Sentenza 18 marzo 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 74/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Massimo LASALVIA - Presidente Fabio ET GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Donatella SCANDURRA - Consigliere Beatrice MENICONI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 60032 del registro di segreteria, proposto da FA ER CO, nato a Nuoro il 4 maggio 1969, c.f. [...], deceduto a Cagliari il 25 febbraio 2023, e per esso gli aventi causa:
FA SA IO, nato a [...] il [...], c.f.
[...], residente in [...];
FA CO, nato a [...] il [...], c.f.
[...], residente a [...], località Pranu Mendulas snc; entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Franco Pilia, c.f.
[...], pec studiolegaleassociatoavv.francopilia@
pec.giuffre.it con studio a Cagliari, Via Sonnino 128, e con lo stesso elettivamente domiciliati a Roma, presso la segreteria della Corte dei conti,
Sezioni Giurisdizionali Centrali, come da deleghe in atti;
FA SE NO, nato a [...] il 1° gennaio 1972, c.f. FNCSST72AOIF979Y, residente ad Assemini (CA), località Santadi, rappresentato e difeso dall’avv. Doriana Origa, c.f.
[...], pec avv.dorianaorigo@pec.it, come da delega in atti;
contro Procura regionale Corte dei conti per la Sardegna;
Procura generale della Corte dei conti;
avverso la sentenza n. 81/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 18 marzo 2022, notificata l’8 aprile 2022.
VISTI l’appello, gli atti e i documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 20 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario d’udienza dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni: il relatore cons. Fabio ET AL; l’avv. Lorenzo Letti, in sostituzione dell’avv. Franco Pilia, per AN CO e AN SA IO; e il V.P.G. Fabrizio Cerioni; nessuno è comparso per AN SE NO.
Svolgimento del processo Con atto depositato in segreteria il 7 giugno 2022, AN ER CO ha impugnato la sentenza n. 81/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con cui gli è stato condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 23.883,75 in favore di Agea, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 26
gennaio 2021, la Procura regionale per la Sardegna ha contestato a AN TR CO un’ipotesi di responsabilità erariale, a titolo di dolo, per un importo di euro 23.883,75 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l’indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo, a valere sui fondi FEASR, per gli anni dal 2008 al 2011, attestando la disponibilità giuridica di fondi siti in agro di Assemini, a seguito della conclusione di un contratto di comodato gratuito, stipulato in data 1° gennaio 2005, registrato a Cagliari il 28 febbraio 2006 al n. 1274, con il quale il proprio genitore AN GI li aveva concessi in suo favore sino al 31 dicembre 2015.
La Procura regionale ha quindi contestato all’attuale parte appellante l’inserimento, tra le superfici dichiarate ai fini dell’erogazione del contributo, di superfici per le quali non vi era titolo alla conduzione, in particolare i terreni individuati catastalmente nel Comune di Assemini
(Cagliari), al foglio 57, particelle 14, 15, 16, 33, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 78, 99, 100, 111, 125, 129 e 133; al foglio 60, particelle 5, 6, 14, 15, 16, 32, 33 e 37.
La sentenza impugnata ha preliminarmente rigettato le eccezioni di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza e di prescrizione del danno e per il resto ha accolto integralmente la domanda del Requirente.
AN ER CO ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) sul capo della sentenza (punti 6., 9.2. e 9.3) che, al pari dell’ordinanza del 20.1.2022, non ha ammesso la produzione della sentenza penale n. 3210/2021 del 19.1.2022 depositata dal Tribunale penale di Cagliari; violazione degli artt. 90 e 91 c.g.c., del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto. richiesta di ammissione della produzione ex art. 194 c.g.c.; 2) sul capo della sentenza (punto 8.1.)
che ha rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. violazione dell’art. 86 c.g.c. nullità della sentenza conseguente alla nullità della citazione e degli atti conseguenti, con violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa del convenuto; 3) sul capo della sentenza (punto 9.1.) che ha rigettato l’eccezione di nullità per violazione dei diritti della difesa con l’acquisizione dei fascicoli aziendali degli anni 2008-2011, disposta con ordinanza n. 90/2021, non presenti nel fascicolo istruttorio della Procura. violazione degli artt. 94 e 95 c.g.c.; 4) sui capi della sentenza (punti 10, 10.1, 11 e 12) che hanno ritenuto sussistente l’illecito erariale, in ragione del dolo del convenuto nella dichiarazione del titolo di conduzione dei terreni oggetto di domanda, che si assumono appartenere in proprietà a terzi con i quali non ha stipulato alcun accordo.
violazione artt. 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n.
