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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 402/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F.: , in persona del pro tempore, e P.IVA_1 CP_2 [...]
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Per_1
quale funzionaria delegata dall'Amministrazione resistente, elettivamente
[...]
domiciliata presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Riallineamento anzianità del personale amministrativo, tecnico, ausiliario Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare diritto del ricorrente ad ottenere, a decorrere dal 01.09.2019 o da altra data ritenuta di Giustizia, il “riallineamento” della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, D.P.R. 399/88 e, quindi, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ulteriori 5 mesi e 21 giorni di servizio, inizialmente riconosciuti utili ai soli fini economici, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a “riallineare” la carriera del ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R.399/88, inquadrandolo, a decorrere dal 01.03.2020, o da altra data ritenuta di Giustizia, nella posizione economica corrispondente alla maggiore anzianità e per la qualifica di “Assistente
Amministrativo 3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento a seguito del riallineamento della carriera, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; 4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024: “Si prende atto che
l'amministrazione resistente, in accoglimento totale delle richieste attoree, ben oltre
l'instaurazione del presente giudizio e dopo aver resistito nel merito, ha emesso il decreto di progressione della carriera del ricorrente con il riallineamento della carriera nel senso precisato in atti (doc.1), con conseguente liquidazione di quanto dovuto a titolo di arretrati (doc.2), dopo oltre ben 4 anni dal sorgere del diritto del ricorrente, ossia dal compimento del ventesimo anno di anzianità Pertanto, si richiede
a codesto On. Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere. Qualora l'On.
Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, le circostanze suindicate dovranno essere valutate in ordine alla pronuncia sulle spese di lite.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le
Pag. 2 di 8 domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 04.05.2022, , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del Controparte_4
in qualità di assistente amministrativo, chiedeva di accertare e
[...] dichiarare il proprio diritto a ottenere, a decorrere dall'01.09.2019 il cd. riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n.
399/1988 con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ulteriori 5 mesi e 21 giorni di servizio, ai fini delle attribuzioni delle successive posizioni stipendiali;
per l'effetto, chiedeva di condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento a seguito del riallineamento della carriera, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato immesso in ruolo in data
01.09.2004, come personale ATA nel profilo di “assistente amministrativo” e di aver presentato in data 02.01.2005, a seguito di superamento del periodo di prova, istanza di riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio preruolo svolto negli anni precedenti. Spiegava, dunque, che il riconosceva, ai fini della ricostruzione di carriera alla data CP_1 dell'01.09.2004, un'anzianità di 4 anni, 11 mesi e 8 giorni di servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, e 5 mesi e 21 giorni ai soli fini economici.
Successivamente, riferiva che il non le effettuava il cd. CP_1
“riallineamento” al compimento del ventesimo anno di anzianità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1998, e pertanto l'anzianità precedentemente riconosciuta ai fini economici non veniva recuperata.
Lamentava, dunque, che tale mancato riallineamento aveva ritardato di sei mesi il raggiungimento della posizione economica successiva, in quanto alla data del
01.09.2019 avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un'anzianità di 20 anni, 5
Pag. 3 di 8 mesi e 21 giorni, con conseguente collocamento nella fascia “21-27” a partire dall'01.03.2020, mentre in realtà alla data del 31.08.2020 si vedeva ancora collocato nello scaglione “15-20”. Evidenziava la chiarezza del dato letterale dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1998, disatteso dal convenuto e CP_1
confermato dal successivo art. 66 comma 6 CCNL del 04.08.1995 e mai disapplicato dalla contrattazione collettiva.
3. In data 22.09.2022 si costituiva il , che Controparte_4
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione di carriera n. 237 del 01/12/2006 e il successivo decreto n. 42 del 17/10/2009 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n
97/1994. Inoltre, rilevava come ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010 art. 9, comma 23, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/94 per il personale docente, ritenendola valida per il personale ATA, e altre pronunce di legittimità e di merito, ritenendo che non vi sia alcuna discriminazione, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva 1999/70/CE, in presenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento
(artt. 550 ss. D.lgs 297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera è possibile
Pag. 4 di 8 soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto, l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 04.12.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Nelle note in sostituzione di udienza del 04.12.2024, parte resistente riferiva che il convenuto, nelle more del giudizio, emetteva decreto di CP_1
progressione della carriera del ricorrente con relativo riallineamento, accogliendo così le richieste attoree. Chiedeva, pertanto, cessata materia del contendere con pronuncia sulle spese di lite.
7. Va dichiarata cessata la materia del contendere, venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Non appare, infatti, necessaria una pronuncia di merito da parte del giudice circa il diritto al riallineamento del ricorrente con conseguente pronuncia sulla posizione stipendiale e recupero delle differenze retributive.
8. Tuttavia, ai fini della valutazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, è necessario effettuare un giudizio prognostico nel merito.
9. In base ad una valutazione astratta, insuscettibile di risvolti sui fatti dedotti in giudizio attesa la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che la domanda è fondata.
