Articolo 1 della Legge 6 marzo 1950, n. 171
Articolo 2
Versione
28 aprile 1950
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 3800 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per 1000 milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio 1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise nell'ottobre 1949:
a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art. 2;
d) alle opere di definitiva riparazione o ricostruzione di acquedotti, fognature e strade provinciali e comunali, salvo il parziale recupero a termini del successivo art. 4;
e) alla costruzione di ricoveri stabili da assegnare con le modalita' di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;
f) alla concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni a favore dell'A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali) per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione delle strade statali;
g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle province e dei comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649 ;
h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.
Entrata in vigore il 28 aprile 1950