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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3591/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. Persona_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. C.F._2 ROSSANA CAUDULLO;
ATTRICE contro
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. LUIGI STAMILLA;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni non patrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Condannare al risarcimento dell'integrale pregiudizio biologico, morale ed CP_1 esistenziale inferto alla attrice nella misura di €. 300.000 a titolo di danno Persona_1 morale, oltre €. 80.000 per danno biologico. Condannarlo anche ad €. 60.000 di risarcimento per la genitrice . - In via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nel Parte_1 caso in cui il Tribunale non ritenesse congrue le richieste si chiede la condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno inferto nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per inesistenza della procura, per i motivi superiormente esposti. - In subordine e nel merito, rigettare la domanda in quanto assolutamente sfornita di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2022, in proprio e in Parte_1
pagina 1 di 4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 conveniva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 patito da lei e dalla figlia per effetto dell'illecito da commesso da nei confronti della minore. CP_1
Segnatamente, l'attrice deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con , in CP_1 presenza altresì della figlia minore A seguito della scoperta di abusi perpetrati Persona_1 da a danno della figlia, sporgeva denuncia nei confronti del convenuto, che, all'esito del CP_1 processo, veniva condannato dal Tribunale di Ragusa a quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e al pagamento di una provvisionale pari ad € 20.000,00 in favore di costituitasi parte civile in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore la sentenza veniva confermata in grado di appello e di Persona_1
Cassazione e passava in giudicato in data 16.2.2022. L'attrice lamentava che, per effetto dei gravi fatti commessi da la figlia aveva subito un CP_1 rilevante pregiudizio morale e biologico e lei stessa aveva patito un pregiudizio morale. In data 6.2.2023, si costituiva in giudizio , contestando la regolarità della procura alle liti CP_1 di parte attrice e negando la sussistenza dei richiesti danni, in quanto totalmente sforniti di prova. Con provvedimento dell'8.2.2023, il Giudice invitava parte attrice a regolarizzare la procura con esplicito riferimento al presente contenzioso e l'attrice vi provvedeva in data 20.2.2023. Successivamente, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per carenza di prova.
Preliminarmente, occorre rilevare che la commissione di un fatto illecito da parte di è CP_1 stata accertata a mezzo della sentenza definitiva n. 343 della Corte di Cassazione, pronunciata in data 16.2.2022, che ha confermato la condanna di a quattro anni e otto mesi di reclusione e al CP_1 pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.
L'oggetto del contendere attiene agli ulteriori danni non patrimoniali patiti da – Persona_1 vittima del reato – e dalla madre per effetto dell'illecito. Parte_1
Quanto all'invocato danno morale della vittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 13614/2011).
Nel presente giudizio parte attrice non ha allegato alcun elemento probatorio, neanche presuntivo, da cui possa desumersi che, per effetto del reato, abbia subito un danno morale Persona_1 superiore a quello già esaminato nel giudizio penale e quantificato dal giudice nella provvisionale di € 20.000,00. Per_ In particolare, l'attrice deduce che “è indubbio che alla minore e alla madre sia stato inferto un dolore grandissimo che ha sconvolto il normale sviluppo della convivenza familiare, segnando la Per_ personalità della minore con ripercussioni negative che hanno compromesso la piena realizzazione della personalità ed hanno inciso anche sul profitto scolastico” e che “il danno patito è provato dalle emergenze raccolte nel processo penale, dalla denuncia proposta, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa e confermata dalla Suprema Corte e trova vi è più conferma nella documentazione probatoria, priva di contraddizioni e univoca, dalle quale si evincono le condotte abusanti commesse dall' nei confronti della minore”. CP_1 pagina 2 di 4 Tuttavia, la parte omette di produrre la denuncia proposta, il fascicolo del giudizio penale di primo grado e la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, limitandosi ad allegare il mero dispositivo della pronuncia, da cui non è possibile evincere alcunché in ordine alle concrete modalità offensive della condotta ed alle sue ripercussioni negative sulla sfera psicologica e fisica della vittima;
neppure soccorrono, al riguardo, le sentenze di appello e di Cassazione, invece prodotte integralmente, in quanto si soffermano sui motivi di impugnazione;
neppure è disponibile, in atti, il capo di imputazione.
