Art. 11.
La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.
((La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) )) .
La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.
((La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) )) .