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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
OZ AN, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pinzolo - Via Della Pace, 8 38086 Pinzolo TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7104 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMIS 2017 – Provv. N. 7104 del 04 /11/2022 del 22.03.2023 relativo all' anno 2017 per € 20.888,27 oltre sanzioni per € 6.266,48 ed interessi per € 463,40 nonché diritti di notifica. Parte ricorrente chiede la sospensione della riscossione per il tributo e dei relativi interessi in applicazione del disposto dell' art. 32 del DLgs. n. 175/2014 , in quanto i beni immobili sono sottoposti a sequestro a fini di confisca in attesa della conclusione del procedimento penale con conseguente liberazione o assegnazione dei beni immobili oggetto del sequestro.
In data 22 marzo 2023, veniva notificato alla ricorrente, a mezzo posta certificata, atto di accertamento esecutivo ai fini IMIS relativo all' anno d' imposta 2017 per omesso/parziale versamento dell' imposta dovuta come specificato nei prospetti allegato all'atto prodromico.
Con provvedimento di sequestro del G.I.P Nominativo_1, di data 22.12.2014 è intervenuto il sequestro penale a fini di confisca dalla intera Dati_Catastali_1 entrambe in CC Pinzolo e di proprietà della ricorrente. Nel ricorso viene specificato che la società non si è sottratta al pagamento dell' IMIS e di altre imposte ma, come da indicazioni ricevute, ha sospeso il pagamento anche dell' IMIS, comunque dovuto all' Ente da chi risulterà “assegnatario” dei beni alla conclusione del procedimento penale.
Parte ricorrente contesta anche la sanzione irrogata, in quanto: a) il pagamento del tributo IMIS è stato omesso in conseguenza di una disposizione di legge che, nel caso di beni sottoposti a sequestro e confisca, ne prevede la sospensione del pagamento fino all' esito del procedimento;
b) qualora l'il comune avesse ottemperato al disposto normativo, sin dall' esercizio 2015, avrebbe dovuto provvedere alla applicazione della sanzione secondo il principio della continuazione di cui art. 12 comma 5 della 472/1997.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso e l'illegittimità nell' an e nel quantum della sanzione comminata per mancata applicazione del regime della continuazione e quindi per violazione del comma 5 dell' art.12 del D.Lgs. 472 del 1997. Chiede inoltre la vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce il comune di PINZOLO ribadendo la fondatezza della propria pretesa, confermando il proprio operato con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Nel caso in esame trattasi dell'imposta comunale per i fabbricati e terreni identificati dalla Dati_Catastali_1
di proprietà della società ricorrente sottoposti a sequestro e confisca. Per tale motivo parte ricorrente ritiene che non sia tenuta a effettuare alcun pagamento della imposte locali IMIS.
Il collegio ritiene che il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni per cui il proprietario dell'immobile continua ad essere soggetto passivo dell'imposta. Se verifichiamo la giurisprudenza di legittimità si può affermare che la C orte di Cassazione è ormai consolidata nel ribadire che nell'ipotesi di sequestro penale: “il proprietario degli immobili è soggetto passivo dell'imposta, non giustificandosi alcuna eccezione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell'esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa” (Cassazione Civ. Sez. VI ord. n. 19881 del 2017; Cass. Civ. Sez.VI, ord. n. 14678 e 26211 del 2016; Cass. Civ. Sez. 5 n. 22216 del 2015).
Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento per il 2017 è giuridicamente fondato per cui il tributo doveva essere versato, essendo la società Ricorrente_1 proprietaria degli immobili e nosonstante fosse in vigenza il provvedimento di sequestro. Di conseguenza, risulta corretto l'avviso di accertamento sia nei confronti delle imposte sia nei confronti delle sanzioni applicate dal comune di Pinzolo.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, a favore di parte resistente, liquidate in omnicomprensive € 1.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso - spese a carico € 1000
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 07/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente
OZ AN, TO
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 07/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pinzolo - Via Della Pace, 8 38086 Pinzolo TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7104 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo IMIS 2017 – Provv. N. 7104 del 04 /11/2022 del 22.03.2023 relativo all' anno 2017 per € 20.888,27 oltre sanzioni per € 6.266,48 ed interessi per € 463,40 nonché diritti di notifica. Parte ricorrente chiede la sospensione della riscossione per il tributo e dei relativi interessi in applicazione del disposto dell' art. 32 del DLgs. n. 175/2014 , in quanto i beni immobili sono sottoposti a sequestro a fini di confisca in attesa della conclusione del procedimento penale con conseguente liberazione o assegnazione dei beni immobili oggetto del sequestro.
