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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
TE S.p.a. - P.IVA_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 003202300054065 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/4/2023, veniva notificata alla società TE spa la cartella di pagamento n. 003 2023 0005406563 000, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
Con detta cartella, a parte altri importi non contestati e non oggetto del presente procedimento, veniva richiesta la somma di euro 177.772, oltre sanzioni e interessi, a seguito di recupero del credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato nella dichiarazione presentata nell'anno 2018 (relativa all'anno
2017).
In base a quanto poi emergerà nel corso del procedimento, il recupero era derivato dal fatto che la TE aveva svolto un progetto di ricerca e sviluppo, ma, a causa di un asserito errore materiale, in sede di presentazione del Modello Unico SC 2018 (periodo d'imposta 2017), non aveva indicato, nell'apposito quadro
RU, il credito d'imposta maturato
La cartella di pagamento in questione derivava, appunto, per la parte che qui interessa, dal controllo cartolare, ex art. 36-bis DPR 600/1973, della dichiarazione presentata dalla TE nell'anno 2018 (periodo d'imposta 2017), da cui era emersa detta mancata allegazione del quadro RU, con conseguente recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato (oltre a relative sanzioni e interessi).
Nel ricorso in primo grado, la TE, oltre a sollevare altre questioni di legittimità della cartella di pagamento impugnata, evidenziava, come sopra accennato, che l'omissione del quadro RU nella dichiarazione presentata nell'anno 2018 era dipesa da mero errore materiale, aggiungendo che a tale omissione era stato posto rimedio con dichiarazione integrativa il 2/12/2019, ove era stato regolarmente indicato (al rigo 2 del quadro RU) il credito d'imposta di euro 177.772, oggetto del contendere, derivante dall'attività di ricerca e sviluppo svolta.
Inoltre, nel ricorso in primo grado, la TE, pur dando atto che non era in discussione, in quella sede, il
“merito” delle attività di ricerca e sviluppo espletate, descriveva sinteticamente il progetto realizzato e i risultati ottenuti.
La Corte Tributaria di primo grado, dopo avere premesso che risultava “pacifica tra le parti la spettanza alla TE del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo posta in essere”, accoglieva il ricorso, ritenendo che la dichiarazione integrativa presentata il 2/12/2019 consentisse alla TE di usufruire del credito d'imposta non evidenziato nel Modello Unico SC 2018; le altre questioni sollevate nel ricorso venivano ritenute assorbite.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo, in primo luogo, che i giudici di primo grado, incorrendo nel vizio di ultra-petizione, avevano indebitamente riconosciuto la spettanza “sostanziale” del credito per le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla TE, quando, invece, l'oggetto del contendere era soltanto la legittimità del controllo cartolare, ex art. 36-bis DPR 600/1973, scaturito dall'omessa allegazione del quadro RU al Modello Unico SC 2018; in secondo luogo, l'Agenzia appellante affermava che la dichiarazione integrativa trasmessa il 2/12/2019 non poteva avere un'efficacia sanante, poiché non seguita dal “ravvedimento operoso”, con pagamento della relativa sanzione;
infine, l'appellante evidenziava che la dichiarazione integrativa, essendo stata presentata il 2/12/2019, avrebbe, al più, consentito di usufruire del credito d'imposta, ai sensi dell'art.
2-comma 8bis DPR 322/1998, dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione, ossia dall'anno 2020, mentre, nella specie, la TE aveva (indebitamente) utilizzato il credito in anticipo.
La TE, costituendosi in appello, tra le altre controdeduzioni, ribadiva l'efficacia sanante della dichiarazione integrativa riferita al Modello Unico SC 2018, anche alla luce della risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello appositamente presentato;
inoltre, riaffermava che il credito d'imposta era stato regolarmente utilizzato in compensazione a partire dall'1 gennaio 2020 e non in esercizi precedenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio.
All'udienza del 17 novembre u.s., questo Collegio, a fronte delle opposte posizioni dei contendenti, ha emesso ordinanza di rinvio all'odierna udienza, invitando le parti a presentare deduzioni e documentazione, al fine di chiarire se il credito d'imposta in questione sia stato utilizzato in annualità precedenti o successive alla dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
A seguito di detta ordinanza, solo la parte privata ha depositato apposita memoria, con relativa documentazione.
