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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009291541000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 17.9.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ed all'ADER, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 7.8.2025 amezzo posta, emessa all'esito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati percepiti nell'anno 2020) per l'importo di € 5.299,49 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 a seguito di controllo del Modello Certificazione Unica/2021.
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) inesistenza e/o omessa notifica dell'atto presupposto: comunicazione preventiva di irregolarità; 3) parziale inesistenza dell'importo iscritto al ruolo, per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
3) infondatezza della pretesa impositiva.
La resistente Agenzia delle Entrate DPA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Depositava documentazione relativa all'invio della comunicazione di irregolarità, effettuata a mezzo posta con raccomandata semplice, da rietenersi pervenuta al destinatario secondo la procedura della c.d. compiuta giacenza.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
L'atto impugnato è stato legittimamente emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/73, con recupero dell'omesso versamento dovuto in base al contenuto della dichiarazione effettuata dallo stesso contribuente, sopra analiticamente indicata.
Invero, il ricorrente è obbligato al pagamento delle iposte sui redditi percepiti quali compensi arretrati di competenza dell'anno d'imposta 2020 come "indennità di fine rapporto" secondo il sistema di tassazione c.
d. della tassazione separata.
Su tale questione le doglianze del ricorrente appaiono generiche e, quindi, inammissibili.
La cartelle impugnata è corredata da una completa motivazione. Infatti, la cartella impugnata risulta formata in conformità al modello ministeriale ed indica chiaramente la ragione per la quale è stata emessa, attinente ad una mera liquidazione di imposte su redditi soggetti a tassazione separata.
Va, tuttavia, chiarito che la liquidazione delle imposte sui redditi suindicati è l'operazione con cui l'AdE determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a regime di favore per i quali sono state già versate somme a titolo di acconto sulle imposte complessivamente dovute.
Tali compensi non vanno dichiarati nel 730 o nel Modello Unico, ma vengono determinati sulla bese delle risultanze del quadro RM del modello Redditi o del quadro D del modello 730 o in quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770.
All'esisto di tale attività di liquidazione, l'AdE invia al contribuente l'avviso c.d. (impropriamente) di irregolarità al fine di consentire il pagamento delle imposte dovute senza applicazione di sanzione.
Pertanto, il mancato invio dell'avviso bonario suindicato impedisce al contribuente di conoscere l'esito dela liquidazione delle imposte e determina un vizio dell'atto tale da determinarne l'annullamento limitamente alla sanzione irrogata.
Nel caso in esame va escluso che l'AdE abbia validamente inviato al ricorrente l'avviso di liquidazione e/o comunicazione di irregolarità.
Infatti, tale atto è stato inviato a mezzo posta con raccomandata semplice. Il plico contenente l'atto in esame non reca alcuna relazione di notifica idonea ad attestare i tentativi di notifica e l'assenza temporanea del destinatario. Poi, non v'è indicazione della data e del luogo di deposito del plico, tantomeno della spedizione di un avviso di avvenuto deposito, ma solo indicazione di una "compiuta giacenza".
Pertanto, bisogna ritenere che l'invio non sia avvenuto, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere l'eliminazione della sanzione applicata.
In definitiva, il ricorso va in parte accolto, con annullamento della cartella impugnata limitatamnete alla sanzionedi € 1.037,26.
Le spese vengono compensate atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 964/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250009291541000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 17.9.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino ed all'ADER, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 7.8.2025 amezzo posta, emessa all'esito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (compensi arretrati percepiti nell'anno 2020) per l'importo di € 5.299,49 ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 a seguito di controllo del Modello Certificazione Unica/2021.
Il ricorrente eccepiva la nullità della cartella impugnata per i seguenti motivi: 1) inesistenza e/o omessa notifica dell'atto presupposto: comunicazione preventiva di irregolarità; 3) parziale inesistenza dell'importo iscritto al ruolo, per l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
3) infondatezza della pretesa impositiva.
La resistente Agenzia delle Entrate DPA si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Depositava documentazione relativa all'invio della comunicazione di irregolarità, effettuata a mezzo posta con raccomandata semplice, da rietenersi pervenuta al destinatario secondo la procedura della c.d. compiuta giacenza.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in parte fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
L'atto impugnato è stato legittimamente emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/73, con recupero dell'omesso versamento dovuto in base al contenuto della dichiarazione effettuata dallo stesso contribuente, sopra analiticamente indicata.
Invero, il ricorrente è obbligato al pagamento delle iposte sui redditi percepiti quali compensi arretrati di competenza dell'anno d'imposta 2020 come "indennità di fine rapporto" secondo il sistema di tassazione c.
d. della tassazione separata.
Su tale questione le doglianze del ricorrente appaiono generiche e, quindi, inammissibili.
La cartelle impugnata è corredata da una completa motivazione. Infatti, la cartella impugnata risulta formata in conformità al modello ministeriale ed indica chiaramente la ragione per la quale è stata emessa, attinente ad una mera liquidazione di imposte su redditi soggetti a tassazione separata.
Va, tuttavia, chiarito che la liquidazione delle imposte sui redditi suindicati è l'operazione con cui l'AdE determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a regime di favore per i quali sono state già versate somme a titolo di acconto sulle imposte complessivamente dovute.
Tali compensi non vanno dichiarati nel 730 o nel Modello Unico, ma vengono determinati sulla bese delle risultanze del quadro RM del modello Redditi o del quadro D del modello 730 o in quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770.
All'esisto di tale attività di liquidazione, l'AdE invia al contribuente l'avviso c.d. (impropriamente) di irregolarità al fine di consentire il pagamento delle imposte dovute senza applicazione di sanzione.
Pertanto, il mancato invio dell'avviso bonario suindicato impedisce al contribuente di conoscere l'esito dela liquidazione delle imposte e determina un vizio dell'atto tale da determinarne l'annullamento limitamente alla sanzione irrogata.
Nel caso in esame va escluso che l'AdE abbia validamente inviato al ricorrente l'avviso di liquidazione e/o comunicazione di irregolarità.
Infatti, tale atto è stato inviato a mezzo posta con raccomandata semplice. Il plico contenente l'atto in esame non reca alcuna relazione di notifica idonea ad attestare i tentativi di notifica e l'assenza temporanea del destinatario. Poi, non v'è indicazione della data e del luogo di deposito del plico, tantomeno della spedizione di un avviso di avvenuto deposito, ma solo indicazione di una "compiuta giacenza".
Pertanto, bisogna ritenere che l'invio non sia avvenuto, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere l'eliminazione della sanzione applicata.
In definitiva, il ricorso va in parte accolto, con annullamento della cartella impugnata limitatamnete alla sanzionedi € 1.037,26.
Le spese vengono compensate atteso il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese.