CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP SC, RE
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1740/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15754/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 46 e pubblicata il 10/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione del 27.3.2025 Ricorrente_1 ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento n. TK5011601938/2010 con cui l'ufficio, considerata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva rideterminato il suo reddito complessivo ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. numero 600/1973 per l'anno di imposta 2005 chiedendo il pagamento dei seguenti importi: € 12.894,00 a titolo di IRPEF;
€ 529,00 a titolo di addizionale regionale;
€ 364,00 a titolo di addizionale comunale;
€ 2.495,00
a titolo di IRAP;
€ 11.739,00 a titolo di IVA;
oltre interessi per € 3.350,69 e sanzione per € 23.209,20, per la somma complessiva di € 54.580.
In ottemperanza dell'ordinanza n. 21444/2024, della Corte di Cassazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto del contribuente alla rideterminazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, il signor Ricorrente_1 ha altresì chiesto che i costi venissero forfettariamente determinati in una percentuale del 50% dei ricavi accertati, con rideterminazione delle sanzioni.
Resiste l'ufficio deducendo l'eccessività della richiesta, essendo più consono il riconoscimento di una percentuale di costi deducibili connessi all'attività svolta che si attesti tra il 25% e il 40%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento imugnato è riferito all'anno di imposta 2005 ed è stato effettuato per omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e recupero a tassazione di somme a titolo di Irpef, Irap, Iva e sanzioni accessorie;
con la sentenza di primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile poiché tardivo, tuttavia in appello la CTR aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento, ma sanata dal raggiungimento dello scopo, nel merito aveva ritenuto non fondato il ricorso in relazione all'omessa deducibilità dei costi.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata ha accolto il solo motivo di ricorso afferente ai costi, confermando invece la statuizione del giudice di secondo grado in merito alla validità della notifica per il raggiungimento dello scopo.
La sentenza di appello è stata cassata con rinvio al collegio poiché, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente il potere - dovere dell'amministrazione di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 600/73, che consente all'ufficio impositore di determinare il reddito complessivo utilizzando elementi anche induttivi e presunzioni super semplici, non esclude però l'obbligo di determinare sia pure induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che operino le limitazioni di cui all'articolo 75 del d.P.R. n. 916 del
1986, che in tema di accertamento dei costi riguarda la diversa ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi ancorché infedele sia comunque sussistente.
Oggetto del presente giudizio è quindi la ricostruzione del reddito del contribuente tenendo conto delle componenti negative;
orbene in assenza di documentazione giustificativa occorre fare ricorso a criteri induttivi e poiché il contribuente svolge di attività di consulente informatico il collegio ritiene che la deduzione dei costi generali dell'attività debba riguardare il 25% dei maggiori ricavi accertati, non essendo tale tipo di attività gravata da specifiche spese se non quelle relative ai consumi derivanti dalla attrezzatura impiegata per svolgerla.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la rideterminazione dei costi va effettuata secondo la percentuale indicata dall'ufficio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
AP SC, RE
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1740/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15754/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 46 e pubblicata il 10/07/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5011601938-2010 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione del 27.3.2025 Ricorrente_1 ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'Avviso di Accertamento n. TK5011601938/2010 con cui l'ufficio, considerata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva rideterminato il suo reddito complessivo ai sensi dell'articolo 41 del d.P.R. numero 600/1973 per l'anno di imposta 2005 chiedendo il pagamento dei seguenti importi: € 12.894,00 a titolo di IRPEF;
€ 529,00 a titolo di addizionale regionale;
€ 364,00 a titolo di addizionale comunale;
€ 2.495,00
a titolo di IRAP;
€ 11.739,00 a titolo di IVA;
oltre interessi per € 3.350,69 e sanzione per € 23.209,20, per la somma complessiva di € 54.580.
In ottemperanza dell'ordinanza n. 21444/2024, della Corte di Cassazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto del contribuente alla rideterminazione, sia pure induttivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, il signor Ricorrente_1 ha altresì chiesto che i costi venissero forfettariamente determinati in una percentuale del 50% dei ricavi accertati, con rideterminazione delle sanzioni.
Resiste l'ufficio deducendo l'eccessività della richiesta, essendo più consono il riconoscimento di una percentuale di costi deducibili connessi all'attività svolta che si attesti tra il 25% e il 40%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamento imugnato è riferito all'anno di imposta 2005 ed è stato effettuato per omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e recupero a tassazione di somme a titolo di Irpef, Irap, Iva e sanzioni accessorie;
con la sentenza di primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile poiché tardivo, tuttavia in appello la CTR aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento, ma sanata dal raggiungimento dello scopo, nel merito aveva ritenuto non fondato il ricorso in relazione all'omessa deducibilità dei costi.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata ha accolto il solo motivo di ricorso afferente ai costi, confermando invece la statuizione del giudice di secondo grado in merito alla validità della notifica per il raggiungimento dello scopo.
La sentenza di appello è stata cassata con rinvio al collegio poiché, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente il potere - dovere dell'amministrazione di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 600/73, che consente all'ufficio impositore di determinare il reddito complessivo utilizzando elementi anche induttivi e presunzioni super semplici, non esclude però l'obbligo di determinare sia pure induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, senza che operino le limitazioni di cui all'articolo 75 del d.P.R. n. 916 del
1986, che in tema di accertamento dei costi riguarda la diversa ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi ancorché infedele sia comunque sussistente.
Oggetto del presente giudizio è quindi la ricostruzione del reddito del contribuente tenendo conto delle componenti negative;
orbene in assenza di documentazione giustificativa occorre fare ricorso a criteri induttivi e poiché il contribuente svolge di attività di consulente informatico il collegio ritiene che la deduzione dei costi generali dell'attività debba riguardare il 25% dei maggiori ricavi accertati, non essendo tale tipo di attività gravata da specifiche spese se non quelle relative ai consumi derivanti dalla attrezzatura impiegata per svolgerla.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la rideterminazione dei costi va effettuata secondo la percentuale indicata dall'ufficio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.