Art. 1.
In aggiunta alle Facolta' della Universita' degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Universita' medesima, la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
In aggiunta alle Facolta' della Universita' degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Universita' medesima, la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.