All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, concludendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello dell'Agenzia delle Entrate è sicuramente fondato.
La Corte di primo grado, come accennato, ha ritenuto “pacifica tra le parti la spettanza alla TE del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo posta in essere”, con ciò pronunciandosi su un tema che non le era stato devoluto.
Si evidenzia, infatti, che l'atto impugnato è una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36-bis DPR 600/1973, basata non su una valutazione della spettanza “sostanziale” del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, bensì soltanto sulla regolarità formale della dichiarazione del credito stesso.
In sostanza, la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta, non era stata contestata con la cartella di pagamento, non era oggetto delle argomentazioni poste a base del ricorso in primo grado (si veda pag. 15 del ricorso, ove viene esplicitamente riconosciuto che, in quella sede, “non era in discussione la bontà degli interventi di TE”) e, conseguentemente, non poteva essere oggetto di pronuncia da parte della Corte di primo grado.
In definitiva, dichiarando come “pacifica tra le parti” la spettanza del credito d'imposta, i primi giudici si sono indubbiamente pronunciati ultra-petita, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con il primo motivo di appello.
Questa parte della motivazione della sentenza di primo grado va, conseguentemente, emendata, dovendosi affermare che la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta in questione è estranea all'oggetto del presente procedimento e, pertanto, non può essere oggetto di pronuncia, né positiva né negativa;
l'Ufficio, se ancora nei termini (come sostenuto all'odierna udienza), potrà eventualmente assumere le iniziative idonee a mettere in discussione, in separata sede, il “merito” delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla TE.
L'accoglimento del primo motivo di appello non può portare, però, a modificare le conclusioni raggiunte dal
Collegio di primo grado. Infatti, una volta chiarito che la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta rappresenta questione estranea al presente procedimento, non può non condividersi quanto affermato, nella sentenza impugnata, riguardo all'efficacia sanante della dichiarazione integrativa presentata dalla TE il 2/12/2019.
A siffatta conclusione si giunge agevolmente anche esaminando la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale delle Marche ad apposito interpello presentato dalla TE il 6/2/2020, finalizzato ad avere conferma della possibilità di utilizzo in compensazione, a partire dall'1 gennaio 2020, del credito d'imposta esposto nella dichiarazione integrativa del 2/12/2019 (v. doc. n. 26 fascicolo primo grado).
La risposta a detto interpello è stata di piena adesione alla soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente, essendosi chiarito (v. pag.
5-6 del doc. n. 27 fascicolo primo grado) che “la mancata indicazione dell'incentivo nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta nel quale lo stesso è maturato…..non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione ed alla relativa fruizione” e che “l'omessa compilazione del suddetto quadro deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa”. Nella stessa risposta all'interpello si conclude, poi, con specifico riferimento alla situazione prospettata dalla TE, che la “società istante potrà utilizzare, ex art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito per attività di ricerca e sviluppo relativo agli anni d'imposta 2015-2016-2017, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dei relativi modelli UNICO integrativi…”.
In sostanza, non può che confermarsi il ragionamento e la motivazione dei primi giudici, riguardo alla validità ed efficacia sanante della dichiarazione integrativa presentata dalla TE, anche perché ad identica conclusione è pervenuta l'Amministrazione Finanziaria con la menzionata, condivisibile risposta (a sua volta basata sulla circolare n. 13/E del 27/4/2017 – v. doc. n. 18 fascicolo primo grado), fornita a fronte di specifico interpello della contribuente.
Né a diversa conclusione può addivenirsi, come si sostiene nell'appello dell'Agenzia, per il fatto che la TE non si è avvalsa della procedura di ravvedimento operoso e non ha pagato la sanzione prevista per l'irregolarità della dichiarazione originaria, poi emendata. Tali circostanze, infatti, non possono, comunque, influire sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa (come, peraltro, si desume chiaramente anche dalla risposta all'interpello formulato dalla TE ), bensì, termini di decadenza permettendo, potrebbero eventualmente rilevare solo ai fini dell'applicabilità e dell'entità di eventuali sanzioni derivanti dall'incompletezza dell'iniziale Modello Unico 2018.
