrente, anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano;
10. che in data 17.12.2004 la sig.ra ha Parte_8 contratto matrimonio a SA IG AN (SP-Brasile) con la sig.ra Controparte_3
(doc.19), dalla quale divorzia e dalla cui unione sono nati a AR do SU (SP-Brasile)
[...] due figli: in data 16.10.2006 la sig.ra (doc.20), in data Parte_14
03.12.2018 il sig. (doc.21), odierni ricorrenti, anch'essi Parte_10 cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana;
11. che in data 05.11.1996 la sig.ra ha contratto matrimonio a SA IG AN (SP-Brasile) con il Parte_13 sig. (doc.22), dalla cui unione sono nati due figli: a DO (SP-Brasile) in Persona_11 data 14.02.1987 la sig.ra (doc.23), a SA IG AN (SP-Brasile) in Parte_5 data 21.03.1996 il sig. (doc.24), odierni ricorrenti, anch'essi Parte_12 cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana;
12. che in data 05.12.2003 la sig.ra ha contratto matrimonio a SA IG AN (SP-Brasile) con Parte_5 il sig. (doc.25), dal quale divorzia e dalla cui unione sono nati a Persona_12
AR do SU (SP-Brasile) due figli: in data 30.01.2007 il sig. Parte_6
(doc.26), in data 22.09.2009 la sig.ra (doc.27), odierni ricorrenti, Parte_7 anch'essi cittadini italiani per il fatto die essere nati da madre cittadina italiana;
13. che in data
24.01.2019 la sig.ra ha contratto matrimonio a OC (SP-Brasile) con Persona_13 il sig. (doc.28)”. Persona_14
Il resistente non si è costituito in giudizio a seguito della regolare notificazione degli atti. CP_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con nota del 2.12.2025 relativamente alle osservazioni e correzioni sui dati di discendenza e anagrafici, la difesa ha precisato quanto segue: “a seguito di un meticoloso controllo incrociato dei dati presenti nel Ricorso con i certificati prodotti, la parte ricorrente segnala le seguenti rettifiche e precisazioni da apportare al fine di evitare errori materiali nel futuro provvedimento di definizione del giudizio: 1. : il cognome corretto è 2. IG KE Parte_9 Pt_9 [...]
TO: si precisa che il padre di non è Pt_10 Parte_10 [...]
, bensì .
3. AN UL MB Leite: si precisa che CP_3 Persona_15 [...] non è figlia di , bensì di .
4. Parte_5 Persona_16 Persona_17 [...]
si precisa che , prima di sposare , ha Parte_13 Parte_13 Persona_16 precedentemente divorziato”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. 3 Persona_1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 5 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedito dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11
sono cittadini italiani.
[...] Parte_12 2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 4.12.2025
Il giudice
CH OL