73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009, d.p.r. 445/2000, artt. 922, 1140 e 1141 c.c.; 5) sul capo della sentenza (punto 13) che ha ritenuto di quantificare il danno erariale in misura di € 23.883,75, senza operare alcuna valutazione in ordine alla correttezza della relativa stima; violazione artt.
86, 94 e 95 c.g.c. violazione art. 1 l. 20/1994, art. 30 reg. ce n. 73/2009, artt. 57 e 60 reg. ce n. 1122/2009; 6) sul capo della sentenza (8.2.) che ha rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria; violazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994 e dell’art. 2935 c.c.; ed ha concluso: in totale riforma della impugnata sentenza, assolvere le parti appellanti da ogni responsabilità erariale, con ogni conseguenza di legge.
La Procura generale ha formulato le proprie conclusioni con memoria del 24 novembre 2023 contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell’appello, con conferma della decisione impugnata e con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con ordinanza a verbale resa nell’udienza del 15 dicembre 2023, questa Sezione, a seguito di documentata richiesta del difensore depositata l’11 dicembre 2023, ha disposto l’interruzione del giudizio per morte dell’appellante AN ER CO.
La Procura generale ha depositato ricorso per riassunzione in data 12 marzo 2024, nei confronti dei tre fratelli del de cuius, ed ha precisato, con nota del 20 marzo 2024, che non si è proceduto alla notificazione degli atti introduttivi e del decreto di fissazione udienza a AN GI e LA GI, genitori della parte deceduta AN ER CO, in quanto risultano scomparsi in data antecedente al decesso di questi; ha infine depositato, in data 2 ottobre 2024, note per l’udienza del 24 ottobre 2024.
AN SA IO ha depositato in data 22 ottobre 2024, tramite l’avv. Franco Pilia, certificato attestante atto di rinuncia all’eredità di
AN ER CO.
Con ordinanza n. 24/2024 resa nell’udienza del 24 ottobre 2024 e depositata il 28 ottobre 2024, questa Sezione, dopo aver rilevato che l’atto di riassunzione e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati a AN CO in data 17 luglio 2024, senza il rispetto del termine di novanta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 88, comma 3, del c.g.c., tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 16 del d.l.
n. 132/2014, ha disposto il rinvio dell’odierna udienza dell’11 aprile 2025.
In data 29 novembre 2024, la Procura generale ha depositato agli atti del giudizio l’avvenuta notificazione dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione per l’odierna udienza: a AN CO a mani proprie in data 6 novembre 2024; a AN SA IO a mani della moglie convivente, in data 14 novembre 2024; a AN SE NO ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come da avviso affisso dall’ufficiale giudiziario e successiva raccomandata a/r spedita il 7 novembre 2024 e non ritirata per compiuta giacenza.
In data 21 marzo 2025, la Procura generale ha depositato distinta di consegna della seconda raccomandata in data 4 dicembre 2024 a AN
SE NO.
In data 11 aprile 2025, l’avv. Doriana Origa, munita di delega, ha inviato pec alla segreteria della Sezione, chiedendo il rinvio dell’udienza per la predisposizione di difese in favore di AN SE NO.
All’udienza dell’11 aprile 2025, la Sezione, mediante ordinanza a verbale, ha rinviato il giudizio al 9 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 196 c.g.c., stante l’assenza dei difensori degli eredi di AN ER CO.