Rimane da esaminare l'ultima questione sollevata nei motivi di appello dell'Agenzia, relativa ai tempi di utilizzo del credito ricerca e sviluppo non indicato nel Modello Unico 2018 e poi “recuperato” con la dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
Al riguardo, l'Ufficio appellante sostiene che, anche a prescindere dalle questioni di validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, quest'ultima avrebbe consentito alla TE di utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dall'anno 2020, cioè dall'esercizio successivo alla data di presentazione della dichiarazione stessa (2/12/2019), mentre, secondo la prospettazione dell'Ufficio appellante, ciò non sarebbe avvenuto, poiché la TE avrebbe utilizzato il credito d'imposta in periodo antecedente.
Ebbene, pur essendo pacifico che il credito d'imposta esposto nella dichiarazione integrativa può essere utilizzato solo in periodi successivi alla dichiarazione stessa (come, peraltro, inequivocabilmente chiarito nella risposta ad interpello sopra citata), va detto che, dal punto di vista fattuale/documentale, non risulta dimostrata l'irregolarità di utilizzo del credito d'imposta (in periodi antecedenti la dichiarazione integrativa), lamentata dall'Ufficio appellante.
Si evidenzia che questo Collegio, proprio a fronte della decisività della questione, con ordinanza adottata all'udienza del 17/11/2025, ha invitato le parti a dedurre e documentare al riguardo. A detto invito ha fatto seguito, in data 29/1/2026, una produzione documentale della sola TE, da cui risulta sufficientemente dimostrata, a parere del Collegio, stante anche la mancanza di una specifica produzione documentale di controparte, la circostanza che il credito d'imposta in questione è stato utilizzato a partire dal gennaio 2020, ossia con tempistica regolare rispetto alla dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
In definitiva, la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con emenda della parte di motivazione riguardante la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello dell'Agenzia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D APRILE MARIO VINCENZO, Presidente e Relatore
BASCUCCI SANTE, Giudice
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 665/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro, 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
TE S.p.a. - P.IVA_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 198/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 22/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 003202300054065 REC.CREDITO.IMP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/4/2023, veniva notificata alla società TE spa la cartella di pagamento n. 003 2023 0005406563 000, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
Con detta cartella, a parte altri importi non contestati e non oggetto del presente procedimento, veniva richiesta la somma di euro 177.772, oltre sanzioni e interessi, a seguito di recupero del credito di imposta ricerca e sviluppo indebitamente compensato nella dichiarazione presentata nell'anno 2018 (relativa all'anno
2017).
In base a quanto poi emergerà nel corso del procedimento, il recupero era derivato dal fatto che la TE aveva svolto un progetto di ricerca e sviluppo, ma, a causa di un asserito errore materiale, in sede di presentazione del Modello Unico SC 2018 (periodo d'imposta 2017), non aveva indicato, nell'apposito quadro
RU, il credito d'imposta maturato
La cartella di pagamento in questione derivava, appunto, per la parte che qui interessa, dal controllo cartolare, ex art. 36-bis DPR 600/1973, della dichiarazione presentata dalla TE nell'anno 2018 (periodo d'imposta 2017), da cui era emersa detta mancata allegazione del quadro RU, con conseguente recupero del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato (oltre a relative sanzioni e interessi).
Nel ricorso in primo grado, la TE, oltre a sollevare altre questioni di legittimità della cartella di pagamento impugnata, evidenziava, come sopra accennato, che l'omissione del quadro RU nella dichiarazione presentata nell'anno 2018 era dipesa da mero errore materiale, aggiungendo che a tale omissione era stato posto rimedio con dichiarazione integrativa il 2/12/2019, ove era stato regolarmente indicato (al rigo 2 del quadro RU) il credito d'imposta di euro 177.772, oggetto del contendere, derivante dall'attività di ricerca e sviluppo svolta.
Inoltre, nel ricorso in primo grado, la TE, pur dando atto che non era in discussione, in quella sede, il
“merito” delle attività di ricerca e sviluppo espletate, descriveva sinteticamente il progetto realizzato e i risultati ottenuti.