Ed invero, l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 dispone che “
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il
Pag. 5 di 8 personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici
è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
10. La ratio di tale norma è stata quella di consentire un incremento stipendiale,
legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata dopo il superamento dell'anno di prova e permettere di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante, grazie al riconoscimento del servizio preruolo, che ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 ratione temporis applicabile “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. Si precisa che tale norma è stata modificata con intervento legislativo da parte del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha modificato il contenuto dell'art. 485, comma 1, e dell'art. 569, comma 1, del d.lgs. n.
297/1994, o prevedendo il riconoscimento preruolo per intero a far data dall'anno scolastico 2023/2024, agli effetti giuridici ed economici.
In ogni caso, l'art. 4, comma 3, del d.P.R. citato non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego e della successiva stipula dei CCNL, in quanto esclusa dall'elenco delle “Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto” (lett. o dell'Allegato A al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
Pag. 6 di 8 L'art. 66, comma 6 del CCNL del 04.08.1995 relativo al Comparto scuola richiama l'art. 4 oggetto di causa, che pertanto non ha perso la sua efficacia:
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.”
Dunque, come correttamente osservato dal ricorrente, tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del menzionato art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del d.P.R in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie e disatteso dal convenuto. CP_1
Infine, va tenuto conto del comportamento dell'Amministrazione scolastica resistente, la quale ha riconosciuto le pretese attoree solo anni dopo la notificazione del ricorso introduttivo, a piena dimostrazione dell'inadempimento precedente e della fondatezza della complessiva pretesa azionata dalla parte ricorrente.
11. In base a tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8
➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 1.029,50, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, dichiaratosi antistatario.
Pisa, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 402/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 04.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gianluigi Giannuzzi Cardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO Controparte_1
TEMPORE (C.F.: , in persona del pro tempore, e P.IVA_1 CP_2 [...]
(C.F.: , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del Dirigente pro tempore, rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Per_1
quale funzionaria delegata dall'Amministrazione resistente, elettivamente
[...]
domiciliata presso il convenuto ambito territoriale;
resistente
OGGETTO: Riallineamento anzianità del personale amministrativo, tecnico, ausiliario Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare diritto del ricorrente ad ottenere, a decorrere dal 01.09.2019 o da altra data ritenuta di Giustizia, il “riallineamento” della propria carriera ai sensi dell'art.4, comma 3, D.P.R. 399/88 e, quindi, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ulteriori 5 mesi e 21 giorni di servizio, inizialmente riconosciuti utili ai soli fini economici, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
2) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a “riallineare” la carriera del ricorrente ai sensi dell'art.4, comma 3, d.P.R.399/88, inquadrandolo, a decorrere dal 01.03.2020, o da altra data ritenuta di Giustizia, nella posizione economica corrispondente alla maggiore anzianità e per la qualifica di “Assistente
Amministrativo 3) per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento a seguito del riallineamento della carriera, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; 4) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024: “Si prende atto che
l'amministrazione resistente, in accoglimento totale delle richieste attoree, ben oltre
l'instaurazione del presente giudizio e dopo aver resistito nel merito, ha emesso il decreto di progressione della carriera del ricorrente con il riallineamento della carriera nel senso precisato in atti (doc.1), con conseguente liquidazione di quanto dovuto a titolo di arretrati (doc.2), dopo oltre ben 4 anni dal sorgere del diritto del ricorrente, ossia dal compimento del ventesimo anno di anzianità Pertanto, si richiede
a codesto On. Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere. Qualora l'On.
Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, le circostanze suindicate dovranno essere valutate in ordine alla pronuncia sulle spese di lite.”
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le
Pag. 2 di 8 domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 04.05.2022, , dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del Controparte_4
in qualità di assistente amministrativo, chiedeva di accertare e
[...] dichiarare il proprio diritto a ottenere, a decorrere dall'01.09.2019 il cd. riallineamento della propria carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n.
399/1988 con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di ulteriori 5 mesi e 21 giorni di servizio, ai fini delle attribuzioni delle successive posizioni stipendiali;
per l'effetto, chiedeva di condannare il convenuto al CP_1
pagamento delle differenze retributive conseguenti al corretto inquadramento a seguito del riallineamento della carriera, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essere stato immesso in ruolo in data
01.09.2004, come personale ATA nel profilo di “assistente amministrativo” e di aver presentato in data 02.01.2005, a seguito di superamento del periodo di prova, istanza di riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio preruolo svolto negli anni precedenti. Spiegava, dunque, che il riconosceva, ai fini della ricostruzione di carriera alla data CP_1 dell'01.09.2004, un'anzianità di 4 anni, 11 mesi e 8 giorni di servizio preruolo, ai fini giuridici ed economici, e 5 mesi e 21 giorni ai soli fini economici.
Successivamente, riferiva che il non le effettuava il cd. CP_1
“riallineamento” al compimento del ventesimo anno di anzianità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1998, e pertanto l'anzianità precedentemente riconosciuta ai fini economici non veniva recuperata.