Non viene nemmeno allegata alcuna documentazione comprovante il lamentato peggioramento del profitto scolastico della minore o la compromissione della sua sfera personale o familiare, né viene avanzata alcuna richiesta di prova testimoniale.
La giurisprudenza di legittimità afferma che “la determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima” (Cass. n. 10802/2018; Cass. n. 13686/2011).
Deve ritenersi che tali elementi siano stati apprezzati dal giudice penale di primo grado, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie (in questa sede non allegate) e di tutte le circostanze del caso concreto (in questa sede non riportate), ha condannato l' al pagamento di una provvisionale a titolo di CP_1 risarcimento del danno morale pari ad € 20.000,00. Sul punto, la Corte d'appello di Catania, adita da in sede di impugnazione, ha altresì precisato che “la provvisionale riconosciuta dal decidente CP_1 appare congrua potendosi certamente ritenere già raggiunta una prova di danno, anche solo morale, immediatamente risarcibile con la somma di ventimila Euro”.
Non essendo stato prodotto nel presente giudizio alcun elemento probatorio aggiuntivo, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale.
Lo stesso dicasi con riferimento al richiesto danno biologico patito da per effetto Persona_1 dell'illecito. Invero, parte attrice si è limitata a quantificarlo nella somma di € 80.000,00, senza produrre alcuna documentazione medica a sostegno né inquadrare il danno in alcuna categoria patologica. Da qui, peraltro, l'irrilevanza della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzata dall'attrice in sede di atto di citazione – e non reiterata nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. – che non può essere utilizzata in via esplorativa per sopperire alla mancata prova dei fatti.
Infine, per le stesse motivazioni legate alla totale assenza di prova, non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di risarcimento del danno morale patito da in proprio per Parte_1 effetto dell'illecito.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata da in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di . Persona_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda risarcitoria di in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di;
Persona_1 CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
pagina 3 di 4 Ragusa, 26/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3591/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e in qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (c.f. Persona_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il patrocinio dell'avv. C.F._2 ROSSANA CAUDULLO;
ATTRICE contro
(c.f. ), ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. LUIGI STAMILLA;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale;
risarcimento danni non patrimoniali
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- Condannare al risarcimento dell'integrale pregiudizio biologico, morale ed CP_1 esistenziale inferto alla attrice nella misura di €. 300.000 a titolo di danno Persona_1 morale, oltre €. 80.000 per danno biologico. Condannarlo anche ad €. 60.000 di risarcimento per la genitrice . - In via subordinata, senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nel Parte_1 caso in cui il Tribunale non ritenesse congrue le richieste si chiede la condanna dell' al CP_1 risarcimento del danno inferto nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per parte convenuta:
- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per inesistenza della procura, per i motivi superiormente esposti. - In subordine e nel merito, rigettare la domanda in quanto assolutamente sfornita di prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.10.2022, in proprio e in Parte_1
pagina 1 di 4 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 conveniva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 patito da lei e dalla figlia per effetto dell'illecito da commesso da nei confronti della minore. CP_1
Segnatamente, l'attrice deduceva di aver instaurato una convivenza more uxorio con , in CP_1 presenza altresì della figlia minore A seguito della scoperta di abusi perpetrati Persona_1 da a danno della figlia, sporgeva denuncia nei confronti del convenuto, che, all'esito del CP_1 processo, veniva condannato dal Tribunale di Ragusa a quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. e al pagamento di una provvisionale pari ad € 20.000,00 in favore di costituitasi parte civile in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulla minore la sentenza veniva confermata in grado di appello e di Persona_1
Cassazione e passava in giudicato in data 16.2.2022. L'attrice lamentava che, per effetto dei gravi fatti commessi da la figlia aveva subito un CP_1 rilevante pregiudizio morale e biologico e lei stessa aveva patito un pregiudizio morale. In data 6.2.2023, si costituiva in giudizio , contestando la regolarità della procura alle liti CP_1 di parte attrice e negando la sussistenza dei richiesti danni, in quanto totalmente sforniti di prova. Con provvedimento dell'8.2.2023, il Giudice invitava parte attrice a regolarizzare la procura con esplicito riferimento al presente contenzioso e l'attrice vi provvedeva in data 20.2.2023. Successivamente, in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La domanda deve essere rigettata per carenza di prova.
