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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 499/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2919/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250039729267000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria impugnando la cartella di pagamento n. 06820250039729267000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il
30.04.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
In particolare, la ricorrente asserisce che la Cartella di pagamento n.06820250039729267000 notificata sia da intendersi radicalmente nulla, per mancanza della notifica degli atti propedeutici in quanto nemmeno l'avviso di accertamento che precede la cartella impugnata, di competenza dell'ente, impositore Regione
Lombardia è stato mai notificato al ricorrente. La ricorrente chiede la sospensione dell'atto impugnato e la discussione della causa in pubblica udienza.
Si costitutiva la Regione Lombardia la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, richiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. In particolare, asserisce che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06420250002134207000, alla ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: ACC19- 968364036089 notificato in data 26.10.2022 con raccomandata n. 66945797273-5 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
dunque, il suddetto avviso è stato ritirato dalla ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo. Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Alla pubblica udienza, le parti si riportavano alle reciproche pretese e chiedevano l'accoglimento delle reciproche conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, visti gli atti e i documenti versati in atti, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano infondate con conseguente rigetto del ricorso e conferma dell'atto impugnato.
Non si ravvisa alcuna ipotesi di decadenza e/o prescrizione della pretesa fiscale posto che la Regione
Lombardia ha depositato in atti la prova dell'atto propedeutico ossia l'avviso di accertamento
ACC19-968364036089 notificato in data 26.10.2022 alla ricorrente, ritirato – come da cartolina prodotta – non impugnato e dunque divenuto definitivo per cristallizzazione della pretesa fiscale.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia. Quanto, invece, alla cartella emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, si rammenta che la Regione Lombardia si è avvalsa del concessionario Agenzia Entrate Riscossione ai fini del recupero coattivo delle somme ancora dovute, asserendo di non avere legittimazione passiva in merito alle censure avversarie.
Posto che la documentazione versata in atti dà prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta correttamente integrata la prova, accoglie le difese di parte resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, rigetta il ricorso con conseguente conferma dell'avviso e della cartella e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 1.000,00 euro.
Il Giudice relatore
Avv. Maria Carmela Macchiarola
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2919/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250039729267000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria impugnando la cartella di pagamento n. 06820250039729267000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata il
30.04.2025 per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019, per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto a richiedere la tassa automobilistica da parte dell'ente impositore.
In particolare, la ricorrente asserisce che la Cartella di pagamento n.06820250039729267000 notificata sia da intendersi radicalmente nulla, per mancanza della notifica degli atti propedeutici in quanto nemmeno l'avviso di accertamento che precede la cartella impugnata, di competenza dell'ente, impositore Regione
Lombardia è stato mai notificato al ricorrente. La ricorrente chiede la sospensione dell'atto impugnato e la discussione della causa in pubblica udienza.
Si costitutiva la Regione Lombardia la quale, nel confermare la correttezza del proprio operato, richiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. In particolare, asserisce che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06420250002134207000, alla ricorrente è stato notificato, da parte di Regione Lombardia, il seguente avviso di accertamento: ACC19- 968364036089 notificato in data 26.10.2022 con raccomandata n. 66945797273-5 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
dunque, il suddetto avviso è stato ritirato dalla ricorrente, non pagato e non impugnato nel termine di sessanta giorni e, quindi, definitivo. Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Alla pubblica udienza, le parti si riportavano alle reciproche pretese e chiedevano l'accoglimento delle reciproche conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, visti gli atti e i documenti versati in atti, ritiene che le doglianze di parte ricorrente siano infondate con conseguente rigetto del ricorso e conferma dell'atto impugnato.
Non si ravvisa alcuna ipotesi di decadenza e/o prescrizione della pretesa fiscale posto che la Regione
Lombardia ha depositato in atti la prova dell'atto propedeutico ossia l'avviso di accertamento
ACC19-968364036089 notificato in data 26.10.2022 alla ricorrente, ritirato – come da cartolina prodotta – non impugnato e dunque divenuto definitivo per cristallizzazione della pretesa fiscale.
Il citato avviso è stato notificato nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta
2019 era il 31/12/2022 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Dunque, non è intervenuta la prescrizione dei crediti vantati da Regione Lombardia. Quanto, invece, alla cartella emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, si rammenta che la Regione Lombardia si è avvalsa del concessionario Agenzia Entrate Riscossione ai fini del recupero coattivo delle somme ancora dovute, asserendo di non avere legittimazione passiva in merito alle censure avversarie.
Posto che la documentazione versata in atti dà prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione per la notifica dell'avviso di accertamento, ritenuta correttamente integrata la prova, accoglie le difese di parte resistente. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 16, in composizione monocratica, rigetta il ricorso con conseguente conferma dell'avviso e della cartella e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in 1.000,00 euro.
Il Giudice relatore
Avv. Maria Carmela Macchiarola