La Corte Tributaria di primo grado, dopo avere premesso che risultava “pacifica tra le parti la spettanza alla TE del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo posta in essere”, accoglieva il ricorso, ritenendo che la dichiarazione integrativa presentata il 2/12/2019 consentisse alla TE di usufruire del credito d'imposta non evidenziato nel Modello Unico SC 2018; le altre questioni sollevate nel ricorso venivano ritenute assorbite.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo, in primo luogo, che i giudici di primo grado, incorrendo nel vizio di ultra-petizione, avevano indebitamente riconosciuto la spettanza “sostanziale” del credito per le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla TE, quando, invece, l'oggetto del contendere era soltanto la legittimità del controllo cartolare, ex art. 36-bis DPR 600/1973, scaturito dall'omessa allegazione del quadro RU al Modello Unico SC 2018; in secondo luogo, l'Agenzia appellante affermava che la dichiarazione integrativa trasmessa il 2/12/2019 non poteva avere un'efficacia sanante, poiché non seguita dal “ravvedimento operoso”, con pagamento della relativa sanzione;
infine, l'appellante evidenziava che la dichiarazione integrativa, essendo stata presentata il 2/12/2019, avrebbe, al più, consentito di usufruire del credito d'imposta, ai sensi dell'art.
2-comma 8bis DPR 322/1998, dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione, ossia dall'anno 2020, mentre, nella specie, la TE aveva (indebitamente) utilizzato il credito in anticipo.
La TE, costituendosi in appello, tra le altre controdeduzioni, ribadiva l'efficacia sanante della dichiarazione integrativa riferita al Modello Unico SC 2018, anche alla luce della risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello appositamente presentato;
inoltre, riaffermava che il credito d'imposta era stato regolarmente utilizzato in compensazione a partire dall'1 gennaio 2020 e non in esercizi precedenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio.
All'udienza del 17 novembre u.s., questo Collegio, a fronte delle opposte posizioni dei contendenti, ha emesso ordinanza di rinvio all'odierna udienza, invitando le parti a presentare deduzioni e documentazione, al fine di chiarire se il credito d'imposta in questione sia stato utilizzato in annualità precedenti o successive alla dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
A seguito di detta ordinanza, solo la parte privata ha depositato apposita memoria, con relativa documentazione.
All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, concludendo come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello dell'Agenzia delle Entrate è sicuramente fondato.
La Corte di primo grado, come accennato, ha ritenuto “pacifica tra le parti la spettanza alla TE del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo posta in essere”, con ciò pronunciandosi su un tema che non le era stato devoluto.
Si evidenzia, infatti, che l'atto impugnato è una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36-bis DPR 600/1973, basata non su una valutazione della spettanza “sostanziale” del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, bensì soltanto sulla regolarità formale della dichiarazione del credito stesso.
In sostanza, la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta, non era stata contestata con la cartella di pagamento, non era oggetto delle argomentazioni poste a base del ricorso in primo grado (si veda pag. 15 del ricorso, ove viene esplicitamente riconosciuto che, in quella sede, “non era in discussione la bontà degli interventi di TE”) e, conseguentemente, non poteva essere oggetto di pronuncia da parte della Corte di primo grado.
In definitiva, dichiarando come “pacifica tra le parti” la spettanza del credito d'imposta, i primi giudici si sono indubbiamente pronunciati ultra-petita, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con il primo motivo di appello.
Questa parte della motivazione della sentenza di primo grado va, conseguentemente, emendata, dovendosi affermare che la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta in questione è estranea all'oggetto del presente procedimento e, pertanto, non può essere oggetto di pronuncia, né positiva né negativa;
l'Ufficio, se ancora nei termini (come sostenuto all'odierna udienza), potrà eventualmente assumere le iniziative idonee a mettere in discussione, in separata sede, il “merito” delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla TE.
L'accoglimento del primo motivo di appello non può portare, però, a modificare le conclusioni raggiunte dal
Collegio di primo grado. Infatti, una volta chiarito che la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta rappresenta questione estranea al presente procedimento, non può non condividersi quanto affermato, nella sentenza impugnata, riguardo all'efficacia sanante della dichiarazione integrativa presentata dalla TE il 2/12/2019.
