Articolo 25 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459
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6 gennaio 2002
Art. 25. 1. Per tutto cio' che non e' disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 6 gennaio 2002