Articolo 11 della Legge 19 luglio 1940, n. 1098
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 agosto 1940
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Versione
18 giugno 1976
Art. 11.

La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

((La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) )) .
Entrata in vigore il 18 giugno 1976