CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE NO nato a [...] il [...] VI EN nato a [...] il [...] EL GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA OELLO ( che ha concluso chiedendo líinammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4593 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli, in concorso, nelle rispettive qualità di: NZ OL amministratore unico p.t. fino a 25 ottobre 2010 e poi di amministratore di fatto fino al fallimento;
IN DE UD quale amministratrice unica dal 25 ottobre 2010 e poi liquidatrice fino al 24 settembre 2012; NO LE quale liquidatore, da quella data al fallimento;
della società IN.CONF.s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 16 luglio 2014, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e di aggravamento del dissesto, nonché, i soli NO e OL, anche di bancarotta documentale c.d. semplice, (in esso assorbito il delitto contestato sub C) per omesso deposito di bilanci e scritture contabili obbligatorie nel termine di legge) condannandoli alla pena rispettivamente ritenuta congrua, di anni quattro di reclusione per LE e OL e anni tre per DE UD, con le ulteriori statuizioni accessorie di legge. 2. Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, avvocato Luisa Assunta Sibilla, che si affida a cinque motivi. 2.1. Con il primo, sono dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe replicato alle doglianze degli appellanti, disattese con argomenti generici e sommaria selezione del materiale probatorio e senza una motivazione individualizzante della posizione giuridica di ciascun imputato, con ricadute sul diritto di difesa. La sentenza non spiega neppure da quali elementi abbia tratto la volontà dell'aggravamento del dissesto;
in realtà, la Corte di appello si è adagiata sulle conclusioni del curatore e del Consulente del Pubblico Ministero senza fornire un giudizio critico sulle doglianze della Difesa. 2.2. Con il secondo motivo ( nell'interesse di OL e LE),, è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale. Si sostiene che eventuali inesattezze della contabilità non possano integrare l'elemento oggettivo del reato, evidenziandosi come il curatore sia stato in grado di ricostruire la contabilità, mancando altresì il dolo generico. 2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione con riguardo alla bancarotta patrimoniale relativamente al calcolo delle distrazioni delle presunte giacenze di magazzino, non essendo state tenute in debito conto le deduzioni del consulente di parte relative al valore dato alla merce dal perito incaricato dal fallimento. 2.4. Con il quarto motivo, sono denunciati inosservanza delle norme processuali e vizi della motivazione, sempre con riguardo alla bancarotta patrimoniale. Anche in relazione a tale fattispecie, la sentenza non avrebbe operato un doveroso distinguo in merito ai fatti contestati e alle attività rilevanti, in termini di distrazione, da ciascuno poste in essere nell'ambito del 2 rispettivo periodo di pertinenza nella società fallita, con l'attribuzione a ognuno di specifici fatti, con ricadute sul piano del dolo dei contestati reati, non giustificato in maniera soddisfacente. 2.5. Con un ultimo motivo sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.Tutti i profili denunciati sono stati oggetto di uno specifico scrutinio da parte della Corte di appello, mentre i ricorrenti, lungi dal confrontarsi con la motivazione, ampia ed esaustiva, che sorregge la decisione, propongono argomenti finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, e reiterano tesi ed argomenti già esposti in sede di appello, ed adeguatamente confutati dalla corte territoriale. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.1. Peraltro, si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Dunque, si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, pur avendo, in primo luogo, rilevato la genericità del gravame di merito, tanto da concludere "per l'inammissibilità originaria del gravame", non si è voluta sottrarre allo scrutinio delle singole contestazioni, per lo più affidate dalla difesa al proprio consulente. 2.1. Ha, così, posto in luce il ruolo dominante dell'OL ( riconosciuto anche dal Collegio sindacale) e la prosecuzione della gestione anche di fatto della società, dopo la rinuncia alla carica di amministratore formale nel 2009, a cui sono subentrate persone di sua fiducia, ma prive di specifiche competenze, le quali avevano proseguito nella linea di gestione del loro dante causa, finanche perseverando nell'atteggiamento ostruzionistico nei confronti del collegio sindacale. Tale condotta, coerentemente, è stata ritenuta espressiva della consapevolezza, in 3 capo ai ricorrenti, del contesto societario e della responsabilità di chi ha assunto e accettato cariche gestorie in una situazione di palese dissesto compiendo atti in pregiudizio dei creditori. