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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1130/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005824880 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120240005824880000 notificata il 10/02/2025 (ruolo Comune di Canicattì per Tari anni 2014-2015) di € 867,88 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della pretesa e del provvedimento, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro detto per quanto di propria competenza concludendo per il rigetto.
Il Comune non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il motivo di ricorso riferito alla mancata notifica degli atti prodromici è generico.
Il provvedimento impugnato indica puntualmente gli estremi dell'Avviso di accertamento (atto prodromico:
“Avviso di accertamento n. 2426 notificato il 17 gennaio 2020” e “Avviso di accertamento 4679 notificato il
21 dicembre 2029” – cfr. provvedimento in atti).
Tuttavia, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente, e senza alcun riferimento al provvedimento indicato nella cartella, di avere “ … avuto conoscenza giuridica dell' iscrizione a ruolo solo in seguito alla comunicazione della cartella di pagamento impugnata, senza che la stessa abbia mai ritualmente ricevuto alcun atto presupposto … o altro atto presupposto alla cartella di pagamento tale da giustificarne l'emissione
…” (cfr. ricorso in atti).
La giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza del 14 dicembre 2012 n. 1213) ritiene indispensabile che i motivi di ricorso debbano essere “specifici” e non “generici” come è avvenuto nella fattispecie qui in esame.
2.- Il motivo di ricorso riferito ai profili motivazionali è infondato.
Il provvedimento indica puntualmente l'an (pretesa Tari) ed il quantum (importo) nonché l'annualità, il ruolo, gli estremi degli Avvisi di accertamento e le relative date di notifica: tutti elementi che hanno consentito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto alla difesa.
3.- I motivi di ricorso riferiti alla infondatezza della pretesa, sono generici.
Il contribuente si è limitato a dedurre genericamente “ … l'assoluta inesistenza giuridica della pretesa in quanto la ricorrente nulla deve all'Ente Impositore per gli anni in contestazione …” senza altro indicare (sulle ragioni dell'asserita “inesistenza della pretesa”) né argomentare sulle ragioni per cui lo stesso “nulla deve”: -Per le argomentazioni che precedono il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore del'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1130/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 59
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240005824880 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120240005824880000 notificata il 10/02/2025 (ruolo Comune di Canicattì per Tari anni 2014-2015) di € 867,88 (cfr. provvedimenti in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della pretesa e del provvedimento, ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro detto per quanto di propria competenza concludendo per il rigetto.
Il Comune non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il motivo di ricorso riferito alla mancata notifica degli atti prodromici è generico.
Il provvedimento impugnato indica puntualmente gli estremi dell'Avviso di accertamento (atto prodromico:
“Avviso di accertamento n. 2426 notificato il 17 gennaio 2020” e “Avviso di accertamento 4679 notificato il
21 dicembre 2029” – cfr. provvedimento in atti).
Tuttavia, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente, e senza alcun riferimento al provvedimento indicato nella cartella, di avere “ … avuto conoscenza giuridica dell' iscrizione a ruolo solo in seguito alla comunicazione della cartella di pagamento impugnata, senza che la stessa abbia mai ritualmente ricevuto alcun atto presupposto … o altro atto presupposto alla cartella di pagamento tale da giustificarne l'emissione
…” (cfr. ricorso in atti).
La giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza del 14 dicembre 2012 n. 1213) ritiene indispensabile che i motivi di ricorso debbano essere “specifici” e non “generici” come è avvenuto nella fattispecie qui in esame.
2.- Il motivo di ricorso riferito ai profili motivazionali è infondato.
Il provvedimento indica puntualmente l'an (pretesa Tari) ed il quantum (importo) nonché l'annualità, il ruolo, gli estremi degli Avvisi di accertamento e le relative date di notifica: tutti elementi che hanno consentito al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto alla difesa.
3.- I motivi di ricorso riferiti alla infondatezza della pretesa, sono generici.
Il contribuente si è limitato a dedurre genericamente “ … l'assoluta inesistenza giuridica della pretesa in quanto la ricorrente nulla deve all'Ente Impositore per gli anni in contestazione …” senza altro indicare (sulle ragioni dell'asserita “inesistenza della pretesa”) né argomentare sulle ragioni per cui lo stesso “nulla deve”: -Per le argomentazioni che precedono il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore del'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI RO