Preliminarmente, occorre rilevare che la commissione di un fatto illecito da parte di è CP_1 stata accertata a mezzo della sentenza definitiva n. 343 della Corte di Cassazione, pronunciata in data 16.2.2022, che ha confermato la condanna di a quattro anni e otto mesi di reclusione e al CP_1 pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.
L'oggetto del contendere attiene agli ulteriori danni non patrimoniali patiti da – Persona_1 vittima del reato – e dalla madre per effetto dell'illecito. Parte_1
Quanto all'invocato danno morale della vittima, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 11269/2018; Cass. n. 13614/2011).
Nel presente giudizio parte attrice non ha allegato alcun elemento probatorio, neanche presuntivo, da cui possa desumersi che, per effetto del reato, abbia subito un danno morale Persona_1 superiore a quello già esaminato nel giudizio penale e quantificato dal giudice nella provvisionale di € 20.000,00. Per_ In particolare, l'attrice deduce che “è indubbio che alla minore e alla madre sia stato inferto un dolore grandissimo che ha sconvolto il normale sviluppo della convivenza familiare, segnando la Per_ personalità della minore con ripercussioni negative che hanno compromesso la piena realizzazione della personalità ed hanno inciso anche sul profitto scolastico” e che “il danno patito è provato dalle emergenze raccolte nel processo penale, dalla denuncia proposta, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa e confermata dalla Suprema Corte e trova vi è più conferma nella documentazione probatoria, priva di contraddizioni e univoca, dalle quale si evincono le condotte abusanti commesse dall' nei confronti della minore”. CP_1 pagina 2 di 4 Tuttavia, la parte omette di produrre la denuncia proposta, il fascicolo del giudizio penale di primo grado e la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, limitandosi ad allegare il mero dispositivo della pronuncia, da cui non è possibile evincere alcunché in ordine alle concrete modalità offensive della condotta ed alle sue ripercussioni negative sulla sfera psicologica e fisica della vittima;
neppure soccorrono, al riguardo, le sentenze di appello e di Cassazione, invece prodotte integralmente, in quanto si soffermano sui motivi di impugnazione;
neppure è disponibile, in atti, il capo di imputazione.
Non viene nemmeno allegata alcuna documentazione comprovante il lamentato peggioramento del profitto scolastico della minore o la compromissione della sua sfera personale o familiare, né viene avanzata alcuna richiesta di prova testimoniale.
La giurisprudenza di legittimità afferma che “la determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d'età deve tener conto dell'intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima” (Cass. n. 10802/2018; Cass. n. 13686/2011).
Deve ritenersi che tali elementi siano stati apprezzati dal giudice penale di primo grado, il quale, sulla base delle risultanze istruttorie (in questa sede non allegate) e di tutte le circostanze del caso concreto (in questa sede non riportate), ha condannato l' al pagamento di una provvisionale a titolo di CP_1 risarcimento del danno morale pari ad € 20.000,00. Sul punto, la Corte d'appello di Catania, adita da in sede di impugnazione, ha altresì precisato che “la provvisionale riconosciuta dal decidente CP_1 appare congrua potendosi certamente ritenere già raggiunta una prova di danno, anche solo morale, immediatamente risarcibile con la somma di ventimila Euro”.
Non essendo stato prodotto nel presente giudizio alcun elemento probatorio aggiuntivo, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale.
Lo stesso dicasi con riferimento al richiesto danno biologico patito da per effetto Persona_1 dell'illecito. Invero, parte attrice si è limitata a quantificarlo nella somma di € 80.000,00, senza produrre alcuna documentazione medica a sostegno né inquadrare il danno in alcuna categoria patologica. Da qui, peraltro, l'irrilevanza della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale avanzata dall'attrice in sede di atto di citazione – e non reiterata nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. – che non può essere utilizzata in via esplorativa per sopperire alla mancata prova dei fatti.
Infine, per le stesse motivazioni legate alla totale assenza di prova, non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di risarcimento del danno morale patito da in proprio per Parte_1 effetto dell'illecito.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata da in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di . Persona_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta la domanda risarcitoria di in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti di;
Persona_1 CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_1 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, disponendone in pagamento in favore dello Stato.
pagina 3 di 4 Ragusa, 26/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4