Ordinanza cautelare 1 agosto 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 20/01/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2024, proposto dalla Media Video Soc. Coop. A R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Mussi e Roberto Pagliuca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Massa, via Dante, 43;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Soc. Coop. e Radio Bruno Soc. Coop., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Nota prot. MIMIT.AOO_DCT. Registro Ufficiale U.0004717 del 14/05/2024, a firma della Dirigente ad interim del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, avente ad oggetto “Comunicazione relativa all’autorizzazione a marchio “ANTENNA 3 REW” – LCN 99 (AT09 TOSCANA – INTERA AREA TECNICA) – scadenza titolo autorizzatorio”, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione;
b) della Nota prot. MIMIT.AOO_DCT. Registro Ufficiale U.0005374 del 21/05/2024, a firma della stessa Dirigente ad interim del predetto Dipartimento, avente ad oggetto “Vs. comunicazione relativa all’autorizzazione a marchio “ANTENNA 3 REW” – LCN 99 (AT09 TOSCANA – INTERA AREA TECNICA) – scadenza titolo autorizzatorio. RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA”, anch’essa comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione;
c) di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto, incluso quello - laddove esistente - di assegnazione ad altri del canale LCN 99;
nonché per la declaratoria
- della piena validità ed efficacia dell’autorizzazione alla fornitura, a carattere comunitario, di servizi audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre a marchio “3R REWIND” (oggi “ANTENNA 3 REW”), nell’intera Area tecnica AT09 TOSCANA sulla numerazione LCN 99, di cui al provvedimento comunicato con nota prot. n. DGSCER/div.III/50170 del 10/06/2011 e successivo provvedimento di estensione prot. MIMIT.AOO_COM. Registro Ufficiale U.0095706 del 12/05/2023;
e per l’accertamento
- del diritto della ricorrente Società a veicolare in forza dei predetti titoli il proprio marchio “ANTENNA 3 REW” sulla sopracitata numerazione LCN 99 per tutta la residua durata dell’autorizzazione de qua .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AL TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Ministero resistente ha comunicato alla ricorrente, titolare del marchio “ANTENNA 3 REW”, l’estinzione dell’autorizzazione per la fornitura di servizi media audio-visivi (FSMA) per decorso del termine di efficacia di 12 anni, con conseguente inibizione della diffusione del marchio nell’Area Tecnica AT09 – Toscana e rientro nella disponibilità del medesimo Ministero del relativo canale esercito (LCN 99), nonché la legittimità del provvedimento con il quale è stata rigettata la relativa istanza di riesame.
2. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di censura:
2.1. “ I. Violazione dei principi e delle norme in punto di autotutela - Violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/1990 s.m.i. - Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento di fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta - Violazione e falsa applicazione della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS del 23/06/2011 e del suo Allegato A - Violazione dei principi di legalità e tassatività ”.
Con tale doglianza, la ricorrente sostiene che il Ministero, avendo con l’adozione della nota prot. MIMIT.AOO_COM. Registro Ufficiale U.0095706 del 12 maggio 2023 esteso l’ambito dell’autorizzazione FSMA all’intera Area tecnica AT09 - Toscana, con contestuale assegnazione della numerazione automatica LCN 99, avrebbe di fatto prorogato il medesimo titolo autorizzatorio per ulteriori 12 anni.
Ne deriva che il successivo provvedimento con il quale il Ministero ha comunicato alla ricorrente la scadenza del titolo autorizzatorio sarebbe illegittimo perché espressione del potere di autotutela dell’Amministrazione esercitato senza il rispetto delle garanzie previste dall’art. 21 nonies , l. n. 241/90.
2.2. “ II. Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione del principio del legittimo affidamento – Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e/o illogica ”.
In subordine, la ricorrente invoca la tutela dell’affidamento in quanto il Ministero, esercitando tardivamente i propri poteri di controllo, avrebbe alimentato il suo convincimento in ordine alla persistente efficacia dell’autorizzazione.
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della citata nota prot. MIMIT.AOO_COM. Registro Ufficiale U.0095706 del 12 maggio 2023, nella parte in cui si faceva esplicito al dies a quo del termine di efficacia di 12 anni dell’autorizzazione FSMA (10 giugno 2011), concludendo per il rigetto nel merito del ricorso.
4. Con ordinanza dell’1 agosto 2024, n. 3459, è stata respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati per carenza del periculum in mora .
4.1. Con ordinanza del 25 ottobre 2024, n. 3992, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare per insussistenza sia del periculum in mora , sia del fumus boni iuris, ritenendo che “(…) il provvedimento del 12.5.2023 di estensione territoriale dell’autorizzazione non sembra comportare anche un’estensione temporale dell’originaria autorizzazione, così come emerge anche dal tenore letterale del provvedimento (…)”.
