TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8040
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione quinquennale

    Il Collegio ha rigettato l'eccezione, richiamando il principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale o dal provvedimento di liquidazione della buonuscita. Inoltre, l'INPS non ha specificato la data di cessazione dal servizio.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, come la Guardia di Finanza, equiparato al personale della Polizia di Stato ai fini di tale beneficio. Ha altresì chiarito che l'art. 4 del d.lgs. n.165/1997 disciplina l'applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici, ma non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • Accolto
    Applicabilità del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda

    Il Collegio ha ritenuto che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non sia perentorio e non comporti decadenza, ma rappresenti un onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo. Pertanto, il beneficio spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, purché sussistano i requisiti anagrafici e di servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8040
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8040
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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