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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22591 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22591 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento n. 22591 del 03/10/2023 per Tari 2018, 2019, e n. 24742 del 05/10/2023 per Tari 2020, 2021,
2022, tutti notificati il 06/11/2023 emessi da Municipia spa per conto del Comune di Cosenza.
Sosteneva la ricorrente: 1) Nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per assenza di legittimazione della società emittente;
2) Illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per infondatezza della pretesa.
I beni sono "beni merce" ovvero rimanenze di immobili costruiti dalla scrivente ed inutilizzati e sforniti di impianti, attrezzature ed arredamento. Gli stessi risultano essere sprovvisti di utenze Enel, Gas e di utenza idrica.
Concludeva per l'accoglimento dei motivi e annullare gli atti impugnati.
Nessuno si costituiva per la Municipia spa.
La ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nei motivi del ricorso e depositava perizia tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto il secondo motivo del ricorso assorbente rispetto agli altri motivi proposti.
Articolo 1 Comma 642 In vigore dal 1 gennaio 2014 La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani l'art. 8 del Regolamento Tari del Comune di Cosenza prevede che: "Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile. non sono soggetti alla tassa i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati ..
Dalla documentazione esibita perizia di parte e dalla dichiarazioni della ricorrente risulta che gli immobili non potevano essere oggetto di imposizione, in quanto inutilizzati e privi di utenze. Di contro, la Municipia avrebbe potuto eseguire accertamenti e costituirsi in giudizio per contestare l'assunto della ricorrente.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna la resistente Municipia spa al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 142/2024 depositato il 09/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22591 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22591 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24742 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento n. 22591 del 03/10/2023 per Tari 2018, 2019, e n. 24742 del 05/10/2023 per Tari 2020, 2021,
2022, tutti notificati il 06/11/2023 emessi da Municipia spa per conto del Comune di Cosenza.
Sosteneva la ricorrente: 1) Nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per assenza di legittimazione della società emittente;
2) Illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per infondatezza della pretesa.
I beni sono "beni merce" ovvero rimanenze di immobili costruiti dalla scrivente ed inutilizzati e sforniti di impianti, attrezzature ed arredamento. Gli stessi risultano essere sprovvisti di utenze Enel, Gas e di utenza idrica.
Concludeva per l'accoglimento dei motivi e annullare gli atti impugnati.
Nessuno si costituiva per la Municipia spa.
La ricorrente depositava memorie con le quali insisteva nei motivi del ricorso e depositava perizia tecnica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto il secondo motivo del ricorso assorbente rispetto agli altri motivi proposti.
Articolo 1 Comma 642 In vigore dal 1 gennaio 2014 La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani l'art. 8 del Regolamento Tari del Comune di Cosenza prevede che: "Non sono soggetti all'applicazione della tassa anche i seguenti locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile. non sono soggetti alla tassa i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati ..
Dalla documentazione esibita perizia di parte e dalla dichiarazioni della ricorrente risulta che gli immobili non potevano essere oggetto di imposizione, in quanto inutilizzati e privi di utenze. Di contro, la Municipia avrebbe potuto eseguire accertamenti e costituirsi in giudizio per contestare l'assunto della ricorrente.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna la resistente Municipia spa al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge con distrazione se richiesta.