A siffatta conclusione si giunge agevolmente anche esaminando la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale delle Marche ad apposito interpello presentato dalla TE il 6/2/2020, finalizzato ad avere conferma della possibilità di utilizzo in compensazione, a partire dall'1 gennaio 2020, del credito d'imposta esposto nella dichiarazione integrativa del 2/12/2019 (v. doc. n. 26 fascicolo primo grado).
La risposta a detto interpello è stata di piena adesione alla soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente, essendosi chiarito (v. pag.
5-6 del doc. n. 27 fascicolo primo grado) che “la mancata indicazione dell'incentivo nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta nel quale lo stesso è maturato…..non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione ed alla relativa fruizione” e che “l'omessa compilazione del suddetto quadro deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa”. Nella stessa risposta all'interpello si conclude, poi, con specifico riferimento alla situazione prospettata dalla TE, che la “società istante potrà utilizzare, ex art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito per attività di ricerca e sviluppo relativo agli anni d'imposta 2015-2016-2017, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dei relativi modelli UNICO integrativi…”.
In sostanza, non può che confermarsi il ragionamento e la motivazione dei primi giudici, riguardo alla validità ed efficacia sanante della dichiarazione integrativa presentata dalla TE, anche perché ad identica conclusione è pervenuta l'Amministrazione Finanziaria con la menzionata, condivisibile risposta (a sua volta basata sulla circolare n. 13/E del 27/4/2017 – v. doc. n. 18 fascicolo primo grado), fornita a fronte di specifico interpello della contribuente.
Né a diversa conclusione può addivenirsi, come si sostiene nell'appello dell'Agenzia, per il fatto che la TE non si è avvalsa della procedura di ravvedimento operoso e non ha pagato la sanzione prevista per l'irregolarità della dichiarazione originaria, poi emendata. Tali circostanze, infatti, non possono, comunque, influire sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa (come, peraltro, si desume chiaramente anche dalla risposta all'interpello formulato dalla TE ), bensì, termini di decadenza permettendo, potrebbero eventualmente rilevare solo ai fini dell'applicabilità e dell'entità di eventuali sanzioni derivanti dall'incompletezza dell'iniziale Modello Unico 2018.
Rimane da esaminare l'ultima questione sollevata nei motivi di appello dell'Agenzia, relativa ai tempi di utilizzo del credito ricerca e sviluppo non indicato nel Modello Unico 2018 e poi “recuperato” con la dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
Al riguardo, l'Ufficio appellante sostiene che, anche a prescindere dalle questioni di validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, quest'ultima avrebbe consentito alla TE di utilizzare in compensazione il credito d'imposta a partire dall'anno 2020, cioè dall'esercizio successivo alla data di presentazione della dichiarazione stessa (2/12/2019), mentre, secondo la prospettazione dell'Ufficio appellante, ciò non sarebbe avvenuto, poiché la TE avrebbe utilizzato il credito d'imposta in periodo antecedente.
Ebbene, pur essendo pacifico che il credito d'imposta esposto nella dichiarazione integrativa può essere utilizzato solo in periodi successivi alla dichiarazione stessa (come, peraltro, inequivocabilmente chiarito nella risposta ad interpello sopra citata), va detto che, dal punto di vista fattuale/documentale, non risulta dimostrata l'irregolarità di utilizzo del credito d'imposta (in periodi antecedenti la dichiarazione integrativa), lamentata dall'Ufficio appellante.
Si evidenzia che questo Collegio, proprio a fronte della decisività della questione, con ordinanza adottata all'udienza del 17/11/2025, ha invitato le parti a dedurre e documentare al riguardo. A detto invito ha fatto seguito, in data 29/1/2026, una produzione documentale della sola TE, da cui risulta sufficientemente dimostrata, a parere del Collegio, stante anche la mancanza di una specifica produzione documentale di controparte, la circostanza che il credito d'imposta in questione è stato utilizzato a partire dal gennaio 2020, ossia con tempistica regolare rispetto alla dichiarazione integrativa del 2/12/2019.
In definitiva, la sentenza di primo grado va confermata, sia pure con emenda della parte di motivazione riguardante la spettanza “sostanziale” del credito d'imposta.
L'accoglimento del primo motivo dell'appello dell'Agenzia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria conferma la sentenza di primo grado e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, all'esito della Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Mario Vincenzo D'Aprile
(firma digitale)