L’ordinanza resa a verbale all’udienza dell’11 aprile 2025 è stata comunicata dalla Segreteria della Sezione, ai sensi dell’art. 196 c.g.c.: alla Procura generale mediante pec del 7 maggio 2025; agli eredi di AN ER CO, attraverso l’Unep di Cagliari.
Con memoria depositata il 18 settembre 2025 si è costituito AN CO, fratello ed avente causa di AN ER CO, dichiarando di avere la qualità di semplice chiamato all’eredità, non avendo ancora accettato l’eredità del defunto fratello AN ER CO; pertanto, allo stato, la Procura generale non avrebbe titolo nei suoi confronti a proseguire il presente processo inizialmente promosso contro il de cuius AN
ER CO.
Con memoria depositata il 19 settembre 2025 AN SA IO, fratello ed avente causa di AN ER CO, ha dichiarato di avere rinunciato in data 10 ottobre 2024 all’eredità del defunto fratello AN ER CO; pertanto, la Procura generale non avrebbe titolo a proseguire nei suoi confronti il presente processo inizialmente promosso contro il de cuius AN ER CO.
All’udienza del 9 ottobre 2025, il giudizio è stato rinviato al 20 marzo 2026 per il rinnovo della notificazione a AN SE NO, cui la Segreteria ha dato corso con richiesta all’Unep di Cagliari.
All’udienza del 20 marzo 2026, le parti presenti hanno così rassegnato le proprie conclusioni: il P.M., per la posizione di AN SA IO, ha preso atto della intervenuta rinuncia all’eredità, già depositata in atti; per AN CO, ha comunicato che costui, in qualità di chiamato all’eredità, non avrebbe dato prova dell’accettazione dell’eredità; in entrambi i casi, pertanto, ha chiesto l’improcedibilità del giudizio in capo ai predetti; diversamente, secondo il P.M., il ricorso in riassunzione dovrebbe essere proseguito nei confronti di AN SE NO, in funzione dell’equiparazione tra assenza di contestazione della qualità di erede e accettazione della stessa qualità di erede. Il difensore di AN CO e AN SA IO ha aderito alle richieste formulate dal Requirente.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione In via preliminare il Collegio osserva che, riguardo alle posizioni soggettive degli aventi causa, il presente giudizio è stato interrotto con ordinanza a verbale resa nell’udienza del 15 dicembre 2023, in conseguenza della comunicazione del decesso di AN ER CO, avvenuto a Cagliari il 25 febbraio 2023.
In data 12 marzo 2024 la Procura generale ha riassunto il giudizio nei confronti degli aventi causa AN SA IO, AN CO e AN SE NO.
Successivamente, all’odierna udienza, il P.M. si è espresso nel senso che, con riferimento alle posizioni personali degli aventi causa AN CO di cui non risulta l’accettazione dell’eredità e AN SA IO che ha rinunciato all’eredità, vi sarebbero le condizioni per pronunciare l’improcedibilità del giudizio. Differenziata sarebbe invece, secondo il P.M., la posizione di AN SE NO, per il quale il giudizio dovrebbe essere proseguito, poiché l’assenza di contestazioni sulla qualità di erede equivarrebbe ad accettazione.
Ciò posto, conformemente alle richieste del P.M., che in questa fase del procedimento è parte appellata e nel contempo parte riassumente dopo l’interruzione del giudizio, la Sezione, in funzione delle conclusioni formulate dal P.M. in udienza, dichiara improcedibile il giudizio nei confronti di AN CO e di AN SA IO.
Il Collegio ritiene che la stessa pronuncia di improcedibilità debba essere resa anche nei confronti di AN SE NO, per il quale non risulta in atti l’accettazione dell’eredità.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, il giudizio va quindi dichiarato improcedibile nei confronti degli aventi causa.
In funzione dell’esito in rito, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio iscritto al n. 60032 del ruolo di Segreteria proposto da FA ER CO, e per esso dagli aventi causa AN SA IO, AN CO e AN SE NO. Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
f.to Fabio ET AL
IL PRESIDENTE
f.to Massimo Lasalvia Depositata in Segreteria il 13/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi