CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 25/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CLERICI MAURO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068-2025-00674865-35000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato
contro
Agenzia delle RA NE e Agenzia delle RA Dir. Prov. Roma I la cartella di pagamento n. 068 2025 00674865 35000, notificata in data 14/07/2025 dall'Agenzia
RA NE
Gli Uffici convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio deducendo l'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato e chiedendo entrambi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, ai sensi dell' art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite, nonché l'agente della riscossione anche la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra, risulta accertata la cessazione materia del contendere, ai sensi dell' art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; ne segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CLERICI MAURO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068-2025-00674865-35000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato
contro
Agenzia delle RA NE e Agenzia delle RA Dir. Prov. Roma I la cartella di pagamento n. 068 2025 00674865 35000, notificata in data 14/07/2025 dall'Agenzia
RA NE
Gli Uffici convenuti si sono regolarmente costituiti in giudizio deducendo l'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato e chiedendo entrambi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere, ai sensi dell' art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di lite, nonché l'agente della riscossione anche la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra, risulta accertata la cessazione materia del contendere, ai sensi dell' art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; ne segue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.