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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17712 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 55355/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa De Caria, come da procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Esaminati gli atti relativi al presente procedimento relativo alle condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore Per_1
nato il [...] dalla loro relazione;
vista la mancata costituzione della resistente, ritualmente citata;
vista l'ordinanza emessa ex art 473bis.22 c.p.c., di seguito riportata:
“…visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; viste le richieste del ricorrente con riferimento all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore nato il [...]; Per_1 esaminati gli atti;
vista la rituale notifica alla resistente non costituita né comparsa all'udienza; ritenuto di dover mandare ai Servizi Sociali per una relazione sul nucleo familiare;
ritenuto, intanto, di dover emettere i provvedimenti provvisori di cui al citato art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato che il ricorrente dichiarava quanto segue all'udienza citata: “la mia ex compagna vive ancora con i suoi genitori, non dà alcuna somma per il figlio, porto io il bambino dalla madre una giornata, più o meno due o tre volte a settimana , anche di finesettimana, il bambino lì sta bene con i nonni e la mamma, io non me ne vado mai comunque, e vedo che la mamma un po' gioca con il bambino, anche lì sono io che preparo da mangiare per tutti. La mia ex compagna prende l'assegno unico per intero e so che non lavora. Non ha mai lavorato, credo che abbia la terza media.”, avendo dedotto nel ricorso che “Dopo solo venti giorni dall'inizio della nuova convivenza more uxorio, con il pretesto delle ridotte dimensioni dell'abitazione e della difficoltà a vivere a casa dei genitori del ricorrente, la signora abbandonava la casa familiare e tornava a vivere con la propria famiglia di origine CP_1 portando con sé il piccolo … Durante il periodo estivo, la signora entrava in una fase caratterizzata Per_2 CP_1 sostanzialmente dalla totale negazione del figlio, anzi, per meglio dire, dalla considerazione del figlio come un grosso ostacolo al
“diritto” di divertirsi, di uscire la sera e rientrare all'alba dopo essersi intrattenuta in rapporti occasionali con uomini sempre diversi, anche conosciuti per strada o su Facebook. La signora sostanzialmente, usciva fino a tarda notte, a volte anche alba e di CP_1 giorno dormiva per recuperare le ore di sonno perse;
sicché il piccolo era lasciato all'accudimento da parte dei nonni.
9. La Per_1 sera del 29 agosto 2023 - la signora asserendo di “non essere più madre” e di “non volersi più occupare di “di CP_1 Per_1 essere in compagnia di un uomo”, “di voler essere libera di vivere”, invitava l'odierno ricorrente a prendere a casa dei suoi Per_1 genitori e a tenerlo definitivamente con sé. Tale decisione era presa dalla all'esito di numerose ed accese discussioni con il CP_1 ricorrente, il quale riteneva inaccettabile tale condotta abbandonica e non accettava che il piccolo fosse lasciato sostanzialmente Per_1 all'accudimento dei nonni materni ed esposto altresì ai rischi correlati alla presenza in casa del fratello della affetto da CP_1 patologia psichiatrica. … Sicché dal 29 agosto il piccolo vive con il ricorrente, il quale se ne prende cura in modo esclusivo, Per_1 coadiuvato dai propri genitori, nella totale assenza e assoluto disinteresse della madre. Solo in data 15 settembre, a distanza di quasi un mese da quando aveva volontariamente allontanato il figlio affidandolo alle cure del padre, la Sig.ra improvvisamente CP_1 ed in preda ad una delle ricorrenti crisi maniacali, si recava a casa del insieme ai suoi genitori e alla Forza Pubblica Pt_1 pretendendo inutilmente di riprendere con sé il piccolo Dopo detto episodio, la nuovamente si disinteressava del Per_1 CP_1 figlio, omettendo ogni assistenza morale e materiale, rimanendo assente anche alle visite pediatriche di controllo del piccolo e omettendo finanche di informarsi sul suo stato di salute;
sporadicamente chiede di vedere il figlio, ma, di fatto, poi si rende indisponibile.”; rilevato che dagli audio allegati in atti emerge una personalità della resistente che, almeno con riferimento all'estate scorsa, parrebbe estremamente fragile (in alcuni urlava di dire alla madre che si sarebbe ammazzata e di considerare che non aveva figli); rilevato che il ricorrente vive con i suoi genitori e risulta dipendente di una società, con un reddito pari ad euro
1.300,00 netti mensili circa (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, Cu e buste paga, in atti); ritenuto, tutto ciò premesso, anche valutato quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza citata e sopra riportato, di dover determinare l'affidamento esclusivo del minore al padre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per la madre per n. 3 pomeriggi alla settimana alla presenza del padre secondo gli orari ed i giorni che le parti concorderanno;
ritenuto, poi, di determinare un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla al entro il g. 5 di ogni mese), con decorrenza dalla CP_1 Pt_1 domanda (deposito del ricorso, 12.12.2023), considerato che ciascun genitore deve attivarsi per il sostentamento della prole minore,
P.Q.M.
-dispone in via provvisoria quanto segue: determina l'affidamento esclusivo del minore al padre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per la madre per n. 3 pomeriggi alla settimana alla presenza del padre secondo gli orari ed i giorni che le parti concorderanno;
determina un assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla al entro il g. 5 di ogni mese), con decorrenza dalla domanda CP_1 Pt_1
(deposito del ricorso, 12.12.2023);
-manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva, da depositarsi entro il 10.9.2024;…”:
ritenuto di poter dichiarare la contumacia della resistente, ritualmente citata e non costituitasi;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 18.9.2024, dalla quale emergeva quanto segue: gli operatori non erano riusciti inizialmente a mettersi in contatto con la;
il CP_1 [...]
viveva con il figlio in un'abitazione dei suoi genitori, che erano di grande aiuto Pt_2
nell'accudimento del minore quando lui era al lavoro, circondati anche dalla famiglia del fratello del ricorrente;
la resistente riferiva che le sue intemperanze erano dovute alle asserite provocazioni del , il quale, comunque, accudiva perfettamente il loro Pt_1
figlio, nonchè di avere sofferto di una forma di depressione post-partum, di avere avuto nel passato anche un disturbo alimentare e problemi psichiatrici e familiari, tanto che quando era ancora minorenne le era stato nominato un tutore ed era stata ricoverata in una clinica psichiatrica e, poi, collocata in una casa-famiglia; la resistente riferiva anche che viveva con i genitori ed il fratello, non aveva un lavoro stabile (puliva un condominio due volte alla settimana); il minore era curato, sorridente, solare ed affettuoso e la casa paterna era idonea per il bambino, seppure piccola;
ritenuto, ciò premesso, di confermare le statuizioni vigenti, ritenute del tutto adeguate al benessere del minore, stante l'attuale fragilità della figura materna e la idoneità di quella paterna, unicamente aggiungendo che il minore potrà stare con la madre anche alla presenza di persona di fiducia del padre, se questi fosse impossibilitato;
ritenuto, vista la natura della causa e la contumacia della resistente, di dichiarare irripetibili le spese di lite,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede: determina l'affidamento esclusivo del minore al padre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
conferma il vigente assegno di mantenimento per il figlio a carico della madre pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso di cui al protocollo di questo Tribunale (la somma mensile dovrà essere versata dalla al entro il g. 5 di ogni mese); CP_1 Pt_1
-spese di lite irripetibili.
Si comunichi.
Roma, 4.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi