Articolo 6 della Legge 31 luglio 1975, n. 364
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 agosto 1975
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Versione
17 luglio 1976
Art. 6.
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate:
dal 1 settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona;
dal 1 luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore;
dal 1 luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore.
L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma e' aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la maggiorazione del dieci per cento prevista dall'ultimo comma del presente articolo, e' ridotta per l'anno 1977 del cinquanta per cento. La maggiorazione stessa cessera' di avere applicazione dal 1 gennaio 1978.
Entrata in vigore il 17 luglio 1976