Art. 2.
L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' con l' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 , e' estesa alla sistemazione e conversione mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Societa' idroelettrica Piemonte.
L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' con l' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921 , e' estesa alla sistemazione e conversione mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Societa' idroelettrica Piemonte.