Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2025, proposto da
AR AT, TO CA, PP GU, TI AR, LU VE, VA SS SU, FO RR, PP TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, Francesco Gramuglia, Francesco Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 45385 del 05/09/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente AR AT i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 24033 del 14/04/2025) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente TO CA i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 3598 del 17/01/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente PP GU i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 12287 del 20/01/2020) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente TI AR i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 427043 del 07/12/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente LU VE i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Trapani, (Atto Rif. 63494 del 10/10/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente VA SS SU i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Palermo, (Atto Rif. 47514 del 13/09/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente FO RR i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 194375 del 17/05/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente PP TO i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO
- del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa RA SA SO e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con atto ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno riferito di avere svolto servizio presso l’Arma dei Carabinieri (AR AT, TO CA, PP GU, TI AR, LU VE, PP TO) e presso la Polizia di Stato (VA SS SU, FO RR) e di essere stati collocati a riposo a domanda, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età ed oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Hanno, quindi, chiesto l’accertamento del diritto ad avere riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio previsto dall’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, che stabilisce:
«1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2,commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
Si è costituito per resistere al ricorso, con atto di pura forma, l’I.N.P.S.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
La questione relativa all’applicabilità del beneficio in questione a coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990, ossia coloro che conseguono il requisito di 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni, è stata ripetutamente affrontata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770, cui si rinvia per una dettagliata ricostruzione dell’istituto; cfr. anche, nello stesso senso, cfr. C.G.A.R.S. dalla n. 471 alla n. 487 del 27 luglio 2023 e Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524 e 18 dicembre 2023, n. 10916) e da questo Tribunale (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III n. 416/2025):
“L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987” (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n.770; cfr. anche, ex multis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2550/2023).
Ulteriore argomento a supporto della tesi accolta dal giudice di appello – e condivisa da questo Tribunale – si trae dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare:
“13.8. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia” (così C.G.A.R.S. cit.).
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha risolto in senso favorevole per i dipendenti anche l’ulteriore questione, relativa alla natura decadenziale (o meno) del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza:
“…il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.
Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.
Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231)” (cfr. C.G.A.R.S. cit.).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Sulle somme dovute non deve calcolarsi la rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali, essendo noto che vige la regola del divieto di cumulo, in tema di pubblico impiego, tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria stabilita dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (la quale ha esteso ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, riconoscendo al lavoratore la maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria).
In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
Per il principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS, come indicato in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
RA SA SO, Consigliere, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RA SA SO | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO