Sentenza 6 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2018, n. 15477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15477 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/06/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio in relazione all'art. 116 CdS e l'annullamento con rinvio nel resto in relazione al difetto di notifica. Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Prato per il reato di cui agli artt. 116, co. 1 e co. 13, D.Igs. n. 285/1992 ( capo A della rubrica ) ; e di cui agli artt. 495, 61 n. 2, cod. pen. ( capo B della rubrica ). Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 156, comma 4, 420 quater, 484 e 598 cod. proc. pen.. Si evidenzia che tutte le notificazioni del presente processo, e ciò dalla avviso di conclusioni di indagini preliminari in poi, erano state eseguite presso il difensore ai sensi dell'art. 161, quarto comma, non essendo stato possibile la notifica presso il domicilio eletto. Osserva che tuttavia tale notifica non si era potuta perfezionare per il fatto che in realtà il ricorrente si trovava in stato di detenzione per altra causa e che, differenza di quanto rilevato dal giudice di appello, tale condizione soggettiva di detenzione era conosciuta dall'autorità procedente perché comunicato attraverso la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Occorre ricordare che è nulla la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato detenuto, il cui sopravvenuto stato di detenzione sia noto al giudice procedente ( cfr. Sez. 6, Sentenza n. 18628 del 31/03/2015 Ud. (dep. 05/05/2015 ) Rv. 263483 ; Sez. 5, n. 42302 del 09/10/2009 - dep. 03/11/2009, Di Palma, Rv. 24539601 ).
2.2 Ciò posto, osserva la Corte come dall'esame degli atti processuali, cui è abilitata anche la Corte di legittimità trattandosi — quello denunziato — di un vizio processuale che necessita di un accertamento in fatto, è emerso che almeno dal 17.9.2012 ( comunicazione di ammissione al gratuito patrocinio ) era conosciuto lo stato di detenzione dell'imputato, di talché le notificazioni della citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti successivi devono essere considerati affetti da nullità assoluta ed insanabile. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio innanzi al giudice di primo grado per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato. Così dec