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è stato dato ampio conto delle attività dei ricorrenti, delineandone chiaramente i ruoli, di dominus dell'OL e di alter ego formali degli altri due liquidatori succedutisi nell'amministrazione della società, ed evidenziando i rapporti tra loro e le peculiari responsabilità, in particolare, con riguardo al compimento di attività distrattive di beni e somme di danaro della società, sottratti alla garanzia dei creditori sociali. 3. La sentenza impugnata si è data carico di fornire un puntuale esame delle conclusioni del consulente di parte - che ha disatteso con specifici argomenti - descrivendo lo stato finanziario e patrimoniale della società, enucleando i sintomi della incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte e dello stato di insolvenza, emersi fin dal 2009 ( in cui ebbe a verificarsi l'azzeramento del capitale, secondo la relazione del CTPM) e aggravatosi successivamente, sottolineando la continuazione dell'attività sociale nella persistenza di gravi criticità, senza mettere in atto alcuna soluzione atta a interrompere l'attività o a ricapitalizzare la società o a proporre il fallimento (determinando un incremento dell'indebitamento e il depauperamento delle attività patrimoniali della società) e richiamando l'inaffidabilità delle poste indicate nei bilanci approvati. 4. Sono state, quindi, poste in luce le distrazioni operate, specificando, in ordine alle rimanenze di magazzino, la mancata coincidenza tra quanto rinvenuto in sede di inventario e le giacenze di magazzino, da cui deriva la responsabilità per distrazione da parte dei liquidatori di fatto e di diritto, altresì sconfessando la tesi difensiva incentrata sul tipo di criterio contabile da utilizzare, evidenziando come l'iscrizione contabile fosse avvenuta in costanza di liquidazione, peraltro poco prima del fallimento, cosicchè "anche tale iscrizione avrebbe dovuto seguire il criterio prudenziale connesso alle finalità liquidatorie". 5. E' stata anche specificamente confutata la tesi difensiva incentrata sulla prosecuzione dell'attività per recuperare risorse economiche per fronteggiare i debiti, osservando come si tratti di prospettazione del tutto congetturale e sganciata dai bilanci del periodo 2010-2014 che, invece, danno conto del proseguimento della regolare attività di impresa anche in quegli anni, dopo la messa in liquidazione della società. 6.Quanto alla bancarotta documentale, i giudici di merito hanno ricordato le plurime irregolarità negli appostamenti contabili, che avevano reso del tutto inattendibili le scritture contabili, come, peraltro, attestato dallo stesso collegio sindacale nel 2012, traendo l'elemento soggettivo dall'intento di celare le ingenti distrazioni di natura patrimoniale effettuate. La valutazione è coerente con l'orientamento che - nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., - ritiene corretto, sul piano logico- inferenziale, desumere il dolo generico dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento 4 o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale" (Sez. 5 -, Sentenza n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). 7. In conclusione, il convincimento della ascrivibilità ai ricorrenti dei reati contestati appare ampiamente e logicamente motivato;
con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice «il ricorso non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207)» (parte motiva della decisione della Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 8. Non hanno alcun pregio neppure le deduzioni difensive che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè, sul punto, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, facendo leva sulla gravità del danno e sulla molteplici operazioni in frode ai creditori compiute, escludendo l'incidenza, ai fini del contenimento della pena, di elementi indicati dall'imputato. La determinazione della pena è quindi frutto di legittimo esercizio di potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede, dal momento che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, come già osservato, ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la concreta gravità dei fatti accertati. 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 5 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 Il éonsigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA OELLO ( che ha concluso chiedendo líinammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 4593 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce — Sez. distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato i ricorrenti colpevoli, in concorso, nelle rispettive qualità di: NZ OL amministratore unico p.t. fino a 25 ottobre 2010 e poi di amministratore di fatto fino al fallimento;
