Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato prot.Cat. -OMISSIS- Imm/nr emanato il -OMISSIS- dal Questore della Provincia Di Catania e notificato dalla Questura di Catania, uff. imm. in data 21-03-2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Catania;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ND AN e udita per la parte resistente l’Avvocatura di Stato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso in epigrafe con cui il Sig. -OMISSIS- agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- Imm/nr emanato il 12 ottobre 2022, notificato il 21 marzo 2025, con cui il Questore della Provincia di Catania ha respinto l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per insufficienza del reddito emergente dall’estratto conto previdenziale;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 giugno 2025 con cui è stata accolta l’istanza cautelare a fini di riesame dell’istanza;
Rilevato che:
- in data 8 gennaio 2026 parte ricorrente ha notificato e depositato, ai sensi dell’art. 84 c. 3 c.p.a., dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese;
- la difesa erariale nulla ha rilevato;
- all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Visto il disposto dell’art. 84 c. 4 c.p.a., ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che la rinuncia irrituale -giacché nella specie è mancata la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza- può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione;
Ritenuto di confermare l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i requisiti;
Stimato che le spese di lite possono essere compensate, stante la natura in rito della pronuncia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Conferma l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US EG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AN | US EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.