Ordinanza collegiale 13 agosto 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/02/2026, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3763 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
HK TT, BA LI, MA CH, AN RT, HI OL, AV BB, EL NN Di LC, NO De AT, LE MO, ER UL, FF IE, EL ON, NE AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 255/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti nella parte in cui escludono i ricorrenti dalla possibilità di utilizzare i propri percorsi formativi e universitari afferenti ai Piani di Studio di cui ai codici LM92 e S/101 con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria, considerato che i ricorrenti hanno conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi A-12 e A18.
– Per gli stessi motivi per l'annullamento delle Tabelle A e A/1 allegate al Decreto n. 255/2023, nonché ove necessario e in subordine la stessa Tabella A nella parte in cui in relazione alla classe A65 continua a riportare la nota a) consentendo a chi abbia i titoli ad insegnare nella classe A18 di poter esercitare l'opzione e insegnare anche nella classe A65.
– Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario, il D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti;
– Per gli stessi motivi, ove necessario e ove considerati successivamente lesivi della posizione ivi rappresentata per l'annullamento dei seguenti provvedimenti e regolamenti: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
– Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, Regolamento di cui al Decreto n. 255/2023, DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto gli attuali ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT AR il 1\7\2024:
Per l’annullamento previa sospensiva
– Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 7 e seguenti nella parte in cui esclude chi ricorre dall’insegnamento nelle classi di concorso A18-A12, impedisce la presentazione della domanda e contraddittoriamente consente ancora l’opzione A65 ai titolari della classe A18.
– Nonché per l’impugnazione delle Tabelle allegate all’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, supra citata, con particolare riferimento alla Tabella A/4 Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
– Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove necessario, il D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, recante “modifica del ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” e ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti dai ricorrenti;
– Per gli stessi motivi, ove necessario e ove considerati successivamente lesivi della posizione ivi rappresentata per l'annullamento dei seguenti provvedimenti e regolamenti: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
– Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, Regolamento di cui al Decreto n. 255/2023, DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l’art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto gli attuali ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT AR il 12\11\2024:
Per l’annullamento
Delle Graduatoria provinciali per le supplenze per le classi di insegnamento A12 e A18 per le province di: Roma, del 13/08/24 (prima uscita gps) ripubblicate il 10/09/24, Firenze, pubblicata il 05/08/2024, Ravenna, 12/08/2024 (prima pubblicazione), ripubblicate il 30/08/2024 , Bologna, pubblicata il 09/08/24, Milano, pubblicata il 01/08/2024 , Bologna, pubblicata il 9/08/24, Treviso, pubblicata il 2/08/24, Sondrio, pubblicata il 16/8/24, Palermo, pubblicata il 05/08/2024, Alessandria, pubblicata il 9/08/2024 di cui all’ Ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 88 del 16 maggio 2024 Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con particolare riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 7 e seguenti nella parte in cui non inseriscono i ricorrenti escludendoli dall’insegnamento nelle classi di concorso A18-A12;
Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi provvedimenti di esclusione di estremi sconosciuti emessi a carico dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa RA LL SB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 4 aprile 2024 e depositato in data 8 aprile 2024, i ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il D.M. n. 255/2023 di revisione e aggiornamento delle classi di concorso, con richiesta di sollevare questione alla Corte costituzionale in ordine all'impianto normativo vigente “ ove si ritenga sia da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate ”.
2. Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 1 luglio 2024 è stata impugnata anche l’O.M. n. 88/2024, recante la disciplina della procedura di aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026.
3. In data 7 agosto 2024 si sono costituiti in giudizio con atto di stile i Ministeri resistenti.
4. Con ordinanza n. 15823 adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 8 agosto 2024, la Sezione ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione. L’incombente istruttorio è stato eseguito in data 4 novembre 2024.
5. Con ordinanza n. 5005 adottata all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. Con un secondo atto per motivi aggiunti depositato in data 12 novembre 2024 (notificato in data 24 ottobre 2024) parte ricorrente ha impugnato anche le GPS di varie Province.
7. Con ordinanza adottata all’esito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2025, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami.
8. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, il Collegio ha formulato avviso di possibile inammissibilità dei gravami per carenza dei presupposti delle impugnazioni collettive e cumulative e la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere ”;
- “ II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione ”;
- “ III. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. art.35, 1 comma; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità ”.
10. Il primo e il secondo atto per motivi aggiunti sono stati affidati agli stessi motivi di diritto di cui al ricorso introduttivo, con una integrazione al terzo motivo che è stato pertanto così formulato:
- “ III. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. 25 Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l’articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. art.35, 1 comma; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE ”;
11. Al primo atto per motivi aggiunti è stato altresì aggiunto un quarto motivo:
- “ IV. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Modalità di presentazione della Domanda ”.
12. Preliminarmente, il Collegio ricorda che, per giurisprudenza amministrativa consolidata, “ la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione ” (così, Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 2341 del 2021).
Quanto sopra costituisce “ il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa ” e “ a non veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato ” (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2341 del 2021).
In tale prospettiva, il ricorso collettivo “ è ammissibile nel solo caso in cui sussistono, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti ” (così, Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1866 del 2017).
“ Per quanto precede, sebbene con l’odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino ... profili di illegittimità dell’attività amministrativa comuni, anche in quanto promananti da vizi asseritamente riconducibili ad atti presupposti, il Collegio non può non rilevare il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti ” (TAR Lazio, Roma, sez. III bis , sent. 13413/2020).
Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter prescindere dalla disamina della questione della possibile inammissibilità dei gravami per carenza dei presupposti delle impugnazioni collettive e cumulative, profilo che pure parrebbe sussistere, in quanto il ricorso e i due successivi atti per motivi aggiunti, le cui censure in diritto possono essere congiuntamente delibate alla luce della loro connessione e della omogeneità delle questioni giuridiche sottese, sono infondati e non meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
13. Nella sostanza, i ricorrenti, docenti precari titolari di Lauree e Piani di studi afferenti al codice LM92 e 101/S (Teorie delle comunicazioni e dei linguaggi, Teoria e metodi per la comunicazione, Editoria culture della comunicazione e della moda), si dolgono del fatto che, in virtù del Decreto impugnato, anche in fase di riordino della materia, le loro Lauree, seppure asseritamente affini al settore della comunicazione e della editoria, espressione di facoltà quali Lettere e Filosofia e di percorsi formativi di tipo umanistico, sono state nuovamente considerate non utili per l’insegnamento nelle classi di concorso A-18 (Filosofia e Scienze Umane) e A-12 (Discipline Letterarie). Questo sarebbe in contraddizione con la serie di esami specifici dell'Area Umanistica che i ricorrenti hanno sostenuto e che sarebbero coincidenti con quelli oggi previsti nei percorsi di studio delle Lauree accettate per l’insegnamento nelle predette classi di concorso A-18 e A-12.
I ricorrenti sottolineano che, nell’impianto del Decreto impugnato, le Lauree dagli stessi conseguite sono richieste soltanto per l'insegnamento nella classe di concorso A-65 “Teoria della comunicazione”.
L’ammissione ad insegnare anche per le classi A-12 e A-18 consentirebbe, tuttavia, agli istanti di avere maggiori chance di accesso al pubblico impiego, alla luce del maggior numero di posti solitamente banditi con riferimento a tali classi di insegnamento.
14. Ritiene tuttavia il Collegio che siano meritevoli di favorevole considerazione le deduzioni svolte dall’Amministrazione resistente nella relazione agli atti di causa.
I titoli in possesso dei ricorrenti sono - come detto - Lauree e Piani di Studio afferenti al codice LM92 e 101/S, la cui denominazione muta a seconda delle Università frequentate: “Teorie delle comunicazioni e dei Linguaggi”; “Teoria e Metodi per la Comunicazione”, “Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda”.
Le diverse definizioni corrispondono ad una pluralità di percorsi offerti con molteplicità di:
- sbocchi professionali (art director, copywriter, account, media planner, responsabile comunicazione e marketing, progettista di prodotti audiovisivi e multimediali, addetto stampa, web master, web designer, web content manager, operatore e dirigente del news management e delle strategie di rapporto con i mezzi di informazione, redattore editoriale e giornalista),
- possibilità di inserimento occupazionale in contesti lavorativi diversi (organizzazioni pubbliche, private e non-profit italiane ed internazionali, agenzie di comunicazione e pubblicità, uffici stampa e di relazioni pubbliche, imprese editoriali e multimediali, centri media e case di produzione televisiva e cinematografica, redazioni giornalistiche di testate radiofoniche, televisive e telematiche, di quotidiani e periodici, di agenzie di stampa, comunicazione politica, organizzazione di eventi culturali e politici, attività di lobbying e organizzazione dei gruppi di pressione).
Secondo la normativa vigente, le Lauree LM-92 e LS-101 costituiscono titoli di accesso per la classe di concorso A-65 (Teoria e tecnica della comunicazione) ai fini dell’insegnamento presso l’Istituto tecnico, Settore Tecnologico, Indirizzo Grafica e Comunicazione, in ragione di quanto previsto dal D.P.R. n. 88/2010 e dalla direttiva ministeriale 4/2012 e della pertinenza rispetto al profilo in uscita del diplomato nell’istruzione tecnica Settore tecnologico-Indirizzo Grafica e Comunicazione.
L’esclusione di LM-92 e LS-101, quali titoli di accesso alle classi di concorso A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondari di I grado e di II grado) e A-18 (Filosofia e Scienze umane), trova fondamento nella circostanza per cui i Piani di studio relativi alle suddette Lauree non garantiscono la padronanza degli studi epistemologici, l’acquisizione di conoscenze e competenze relative ai nuclei fondamentali delle discipline coinvolte, la cognizione dei nessi e delle relazioni tra le discipline previste per le rispettive classi di concorso ovvero tra Lingua e Letteratura italiana, Storia, Geografia per la classe di concorso A-12 e tra Filosofia e Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia) per la classe di concorso A-18.
Tale circostanza non potrebbe essere superata neppure mediante la previsione di eventuali integrazioni di CFU in SSD, che, con riguardo ai Piani di studio relativi a LM-92 e LS-101, risulterebbe decontestualizzata rispetto alle relative pratiche e metodologie didattiche.
Alla luce di quanto sopra, i provvedimenti impugnati non appaiono inficiati dai vizi prospettati nei gravami non risultando le previsioni contestate né illogiche né contraddittorie né frutto di una ingiustificata disparità di trattamento.
15. Conclusivamente, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ivi compresa la domanda formulata in subordine di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione a provvedere al completamento dell’attività di riforma delle classi di insegnamento con condanna all’indennizzo, risultano infondati e devono pertanto essere rigettati.
La questione di costituzionalità proposta difetta del requisito della non manifesta infondatezza e il Collegio ritiene insussistenti anche i presupposti per sollevare alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la prospettata questione asseritamente pregiudiziale.
16. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND TI, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA LL SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL SB | ND TI |
IL SEGRETARIO