Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8040 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05114/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5114 del 2024, proposto da
RU LI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Isabella Martini e Francesca Anedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del diritto ai benefici economici normativamente contemplati dall'art. 6 bis del D.lg. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata, previo annullamento del prospetto di liquidazione del TFS dell'I.N.P.S. Polo Nazionale Guardia di Finanza di RB (Pratica n. 002202100068139 TFS fascicolo n. 202000073130TF) nella parte in cui omette l'attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio secondo la disposizione sopra citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. ES NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Rilevato che il ricorrente, ex appartenente AL Comando Generale della Guardia di Finanza, Roma,
sino al collocamento in acquiescenza a domanda avvenuto in data 24.4.2021, con un’anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi e un’età anagrafica di anni 57, per cui congedato a domanda con diritto al trattamento di pensione, avendo maturato all’atto del congedo oltre 55 anni di età anagrafica e i 35 anni di servizio utile, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’accertamento del diritto al computo, ai fini pensionistici della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di 6 scatti di stipendio ai sensi ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dall’art. 21 della Legge nr. 232/1990;
Lette le memorie di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Considerato che l’eccezione sollevata dall’amministrazione resistente - di intervenuta decadenza e prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita – deve essere rigettata stante il principio di diritto stabilito dal Consiglio di Stato in più occasioni (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 14 ottobre 2024, n. 8238 secondo cui “ 9. Egualmente infondata è l’eccezione preliminare di prescrizione, in quanto impinge ulteriore questione ampiamente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa, senza introdurre elementi di novità, tali da indurre ad una rimeditazione della stessa, siccome richiesto. Costituisce dunque principio ormai consolidato, in relazione al quale non si ravvisano contrasti tali da giustificare la richiesta di remissione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quello in forza del quale il termine di prescrizione del diritto in questione decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; id., 20 marzo 2023, n. 2827), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ”. Ne consegue che nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull'indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale deve correttamente essere individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o, oltre, nell’ultimo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio. Peraltro – in disparte la non condivisa individuazione del dies a quo - deve rilevarsi che nel caso di specie l’Inps si è limitata genericamente a postulare, appunto ai fini della decorrenza del dies a quo , la data di collocazione a riposo, senza nemmeno indicare quale sia in concreto la data di collocamento in quiescenza. Al riguardo costituisce principio pacifico in giurisprudenza che “ Poiché l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio, essa deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2006, n. 936);
Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato in ragione del principio di diritto – da confermare nella presente sede - stabilito dalla adita Sezione con la recente sentenza n. 18579, pubblicata in data 11 dicembre 2023, relativa a fattispecie identica, secondo il quale il beneficio in discussione deve essere riconosciuto in capo agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato, in ragione della loro appartenenza ad una forza di polizia ad ordinamento militare: “ 3. Nel merito il ricorso è fondato per le ragioni già sostenute da questa Sezione in fattispecie sovrapponibili alla presente, nonché da recentissime pronunce del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831; Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762;).
4. Ciò premesso appare opportuno ripercorrere il percorso logico-argomentativo già seguito da questa Sezione con le recenti sentenze n. 8298 del 21 giugno 2022, n. 9011 dell’1 luglio 2022 e n.9033 del 4 luglio 2022.
L’art. 6 bis del d.l. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto”.
Al secondo comma del riferito d.l. è inoltre stabilito che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
5. Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi sostenuta dall’Inps che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia; come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo” (Cons. Stato Sez. III, 22.2.2019 n. 1231).
6. Sotto altro profilo il Collegio non condivide la tesi – sempre sostenuta dall’Inps - secondo la quale l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, come sostituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, sarebbe applicabile soltanto “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate” con esclusione delle altre forze di polizia non espressamente contemplate dalla norma.
Secondo la superiore prospettazione alle forze di polizia ad ordinamento militare si applicherebbe invece l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita «ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti»; dunque senza possibilità del riconoscimento dello stesso beneficio a coloro che cessano dal servizio su propria domanda, situazione appunto ricorrente nel caso in esame.