In data 22 marzo 2023, veniva notificato alla ricorrente, a mezzo posta certificata, atto di accertamento esecutivo ai fini IMIS relativo all' anno d' imposta 2017 per omesso/parziale versamento dell' imposta dovuta come specificato nei prospetti allegato all'atto prodromico.
Con provvedimento di sequestro del G.I.P Nominativo_1, di data 22.12.2014 è intervenuto il sequestro penale a fini di confisca dalla intera Dati_Catastali_1 entrambe in CC Pinzolo e di proprietà della ricorrente. Nel ricorso viene specificato che la società non si è sottratta al pagamento dell' IMIS e di altre imposte ma, come da indicazioni ricevute, ha sospeso il pagamento anche dell' IMIS, comunque dovuto all' Ente da chi risulterà “assegnatario” dei beni alla conclusione del procedimento penale.
Parte ricorrente contesta anche la sanzione irrogata, in quanto: a) il pagamento del tributo IMIS è stato omesso in conseguenza di una disposizione di legge che, nel caso di beni sottoposti a sequestro e confisca, ne prevede la sospensione del pagamento fino all' esito del procedimento;
b) qualora l'il comune avesse ottemperato al disposto normativo, sin dall' esercizio 2015, avrebbe dovuto provvedere alla applicazione della sanzione secondo il principio della continuazione di cui art. 12 comma 5 della 472/1997.
Alla luce di quanto sopra chiede l'accoglimento del ricorso e l'illegittimità nell' an e nel quantum della sanzione comminata per mancata applicazione del regime della continuazione e quindi per violazione del comma 5 dell' art.12 del D.Lgs. 472 del 1997. Chiede inoltre la vittoria delle spese di giudizio.
Si costituisce il comune di PINZOLO ribadendo la fondatezza della propria pretesa, confermando il proprio operato con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento ritiene il ricorso infondato per cui lo rigetta.
Nel caso in esame trattasi dell'imposta comunale per i fabbricati e terreni identificati dalla Dati_Catastali_1
di proprietà della società ricorrente sottoposti a sequestro e confisca. Per tale motivo parte ricorrente ritiene che non sia tenuta a effettuare alcun pagamento della imposte locali IMIS.
Il collegio ritiene che il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni per cui il proprietario dell'immobile continua ad essere soggetto passivo dell'imposta. Se verifichiamo la giurisprudenza di legittimità si può affermare che la C orte di Cassazione è ormai consolidata nel ribadire che nell'ipotesi di sequestro penale: “il proprietario degli immobili è soggetto passivo dell'imposta, non giustificandosi alcuna eccezione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale di godimento sul bene e non la disponibilità del bene, ovvero la possibilità dell'esercizio materiale del potere di disposizione sulla cosa” (Cassazione Civ. Sez. VI ord. n. 19881 del 2017; Cass. Civ. Sez.VI, ord. n. 14678 e 26211 del 2016; Cass. Civ. Sez. 5 n. 22216 del 2015).
Alla luce di quanto sopra l'avviso di accertamento per il 2017 è giuridicamente fondato per cui il tributo doveva essere versato, essendo la società Ricorrente_1 proprietaria degli immobili e nosonstante fosse in vigenza il provvedimento di sequestro. Di conseguenza, risulta corretto l'avviso di accertamento sia nei confronti delle imposte sia nei confronti delle sanzioni applicate dal comune di Pinzolo.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, a favore di parte resistente, liquidate in omnicomprensive € 1.000,00.
P.Q.M.
Respinge il ricorso - spese a carico € 1000