5. In vista dell’udienza di discussione, con memoria del 15 novembre 2025 il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di assegnazione dell’LCN 99 ad altra emittente.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
7. Preliminarmente, in rito, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla difesa erariale.
7.1. In particolare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota prot. MIMIT.AOO_COM. Registro Ufficiale U.0095706 del 12 maggio 2023 è infondata, in quanto detto provvedimento, nella parte in cui si riporta la data di decorrenza dell’autorizzazione FSMA ed il relativo termine di efficacia, ha una portata meramente ricognitiva del regime della medesima autorizzazione ed è pertanto in parte qua privo di contenuto dispositivo.
La ricorrente, del resto, sostiene la legittimità del provvedimento di cui si discute e ne invoca l’applicazione sollevando la questione, evidentemente attinente al merito della controversia, della sua corretta interpretazione.
7.2. Parimenti infondata è l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del successivo provvedimento di assegnazione dell’LCN 99, in quanto il gravame ha ad oggetto la legittimità del presupposto provvedimento con il quale il Ministero ha dichiarato estinta l’autorizzazione FSMA: l’eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, stante il rapporto presupposizione necessaria tra gli atti, comporterebbe la caducazione automatica di ogni successiva determinazione assunta dall’Amministrazione sull’assegnazione dell’LCN 99 che, a rigore, dovrebbe essere nuovamente assegnato alla ricorrente in esecuzione della statuizione giudiziale.
8. Nel merito il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto già statuito in sede cautelare dal giudice d’appello.
8.1. Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A alla delibera dell’Agcom n. 353/11/CONS, l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari «(…) è rilasciata per una durata di dodici anni, è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa (…)» e rappresenta il titolo necessario per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, secondo le modalità definite dalla delibera Agcom n. 116/21/CONS (recante il “(…) nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità̀ di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo ”), il cui Allegato A, all’art. 14, comma 18, stabilisce espressamente che « L’attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente ».
Sulla scorta della disciplina regolamentare su richiamata, è evidente pertanto che l’autorizzazione FSMA e l’attribuzione della numerazione, seppur legate da un indiscutibile nesso di presupposizione necessaria, siano soggette ad un’autonoma disciplina.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’oggetto del provvedimento del 12 maggio 2023 riguardi il profilo relativo all’attribuzione alla ricorrente di una nuova numerazione e, come tale, non possa interpretarsi come una proroga dell’autorizzazione FSMA.
Ed invero, nella nota di trasmissione del provvedimento in questione si fa esplicito riferimento alla sola estensione dell’autorizzazione FSMA (rilasciata il 10 giugno 2011) ed all’assegnazione della numerazione automatica LCN 99.
Nella determina di assegnazione viene nuovamente riportato il dies a quo del termine di efficacia dell’autorizzazione FSMA (10 giugno 2011), precisando che l’autorizzazione ha una durata di 12 anni decorrenti dalla data di primo rilascio o rinnovo, secondo la disciplina contenuta nel menzionato art. 6 dell’Allegato A alla delibera 353/11/CONS.
Sulla base dunque di un’interpretazione letterale del provvedimento su richiamato, è evidente che il Ministero, nel rispetto della normativa di settore, si sia limitato a riconoscere un’estensione territoriale dell’autorizzazione della ricorrente, e non già una proroga della sua efficacia temporale che, in base al citato art. 6, è subordinata a un’esplicita domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa (cfr., in relazione a una fattispecie analoga, relativa a un provvedimento di variazione dell’autorizzazione FSMA, Tar Lazio, Sez. IV ter , 13 novembre 2024, n. 20185).
Ne deriva che il gravato provvedimento con il quale il Ministero ha comunicato alla ricorrente l’estinzione dell’autorizzazione FSMA è da ritenersi espressione del potere di controllo sull’efficacia del titolo e non del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all’art. 21 nonies , l. n. 241/90.
Il primo motivo di censura è pertanto infondato.
8.2. È parimenti infondata la seconda doglianza, in quanto il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius , non possono fondare alcun affidamento incolpevole: la ricorrente, infatti, con il proprio comportamento negligente, consistito nel non aver richiesto tempestivamente il rinnovo dell’autorizzazione FSMA, ha proseguito nell’esercizio della numerazione LCN 99 dando essa stessa luogo alla situazione di fatto che avrebbe alimentato il proprio affidamento.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Monica Gallo, Referendario
AL TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TT | IT RI |
IL SEGRETARIO