6.1. Il Collegio. al riguardo, osserva che la norma da ultimo richiamata è stata oggetto di abrogazione espressa per opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), che ha espunto dall’ordinamento l’intera legge 8 agosto 1990, n. 231, con la sola esclusione degli artt. 4, 5, commi. 1 e 2, 7, 9 e 10; dunque, per quel che qui rileva, risulta certamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che, appunto, aveva integralmente sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, dovendosi peraltro escludere, alla luce dei principi affermati dal giudice costituzionale (tra le tante, Corte Cost., 24 gennaio 2012, n. 13) fenomeni di reviviscenza normativa dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella versione originaria per come introdotta dalla legge di conversione n.468/1987.
Non soltanto; va inoltre rilevato che nello stesso codice dell’ordinamento militare è espressamente dichiarata la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento rispetto a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato, coerentemente con il fine perseguito della equiparazione del trattamento economico delle diverse Forze di Polizia (Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 277), laddove, all’art. 1911, comma 3, è espressamente stabilito che «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472».
Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n.387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare.
Infatti, come recentemente osservato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n.2831 del 20 marzo 2023) la nozione di Forze di Polizia richiamata dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 è ampia e coerente con la funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 l. n. 121/1981. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Sicché l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare.
6.2. Non appare poi condivisibile la tesi, sostenuta dall’Inps, secondo cui il TFS avrebbe natura previdenziale, con la conseguenza che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita dovrebbe trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.
A questo riguardo sono state richiamate le disposizioni recate all'articolo 4 del d.lgs n. 165\1997, titolato “Maggiorazione della base pensionabile”, che regola l'applicazione dei sei scatti stipendiali sulla pensione prevedendo, per coloro che cessano a domanda, il pagamento della restante contribuzione previdenziale.
In particolare, recita l’art.4 che “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3”.
Sotto un primo profilo va osservato che mentre l’art.6-bis del d.l. n.387/1987 disciplina l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’art.4 del d.lgs. n.165/1997 disciplina invece l'applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, non esistendo peraltro una specifica disposizione che affermi che la base di calcolo della prestazione pensionistica e quella dell'indennità di buonuscita debbano necessariamente corrispondere.
Sicché, circa il riferito obbligo contributivo, appare dirimente e condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere n. 01906/2019 (Adunanza di Sezione del 5/06/2019), con il quale ha chiarito che: “Con il d.lgs.30 aprile 1997, n. 165 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutto il personale destinatario del beneficio, all'atto della cessazione dal servizio per qualunque causa determinata, venga applicato un sistema di finanziamento differenziato in funzione del regime di liquidazione della prestazione pensionistica. Dalla predetta data, pertanto, l'assoggettamento del beneficio all'obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l'indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.”
Più di recente il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n.2831/2023, ha appunto rilevato che “ L'art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e al riferimento all'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione”; per concludere sul punto nel senso che “L'art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributi di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987”.
7. In definitiva – affermata l’applicabilità dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare - la situazione in cui versano i ricorrenti si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, a mente del quale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
8. Sul punto va ancora aggiunto che la pretesa dei ricorrenti non potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 appena citato, ai sensi del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
Il collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio, né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendosi sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato che al riguardo ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
D’altra parte il Consiglio di Stato è tornato più di diffusamente sulla questione con la citata sentenza n.2831/2023 con la quale – nel ribadire il superiore principio – ha peraltro osservato che “Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.
Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione”.
9. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
10. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso, almeno fino ai recentissimi arresti del Consiglio di Stato sulla materia ”;
Considerato che anche nella presente sede possono essere compensate le spese di lite per le medesime indicate ragioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione perché manifestamente fondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC OI, Presidente
ES NT, Consigliere, Estensore
Ida NE, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ES NT | CC OI |
IL SEGRETARIO