Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza e/o omessa notifica dell'atto presupposto: comunicazione preventiva di irregolarità

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione non abbia validamente inviato la comunicazione di irregolarità, poiché inviata con raccomandata semplice senza prova di ricezione o deposito e senza avviso di giacenza, configurando un vizio dell'atto che comporta l'annullamento della sanzione.

  • Rigettato
    Parziale inesistenza dell'importo iscritto al ruolo per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

    La doglianza appare generica e non sufficientemente argomentata.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata legittimamente emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, basato sulla dichiarazione del contribuente, e che le doglianze del ricorrente su questo punto siano generiche e inammissibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 114
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo