TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2815
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Sentenza breve 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale rileva che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Nel processo amministrativo, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, la quale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autenticazione richiede l'accertamento dell'identità del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale. Nella fattispecie, dalla documentazione depositata non risulta che il pubblico ufficiale abbia previamente accertato l'identità della persona che ha sottoscritto la procura. La procura allegata al ricorso manca del riferimento a tale incombente e non indica che la firma è stata conferita in presenza del pubblico ufficiale che ha accertato le generalità. La seconda procura depositata è in inglese, non sottoscritta, e accompagnata da un timbro notarile con data diversa. Pertanto, la sottoscrizione della procura non soddisfa i requisiti dell'autenticazione, comportando la carenza di una valida sottoscrizione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2815
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2815
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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