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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1791/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 3/7/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1791 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 3/7/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEPPERU FAUSTO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SIRENA Controparte_1 C.F._2
ROBERTO
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione (divenuta) consensuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 CP_2
[...] [...]
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in La Maddalena il 17/12/1994
[...]
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di La Maddalena al n. 16, parte I, anno
1994), dal quale sono nati tre figli: (10/11/1994), (18/8/2006) e Per_1 Per_2 Persona_3
(10/08/2007), chiedendo: l'affidamento congiunto del minore , la regolamentazione Persona_3 del regime di frequentazione paterna e il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2 [...]
di € 300,00. Per_3
si è tempestivamente costituita nel procedimento, aderendo alla Controparte_1 domanda di affidamento condiviso del figlio minore e chiedendo che il si Persona_3 Pt_1 impegnasse a donare ai tre figli la proprietà dell'immobile in Aglientu, con usufrutto vita natural durante in suo favore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo conciliativo e, previo mutamento del rito in consensuale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni condivise e compendiate nell'accordo indicato.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale adottato, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DISPONE la separazione dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di seguito indicate:
2 “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , con conseguente Parte_1 Controparte_1 scioglimento della comunione legale, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, Persona_4 prevedendo che lo stesso dimori abitualmente con la madre, presso la residenza familiare sita in La
Maddalena in Via Ag. Millelire n. 38, o altra ritenuta opportuna, con facoltà del padre, previa comunicazione alla sig.ra , di vederlo e tenerlo con sé liberamente in ogni momento della CP_1 giornata compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con le esigenze di crescita ed istruzione del minore;
3) Le spese straordinarie, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ulteriormente per la regolamentazione del pagamento delle spese straordinarie, i coniugi faranno riferimento al Protocollo CNF 2017 e ss.mm.
4) Il sig. si impegna, subito dopo l'omologazione della separazione coniugale, a Parte_1 donare ai tre figli e la nuda proprietà CP_3 Controparte_4 Persona_4 dell'immobile sito in Aglientu, via Romana n. 8;
5) I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di Pt_1 CP_1 identità valida anche per l'espatrio per il figlio minore”.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile di La Maddalena l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in La Maddalena il 17/12/1994 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994, numero 16, parte I.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1791/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 3/7/2025 ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1791 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 3/7/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DEPPERU FAUSTO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SIRENA Controparte_1 C.F._2
ROBERTO
-parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione (divenuta) consensuale
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, Parte_1 CP_2
[...] [...]
, con la quale aveva contratto matrimonio civile in La Maddalena il 17/12/1994
[...]
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di La Maddalena al n. 16, parte I, anno
1994), dal quale sono nati tre figli: (10/11/1994), (18/8/2006) e Per_1 Per_2 Persona_3
(10/08/2007), chiedendo: l'affidamento congiunto del minore , la regolamentazione Persona_3 del regime di frequentazione paterna e il contributo per il mantenimento dei figli e Per_2 [...]
di € 300,00. Per_3
si è tempestivamente costituita nel procedimento, aderendo alla Controparte_1 domanda di affidamento condiviso del figlio minore e chiedendo che il si Persona_3 Pt_1 impegnasse a donare ai tre figli la proprietà dell'immobile in Aglientu, con usufrutto vita natural durante in suo favore.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/7/2025 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo conciliativo e, previo mutamento del rito in consensuale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni condivise e compendiate nell'accordo indicato.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale adottato, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DISPONE la separazione dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di seguito indicate:
2 “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , con conseguente Parte_1 Controparte_1 scioglimento della comunione legale, autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, Persona_4 prevedendo che lo stesso dimori abitualmente con la madre, presso la residenza familiare sita in La
Maddalena in Via Ag. Millelire n. 38, o altra ritenuta opportuna, con facoltà del padre, previa comunicazione alla sig.ra , di vederlo e tenerlo con sé liberamente in ogni momento della CP_1 giornata compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con le esigenze di crescita ed istruzione del minore;
3) Le spese straordinarie, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ulteriormente per la regolamentazione del pagamento delle spese straordinarie, i coniugi faranno riferimento al Protocollo CNF 2017 e ss.mm.
4) Il sig. si impegna, subito dopo l'omologazione della separazione coniugale, a Parte_1 donare ai tre figli e la nuda proprietà CP_3 Controparte_4 Persona_4 dell'immobile sito in Aglientu, via Romana n. 8;
5) I sig.ri e prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di Pt_1 CP_1 identità valida anche per l'espatrio per il figlio minore”.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile di La Maddalena l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in La Maddalena il 17/12/1994 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1994, numero 16, parte I.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 3/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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