Art. 217.
(Presunzione di legittimita' della cattura e del sequestro).
La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non e' intervenuto un giudicato contrario.
(Presunzione di legittimita' della cattura e del sequestro).
La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non e' intervenuto un giudicato contrario.