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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2264/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024317404000 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1545/2025 depositato il 16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Riscossione con l'atto di appello chiede la riforma della sentenza n. 295/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento che aveva annullato la cartella di pagamento (€554,31 per contributi consortili 2015).
Motivi principali:
Integrazione del contraddittorio: il giudice avrebbe dovuto chiamare in causa il Consorzio di BO (ente impositore).
Difetto di motivazione: la sentenza ha ritenuto carente la motivazione della cartella senza considerare che l'onere probatorio grava sull'ente impositore, non sull'agente della riscossione.
Conclude chiedendo: integrazione del contraddittorio e rigetto del ricorso originario, con condanna alle spese.
Comparsa di costituzione e risposta.La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado. Espone quanto segue:
Contraddittorio: corretta decisione di non disporre integrazione (Cass. 33153/2023).
Difetto di motivazione: cartella priva di riferimenti al piano di classifica, criteri di calcolo e beneficio specifico
(Cass. 8094/2023, 15030/2023).
Prescrizione: contributo 2015 prescritto (art. 2948 c.c.), cartella notificata nel 2022.
Nullità notifica PEC: proveniente da indirizzo non registrato (violazione art. 26 DPR 602/1973).
Conclude per rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sull'integrazione del contraddittorio
L'eccezione è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SU 7514/2022; Cass. 14991/2020), nel processo tributario – con riferimento al periodo temporale ante riforma 2023 - non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione;
l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore gravava sul concessionario, senza che il giudice dovesse d'Ufficio disporre integrazione.
Sulla motivazione della cartella
La cartella impugnata, costituendo il primo atto impositivo, doveva contenere gli elementi essenziali per consentire il controllo sulla pretesa (art. 7 L. 212/2000; Cass. 8094/2023). Nel caso di specie, l'atto è privo di riferimenti al piano di classifica, ai criteri di riparto e al beneficio specifico, in violazione dei principi di trasparenza e motivazione. La mancata partecipazione del Consorzio al giudizio per effetto della omessa chiamata in causa ascrivibile ad ADER ha provocato l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sulla prescrizione Il credito per contributi consortili non è soggetto a prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). La cartella, relativa all'anno 2015, è stata notificata nel 2022, ma per effetto della sospensione Covid 19 era era tempestiva..
Sulla notifica PEC
La notifica della cartella - effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici registri- per effetto di giurisprudenza costante non è stata effettuata in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973, anche in considerazione degli effetti sananti ex art. 156 c.p.c. Per effetto dell'esame ci questioni per le quali non sussiste un unanime indirizzo giurisprudenziale, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2264/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024317404000 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1545/2025 depositato il 16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate – Riscossione con l'atto di appello chiede la riforma della sentenza n. 295/2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento che aveva annullato la cartella di pagamento (€554,31 per contributi consortili 2015).
Motivi principali:
Integrazione del contraddittorio: il giudice avrebbe dovuto chiamare in causa il Consorzio di BO (ente impositore).
Difetto di motivazione: la sentenza ha ritenuto carente la motivazione della cartella senza considerare che l'onere probatorio grava sull'ente impositore, non sull'agente della riscossione.
Conclude chiedendo: integrazione del contraddittorio e rigetto del ricorso originario, con condanna alle spese.
Comparsa di costituzione e risposta.La parte appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado. Espone quanto segue:
Contraddittorio: corretta decisione di non disporre integrazione (Cass. 33153/2023).
Difetto di motivazione: cartella priva di riferimenti al piano di classifica, criteri di calcolo e beneficio specifico
(Cass. 8094/2023, 15030/2023).
Prescrizione: contributo 2015 prescritto (art. 2948 c.c.), cartella notificata nel 2022.
Nullità notifica PEC: proveniente da indirizzo non registrato (violazione art. 26 DPR 602/1973).
Conclude per rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Sull'integrazione del contraddittorio
L'eccezione è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. SU 7514/2022; Cass. 14991/2020), nel processo tributario – con riferimento al periodo temporale ante riforma 2023 - non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione;
l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore gravava sul concessionario, senza che il giudice dovesse d'Ufficio disporre integrazione.
Sulla motivazione della cartella
La cartella impugnata, costituendo il primo atto impositivo, doveva contenere gli elementi essenziali per consentire il controllo sulla pretesa (art. 7 L. 212/2000; Cass. 8094/2023). Nel caso di specie, l'atto è privo di riferimenti al piano di classifica, ai criteri di riparto e al beneficio specifico, in violazione dei principi di trasparenza e motivazione. La mancata partecipazione del Consorzio al giudizio per effetto della omessa chiamata in causa ascrivibile ad ADER ha provocato l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Sulla prescrizione Il credito per contributi consortili non è soggetto a prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.). La cartella, relativa all'anno 2015, è stata notificata nel 2022, ma per effetto della sospensione Covid 19 era era tempestiva..
Sulla notifica PEC
La notifica della cartella - effettuata da indirizzo non risultante nei pubblici registri- per effetto di giurisprudenza costante non è stata effettuata in violazione dell'art. 26 DPR 602/1973, anche in considerazione degli effetti sananti ex art. 156 c.p.c. Per effetto dell'esame ci questioni per le quali non sussiste un unanime indirizzo giurisprudenziale, si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese. Palermo 11.9.25 IL PRESIDENTE