IN DE UD quale amministratrice unica dal 25 ottobre 2010 e poi liquidatrice fino al 24 settembre 2012; NO LE quale liquidatore, da quella data al fallimento;
della società IN.CONF.s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del 16 luglio 2014, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale e di aggravamento del dissesto, nonché, i soli NO e OL, anche di bancarotta documentale c.d. semplice, (in esso assorbito il delitto contestato sub C) per omesso deposito di bilanci e scritture contabili obbligatorie nel termine di legge) condannandoli alla pena rispettivamente ritenuta congrua, di anni quattro di reclusione per LE e OL e anni tre per DE UD, con le ulteriori statuizioni accessorie di legge. 2. Ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, avvocato Luisa Assunta Sibilla, che si affida a cinque motivi. 2.1. Con il primo, sono dedotti vizi della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe replicato alle doglianze degli appellanti, disattese con argomenti generici e sommaria selezione del materiale probatorio e senza una motivazione individualizzante della posizione giuridica di ciascun imputato, con ricadute sul diritto di difesa. La sentenza non spiega neppure da quali elementi abbia tratto la volontà dell'aggravamento del dissesto;
in realtà, la Corte di appello si è adagiata sulle conclusioni del curatore e del Consulente del Pubblico Ministero senza fornire un giudizio critico sulle doglianze della Difesa. 2.2. Con il secondo motivo ( nell'interesse di OL e LE),, è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale. Si sostiene che eventuali inesattezze della contabilità non possano integrare l'elemento oggettivo del reato, evidenziandosi come il curatore sia stato in grado di ricostruire la contabilità, mancando altresì il dolo generico. 2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione con riguardo alla bancarotta patrimoniale relativamente al calcolo delle distrazioni delle presunte giacenze di magazzino, non essendo state tenute in debito conto le deduzioni del consulente di parte relative al valore dato alla merce dal perito incaricato dal fallimento. 2.4. Con il quarto motivo, sono denunciati inosservanza delle norme processuali e vizi della motivazione, sempre con riguardo alla bancarotta patrimoniale. Anche in relazione a tale fattispecie, la sentenza non avrebbe operato un doveroso distinguo in merito ai fatti contestati e alle attività rilevanti, in termini di distrazione, da ciascuno poste in essere nell'ambito del 2 rispettivo periodo di pertinenza nella società fallita, con l'attribuzione a ognuno di specifici fatti, con ricadute sul piano del dolo dei contestati reati, non giustificato in maniera soddisfacente. 2.5. Con un ultimo motivo sono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.Tutti i profili denunciati sono stati oggetto di uno specifico scrutinio da parte della Corte di appello, mentre i ricorrenti, lungi dal confrontarsi con la motivazione, ampia ed esaustiva, che sorregge la decisione, propongono argomenti finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, e reiterano tesi ed argomenti già esposti in sede di appello, ed adeguatamente confutati dalla corte territoriale. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 1.1. Peraltro, si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 2. Dunque, si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, pur avendo, in primo luogo, rilevato la genericità del gravame di merito, tanto da concludere "per l'inammissibilità originaria del gravame", non si è voluta sottrarre allo scrutinio delle singole contestazioni, per lo più affidate dalla difesa al proprio consulente. 2.1. Ha, così, posto in luce il ruolo dominante dell'OL ( riconosciuto anche dal Collegio sindacale) e la prosecuzione della gestione anche di fatto della società, dopo la rinuncia alla carica di amministratore formale nel 2009, a cui sono subentrate persone di sua fiducia, ma prive di specifiche competenze, le quali avevano proseguito nella linea di gestione del loro dante causa, finanche perseverando nell'atteggiamento ostruzionistico nei confronti del collegio sindacale. Tale condotta, coerentemente, è stata ritenuta espressiva della consapevolezza, in 3 capo ai ricorrenti, del contesto societario e della responsabilità di chi ha assunto e accettato cariche gestorie in una situazione di palese dissesto compiendo atti in pregiudizio dei creditori. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, è stato dato ampio conto delle attività dei ricorrenti, delineandone chiaramente i ruoli, di dominus dell'OL e di alter ego formali degli altri due liquidatori succedutisi nell'amministrazione della società, ed evidenziando i rapporti tra loro e le peculiari responsabilità, in particolare, con riguardo al compimento di attività distrattive di beni e somme di danaro della società, sottratti alla garanzia dei creditori sociali. 3. La sentenza impugnata si è data carico di fornire un puntuale esame delle conclusioni del consulente di parte - che ha disatteso con specifici argomenti - descrivendo lo stato finanziario e patrimoniale della società, enucleando i sintomi della incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte e dello stato di insolvenza, emersi fin dal 2009 ( in cui ebbe a verificarsi l'azzeramento del capitale, secondo la relazione del CTPM) e aggravatosi successivamente, sottolineando la continuazione dell'attività sociale nella persistenza di gravi criticità, senza mettere in atto alcuna soluzione atta a interrompere l'attività o a ricapitalizzare la società o a proporre il fallimento (determinando un incremento dell'indebitamento e il depauperamento delle attività patrimoniali della società) e richiamando l'inaffidabilità delle poste indicate nei bilanci approvati. 4. Sono state, quindi, poste in luce le distrazioni operate, specificando, in ordine alle rimanenze di magazzino, la mancata coincidenza tra quanto rinvenuto in sede di inventario e le giacenze di magazzino, da cui deriva la responsabilità per distrazione da parte dei liquidatori di fatto e di diritto, altresì sconfessando la tesi difensiva incentrata sul tipo di criterio contabile da utilizzare, evidenziando come l'iscrizione contabile fosse avvenuta in costanza di liquidazione, peraltro poco prima del fallimento, cosicchè "anche tale iscrizione avrebbe dovuto seguire il criterio prudenziale connesso alle finalità liquidatorie". 5. E' stata anche specificamente confutata la tesi difensiva incentrata sulla prosecuzione dell'attività per recuperare risorse economiche per fronteggiare i debiti, osservando come si tratti di prospettazione del tutto congetturale e sganciata dai bilanci del periodo 2010-2014 che, invece, danno conto del proseguimento della regolare attività di impresa anche in quegli anni, dopo la messa in liquidazione della società. 6.Quanto alla bancarotta documentale, i giudici di merito hanno ricordato le plurime irregolarità negli appostamenti contabili, che avevano reso del tutto inattendibili le scritture contabili, come, peraltro, attestato dallo stesso collegio sindacale nel 2012, traendo l'elemento soggettivo dall'intento di celare le ingenti distrazioni di natura patrimoniale effettuate. La valutazione è coerente con l'orientamento che - nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., - ritiene corretto, sul piano logico- inferenziale, desumere il dolo generico dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento 4 o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale" (Sez. 5 -, Sentenza n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). 7. In conclusione, il convincimento della ascrivibilità ai ricorrenti dei reati contestati appare ampiamente e logicamente motivato;
con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a-specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710). A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice «il ricorso non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza, v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. VI, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. I, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. I, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. I, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207)» (parte motiva della decisione della Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). 8. Non hanno alcun pregio neppure le deduzioni difensive che attingono il trattamento sanzionatorio, giacchè, sul punto, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, facendo leva sulla gravità del danno e sulla molteplici operazioni in frode ai creditori compiute, escludendo l'incidenza, ai fini del contenimento della pena, di elementi indicati dall'imputato. La determinazione della pena è quindi frutto di legittimo esercizio di potere discrezionale, non sindacabile nella presente sede, dal momento che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, come già osservato, ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e la concreta gravità dei fatti accertati. 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 5 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 Il éonsigliere estensore