Lamentava, dunque, che tale mancato riallineamento aveva ritardato di sei mesi il raggiungimento della posizione economica successiva, in quanto alla data del
01.09.2019 avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un'anzianità di 20 anni, 5
Pag. 3 di 8 mesi e 21 giorni, con conseguente collocamento nella fascia “21-27” a partire dall'01.03.2020, mentre in realtà alla data del 31.08.2020 si vedeva ancora collocato nello scaglione “15-20”. Evidenziava la chiarezza del dato letterale dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1998, disatteso dal convenuto e CP_1
confermato dal successivo art. 66 comma 6 CCNL del 04.08.1995 e mai disapplicato dalla contrattazione collettiva.
3. In data 22.09.2022 si costituiva il , che Controparte_4
eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale del diritto in relazione alle pretese retributive e contributive, relativa al periodo antecedente il quinquennio della data di notifica del ricorso introduttivo o da altro atto precedente interruttivo della prescrizione.
4. Nel merito, contestava la pretesa del ricorrente, rilevando di aver emesso il decreto di ricostruzione di carriera n. 237 del 01/12/2006 e il successivo decreto n. 42 del 17/10/2009 applicando correttamente gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n
97/1994. Inoltre, rilevava come ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazione dalla l. n. 122/2010 art. 9, comma 23, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali. Richiamava la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea (C-466/2017), relativa alla corretta applicazione del criterio temporizzato di cui all'art. 485 del d.lgs. n.
297/94 per il personale docente, ritenendola valida per il personale ATA, e altre pronunce di legittimità e di merito, ritenendo che non vi sia alcuna discriminazione, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro recepita dalla Direttiva 1999/70/CE, in presenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego tra il personale scolastico a tempo indeterminato e quello termine. Infatti, secondo la resistente, l'anzianità, quale presupposto giuridico dei relativi scatti biennali, presuppone a sua volta la stabilità, il vincolo permanente e l'impegno costante che i contraenti mantengono fermo per un tempo non a priori predeterminato. Infine, rilevava che tale quadro era desumibile anche dalla peculiare normativa di riferimento
(artt. 550 ss. D.lgs 297/94) secondo cui la ricostruzione di carriera è possibile
Pag. 4 di 8 soltanto a seguito dell'immissione in ruolo del docente e su domanda del medesimo;
pertanto, l'anzianità e gli scatti biennali non rientrano nella nozione di “condizione di impiego” di cui alla clausola 4 predetta.
5. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 04.12.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
6. Nelle note in sostituzione di udienza del 04.12.2024, parte resistente riferiva che il convenuto, nelle more del giudizio, emetteva decreto di CP_1
progressione della carriera del ricorrente con relativo riallineamento, accogliendo così le richieste attoree. Chiedeva, pertanto, cessata materia del contendere con pronuncia sulle spese di lite.
7. Va dichiarata cessata la materia del contendere, venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Non appare, infatti, necessaria una pronuncia di merito da parte del giudice circa il diritto al riallineamento del ricorrente con conseguente pronuncia sulla posizione stipendiale e recupero delle differenze retributive.
8. Tuttavia, ai fini della valutazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, è necessario effettuare un giudizio prognostico nel merito.
9. In base ad una valutazione astratta, insuscettibile di risvolti sui fatti dedotti in giudizio attesa la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che la domanda è fondata.
Ed invero, l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 dispone che “
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il
Pag. 5 di 8 personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici
è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
10. La ratio di tale norma è stata quella di consentire un incremento stipendiale,
legato alla ricostruzione della carriera precedentemente effettuata dopo il superamento dell'anno di prova e permettere di essere inquadrati nella fascia stipendiale spettante, grazie al riconoscimento del servizio preruolo, che ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 ratione temporis applicabile “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. Si precisa che tale norma è stata modificata con intervento legislativo da parte del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha modificato il contenuto dell'art. 485, comma 1, e dell'art. 569, comma 1, del d.lgs. n.
297/1994, o prevedendo il riconoscimento preruolo per intero a far data dall'anno scolastico 2023/2024, agli effetti giuridici ed economici.
In ogni caso, l'art. 4, comma 3, del d.P.R. citato non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego e della successiva stipula dei CCNL, in quanto esclusa dall'elenco delle “Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto” (lett. o dell'Allegato A al D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
Pag. 6 di 8 L'art. 66, comma 6 del CCNL del 04.08.1995 relativo al Comparto scuola richiama l'art. 4 oggetto di causa, che pertanto non ha perso la sua efficacia:
“Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.”
Dunque, come correttamente osservato dal ricorrente, tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del menzionato art. 66, che a sua volta richiamava l'art. 4 del d.P.R in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie e disatteso dal convenuto. CP_1
Infine, va tenuto conto del comportamento dell'Amministrazione scolastica resistente, la quale ha riconosciuto le pretese attoree solo anni dopo la notificazione del ricorso introduttivo, a piena dimostrazione dell'inadempimento precedente e della fondatezza della complessiva pretesa azionata dalla parte ricorrente.
11. In base a tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo gli importi previsti dal D.M. 10.03.2015 n. 55, pubb. in G.U. n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del contenzioso e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
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➢ dichiara cessata la materia del contendere;
➢ condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_4 lite, che liquida in € 1.029,50, oltre 15% per spese generali, cpa e I.V.A., se dovuta per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone, dichiaratosi antistatario.
Pisa, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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